Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4352 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15765/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1257/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di P.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1257/02/2014, depositata in data 12/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (per decadenza dall’esercizio, in data 10/09/2008, del diritto di rimborso, D.P.R. n. 692 del 1973, ex art. 38, quanto ai versamenti effettuati negli anni dal 1998 al 2003, e per sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, tenuto conto dei costi sostenuti, quanto ai restanti anni).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame del contribuente, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale, per tutti gli anni, dal 1998 al 2007 (valutata la documentazione prodotta dal contribuente, dalla quale emergevano, tra l’altro, spese per compensi a terzi, professionisti esterni allo studio professionale per prestazioni “afferenti l’attività professionale”, “geometri per rilievi topografici ed accatastamenti, architetti per collaborazione grafica, ingegneri per calcoli strutturali ed impianti tecnologici”, in assenza tuttavia di dipendenti ed in presenza di costo per beni strumentali, “congruo in relazione al volume di reddito dichiarato”), ma la richiesta di rimborso poteva essere accolta “per le sole somme versate per IRAP nei 48 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di rimborso”, risultando “prescritte le somme versate oltre tale termine”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.pc.., n. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione alga ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza dell’utilizzo, non occasionale, di collaboratori esterni, per prestazioni afferenti l’attività professionale, con compensi di valore non irrisorio (oscillanti tra Euro 14.000,00 circa ed Euro 51.000,00 circa). Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce poi vizi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, di omessa o apparente motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 111 Cost..

2. Le ultime due censure sono infondate.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare l’insussistenza, per gli anni dal 2005 al 2007 dei requisito dell’autonoma organizzazione, valutate;e prove offerte dal contribuente.

Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La prima censura è invece fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi” inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha poi già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

La sentenza della C.T.R. non risulta conforme a detti principi di diritto, avendo i giudici affermato, per gli anni dal 2005 al 2007, in contestazione, che l’attività professionale non era assoggettabile ad IRAP, in assenza di una “autonomia organizzativa” dell’attività professionale, senza motivata valutazione dei costi per compensi a terzi attinenti a prestazioni strettamente afferenti l’attività professionale (ingegnere), aventi carattere sistematico e non occasionale e di importo non certo modesto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa a sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Calabria.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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