Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4351 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15603/2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PLAUTO 12,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO POMPEI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7535/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7535/29/2014, depositata in data 11/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a carico del contribuente (esercente la professione di architetto) per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno 2005, a seguito di rettifica del reddito dichiarato attraverso l’applicazione degli studi di settore, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per insanabile difetto, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, di sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del Capo dell’Ufficio o di un funzionario munito di delega.

2. La censura è inammissibile.

Invero, al di là di ogni profilo inerente la deduzione di un vizio motivazionale in relazione ad un’asserita violazione di norma di diritto, come già rilevato da questa Corte (Cass. 21307/2015), quand’anche si trattasse di argomenti deducibili, indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt. 18 e 24; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile (cfr. Cass. 16437/2015).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici della C.T.R. “spiegato in maniera adeguata quali mezzi di prova ha considerato e perchè non li ha ritenuti idonei”.

4. Anche il suddetto motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo impugnata una sentenza emessa in appello e pubblicata nel dicembre 2014 (successivamente quindi all’11/09/2012), e dei principi di diritto sanciti dalle S.U. di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, dovendo ormai essere esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto legittimo l’atto impositivo, in ordine ai profilo dell’IRAP (non essendo contestata in questa sede la debenza degli altri tributi), pur avendo esso contribuente precisato, sin dal ricorso introduttivo, di avere svolto “esclusivamente l’attività di architetto senza l’ausilio di beni strumentali eccedenti l’ordinario e senza dipendenti e/o collaboratori”.

6. La suddetta censura è fondata.

La C.T.R., in relazione ad accertamento emesso per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2005, ha ritenuto che l’Ufficio abbia legittimamente operato, applicando i “parametri contenuti nello studio di settore” alla fattispecie concreta, tenuto conto sia dei “ricavi relativi a periodi di imposta antecedenti e successivi a quello in discorso”, tutti “inferiori a quelli stimati dallo studio di settore”, sia delle doglianze del contribuente, con riduzione “in sede di contraddittorio preventivo del 20% l’imponibile”.

A pag. 2 del ricorso è riprodotto il contenuto dell’accertamento. In effetti, il ricorrente incentra la doglianza limitatamente all’IRAP, precisando di avere, sin dal ricorso introduttivo, allegato di avere svolto, negli anni in contestazione, la professione di architetto, senza l’ausilio di beni strumentali e senza dipendenti e/o collaboratori.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza della C.T.R., limitatamente all’IRAP, non è dunque conforme a detti principi di diritto.

7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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