Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4351 del 22/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2018, (ud. 26/10/2017, dep.22/02/2018),  n. 4351

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello, a conferma della decisione di prime cure, ha respinto la domanda di F.M. rivolta al riconoscimento in capo allo stesso delle funzioni di Dirigente di struttura complessa dall’1/7/1998 al 31/12/2002 presso l’Arpal (Agenzia regionale per la promozione ambientale della Liguria) ai sensi del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria vigente, e alla condanna dell’Agenzia al pagamento delle somme risultanti dalla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito in base alla qualifica d’inquadramento di dirigente di struttura semplice oltre a indennità varie collegate alla funzione, quantificate in Euro 95.843.

Il F. dopo il trasferimento delle competenze dall’USL all’Arpa era stato ivi incaricato dai 1998 – e rinnovato annualmente – quale responsabile dell’unità Operativa laboratori e Reti di Monitoraggio, comprendente un ex Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) DELL’USL, con espressa riserva dell’ente di bandire un apposito concorso, in effetti bandito nel 2002 e concluso alla fine dello stesso anno, per l’attribuzione in via ordinaria delle funzioni dirigenziali.

La Corte territoriale ria ritenuto che il richiesto riconoscimento delle funzioni superiori da parte dell’appellante, fosse privo dei presupposto costitutivo di tale attribuzione, consistente nella qualificazione dell’Ufficio quale struttura complessa ad opera del cd. provvedimento di graduazione, atto di macro organizzazione devoluto alla contrattazione decentrata. All’epoca in cui il F. era stato incaricato, quest’ultima non aveva ancora provveduto alla graduazione dell’Arpal quale struttura complessa, essendo il relativo provvedimento intervenuto solo nel 2002 con decorrenza dall’1/1/2003, mentre l’incarico del F. era cessato già il 31/12/2002.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione affidato a due censure F.M., cui resiste con tempestivo controricorso l’Arpal.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo F.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla decorrenza del dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi del personale dirigente dalla cessazione del rapporto dirigenziale, egli afferma che la pronuncia gravata avrebbe errato nel ritenere la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto, per l’instabilità propria che aveva caratterizzato la funzione del F. dopo il suo trasferimento dall’USL all’ARPAL.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del c.c.n.l. 1998 – 2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999.

Obietta che in base alle leggi regionali che disciplinavano i rapporti del personale transitato dall’Asl all’Arpal, (L.R. n. 25 del 2000 e L.R. n. 20 del 2006), e alle Delib. Giunta regionale di attuazione (n. 5015 e 5478 del 1997) alla sua nuova posizione di dirigente dell’Arpal dovesse applicarsi il contratto collettivo del personale del comparto sanitario, che considerava i Presidi Multizonali di Prevenzione assorbiti nell’Arpa strutture complesse.

La ricostruzione della vicenda riguardante il F., secondo la difesa, dimostrava la volontà degli organi regionali di garantire la continuità del modello organizzativo USL, in riferimento alle strutture derivanti dagli ex Presidi Multizonali di Prevenzione (pmp), assorbiti dalla nuova Agenzia, mantenendo per gli stessi scopi le professionalità da essi già impiegate.

Tali condizioni e regole sarebbero valse fino all’attuazione dei nuovo disegno organizzativo, con ultrattività de contratto del comparto sanità ne periodo transitorio e, in seguito a ciò, con preposizione del ricorrente alla responsabilità di struttura complessa, in ottemperanza sia al profilo oggettivo dell’assetto organizzativo dell’ufficio sia alla corrispondenza col profilo soggettivo del dirigente.

La prima censura non merita accoglimento.

Quanto all’applicazione al caso controverso, della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, secondo il regime applicabile alla c.d. stabilità reale, la motivazione della Corte appare corretta.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell’area pubblica sussiste una duplicità di piani: quello dell’acquisto della qualifica di dirigente e quello del conferimento a tempo delle funzioni dirigenziali;il regime reale si applica al rapporto fondamentale sottostante, mentre all’incarico dirigenziale, si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. n. 18198/2013, n. 8077/2014).

Orbene, afferma ancora questa Corte che la deroga al regime di stabilità reale prevista dalla L. n. 604 del 1966 (cui sembra erroneamente richiamarsi la prima censura) deve intendersi riferita ai soli dirigenti privati, e non anche ai dirigenti pubblici (Cass. n. 8077/2014). Per questi ultimi, la natura strutturalmente stabile del rapporto d’impiego, fa sì che anche là dove al dipendente si riconosca attitudine dirigenziale, il regime applicabile è assimilato a quello proprio della categoria impiegatizia ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21.

Sulla scorta di tale giurisprudenza, la Corte d’appello ha stabilito che la precarietà degli incarichi non rileva sulla natura del rapporto fondamentale e che, pertanto, la prescrizione dei crediti segue la sorte riservata ai rapporti soggetti al regime di stabilità reale.

