Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4350 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SELIS DINO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

GABETTI PROPERTY SOLUTION AGENCY SPA (gia’ Gabetti SpA) in persona

del Procuratore, elettivamente domiciliata. in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo Studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e

difesa dagli avvocati TRIFIRO’ SALVATORE, FAVALLI GIACINTO,

ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega speciale a margine del ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1008/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

20/9/07, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 settembre 2007 la Corte di appello di Torino, accogliendo l’impugnazione proposta da A.C. nei confronti di Gabetti Property Solution Agency s.p.a., ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla societa’ all’appellante l’11 novembre 2005 e ha condannato la societa’ a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennita’ commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra, oltre alle spese processuali.

Di questa sentenza l’ A. ha richiesto la cassazione formulando un solo motivo, cui la intimata ha resistito con controricorso, contenente e ricorso incidentale con sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa decisione, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale e’ inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Come e’ stato rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lo stesso ricorrente si pone il quesito della sussistenza di tale condizione dell’azione in presenza di una pronuncia a lui favorevole, e lo risolve affermando la necessita’ di evitare la formazione del giudicato in ordine alla soppressione del posto di lavoro di centralinista in precedenza occupato, in quanto tale statuizione “potrebbe, in futuro, costituire presupposto non piu’ discutibile per un ulteriore intervento sulla stabilita’ del posto di lavoro..”.

Ma in tal modo lo stesso ricorrente ne nega l’esistenza. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in cio’ che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, l’attore soffrirebbe un danno, con la conseguenza che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiche’ solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (cfr. fra le piu’ recenti Cass. 23 novembre 2007 n. 24434).

Escluso l’interesse ad agire per l’impugnazione de qua, rimane assorbita l’altro profilo di inammissibilita’ del ricorso eccepito dalla societa’ resistente, che ha rilevato come il motivo proposto dal ricorrente non presenti la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c..

Quanto al ricorso incidentale, prima dell’esame dei motivi, si deve rilevare che esso e’ stato proposto con atto per il quale e’ stata richiesta la notificazione il 28 ottobre 2008, oltre l’anno dalla sentenza impugnata, e quindi a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, la sanzione di inammissibilita’ del ricorso principale comporta la perdita di efficacia di quello incidentale.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate fra le parti.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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