Non contesta, il F., l’asserita stabilità del suo impiego, e, dunque, non censura la motivazione sul punto dedotto della stabilità del rapporto sottostante, limitandosi genericamente ad alludere a presunte modalità di conferimento e di reiterazione dell’incarico riferite “…al concreto atteggiarsi e attuarsi del rapporto di lavoro…caratterizzato da quel metus nell’instabilità della funzione valorizzata dalla predetta giurisprudenza” (p. 14 ricorso), le quali avrebbero dovuto far ritenere non applicabile la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

Il primo c.c.n.l. della sanità applicabile al F. è quello del 1998/1999 che, adeguandosi al nuovo inquadramento del personale dirigenziale con effetto dal luglio 1999, ha classificato la dirigenza sanitaria in un ruolo unico con un unico livello e distinzione di profili professionali (L. n. 502 del 1992 e D.Lgs. n. 229 del 1999). Il ricorrente, già inquadrato al 10^ livello della vecchia classificazione è stato inquadrato nel ruolo unico della dirigenza con unicità di stipendio tabellare”.

Per quanto riguarda l’attribuzione del profilo professionale superiore di dirigente di struttura complessa, la Corte territoriale, applicando la giurisprudenza di questa Corte in merito alle funzioni dirigenziali nelle aziende sanitarie, correttamente ha fondato decisione sul principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 3 del c.c.n.l. del comparto sanità del 1998, il presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di attribuzione delle funzioni di dirigente di struttura complessa è costituito dalla c.d. graduazione delle strutture, assunta con un atto di contrattazione decentrata, di natura costitutiva, con cui vengono “pesate” le mansioni dirigenziali e stabilito quali tra esse sono ricollegabili alla direzione di struttura complessa.

Poichè fino al 31 dicembre 2002 (periodo di causa) tale atto di graduazione è mancato, essendo incontestato che esso è stato emanato con delibere di approvazione di accordi sindacali e atto di conferimento degli incarichi con effetto dall’1/1/2003, il Giudice dell’Appello ha negato al ricorrente il diritto a percepire le indennità varie connesse alla funzione di responsabile di struttura complessa per i mesi residui non coperti da prescrizione, osservando, tra l’altro, come egli neppure avesse provveduto a richiedere un risarcimento per danno da ritardo nell’adozione dell’atto di graduazione.

Neanche il secondo motivo merita accoglimento.

Esso non giunge fino a censurare la ratio fondante della decisione secondo cui, in assenza dell’atto di graduazione nessun incarico dirigenziale di struttura complessa potesse dirsi conferito dall’ARPAL al ricorrente, meno che mai in forza dell’ultrattività del c.c.n.l. della sanità, la cui disciplina è stata estesa all’Arpal solo con il c.c.n.l. di comparto del 2000.

La stessa parte ricorrente ammette che l’incarico di dirigente dell’Arpa (luglio 1998 – dicembre 2002) gli fosse stato conferito dall’amministrazione in via provvisoria, “con espressa riserva di indire in futuro apposito concorso”.

Quanto, alla pretesa del superiore trattamento in virtù dell’ultrattività del contratto del comparto sanità, prospettata nella seconda censura, essa non merita accoglimento, poichè la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione esente da vizi logico – argomentativi, come prima del c.c.n.l. dell’8/6/2000 le norme del comparto sanità non fossero applicabili all’Arpal (neanche per “forza ultrattiva”) e che soltanto il c.c.n.l. del 2000 aveva esteso all’Agenzia l’applicabilità delle norme del compatto sanità.

La completa attuazione dell’inquadramento, a opera delle successive intese contrattuali, era passata attraverso una fase transitoria, durata dal 2000 al 2003, in cui gli organi deliberativi avevano approvato sia il regolamento organizzativo dell’Arpal sia l’organico provvisorio del personale con il relativo stato di previsione finanziaria. Solo a conclusione della fase concertativa il contratto collettivo decentrato aveva provveduto all’adozione della cd. graduazione, attribuendo all’Arpal le funzioni di struttura complessa.

Dalla circostanza che i Presidi Multizonali, assorbiti dall’Arpal, fossero menzionati dagli artt. 50 e 54 del c.c.n.l. del comparto sanità del 1996 come strutture complesse, non può farsi discendere, come voluto dal ricorrente, l’efficacia ultrattiva del contratto del compatto sanità, al fine di conferire la superiore funzione all’Arpa “per via transitiva”. Alla fonte collettiva del 1996 era affidato il compito specifico di attuare la riforma degli ordinamenti sanitari sancita dalla L. n. 502 del 1992, per cui, opportunamente, la menzione in essa dei presidi multizonali come strutture complesse, è stata intesa dalla Corte d’appello al ben più limitato fine esemplificativo in ordine a quali fossero le strutture a cui la futura contrattazione decentrata avrebbe potuto riconoscere la superiore qualificazione.

Va escluso, pertanto, che la Corte territoriale abbia errato nel non applicare la qualificazione di struttura complessa dell’Arpal in virtù della presunta ultrattività degli effetti del c.c.n.l. della sanità del 1996, e nell’aver ritenuto non provata la perfetta sovrapposizione tra nuova Agenzia e gli ex Presidi Multizonali del comparto sanitario.

In altri termini, neanche la seconda doglianza si rivela idonea a censurare la ratio fondante della pronuncia, che ha escluso l’affidamento di funzioni dirigenziali di struttura complessa in capo al ricorrente per l’assenza dell’atto presupposto di graduazione dell’Agenzia, durante il periodo transitorio in cui lo stesso vi ha svolto l’incarico di direzione.

In definitiva, e non meritando le censure accoglimento, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Udienza, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

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