Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4350 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4350 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 16147-2012 proposto da:
LO MONACO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LAPin TANA

pl- k—“77c7n

4T,F9ANDRa PATTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UIETKO PATTI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO

Data pubblicazione: 22/02/2018

RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 547/2011 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 09/12/2011 R.G.N.

856/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, Lo Monaco Angelo impugna la sentenza n. 547, depositata il 9
dicembre 2011, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta aveva
confermato la pronuncia di rigetto emessa dal giudice di prime cure sulla
richiesta di liquidazione della pensione di reversibilità, sulla- Fiel34-esta quale
figlio maggiorenne inabile al lavoro, del proprio genitore Lo Monaco Santo;
che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame,
ritenendo che non sussistesse, in capo al richiedente la prestazione, il
requisito sanitario;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione Lo Monaco Angelo
affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 360
n. 5 c.p.c.;
che, l’INPS difende con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art.
360, n. 5, c.p.c., sotto il profilo dell’insufficiente e contraddittoria motivazione
in relazione al materiale probatorio, ed in particolare sul contenuto della ctu;
che, il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come risulta dagli
atti della Cancelleria di questa Corte, l’atto di gravame è stato notificato in
data 4/6/2012 e depositato presso la stessa Cancelleria in data 28/6/2012, con
conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;
che, per giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis Cass.
24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il
deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno
dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta

Udienza del 18 ottobre 2017 – Aula B
n. 34 del ruolo – RG n. 16147/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu

improcedibilità è rilevante anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del
resistente, posto che il principio, sancito dall’art. 156 c.p.c., di non rilevabilità
della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce
esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini
perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”;

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.10.2017.

che, in considerazione di ciò va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Nulla per le spese del giudizio avuto conto della certificazione reddituale
allegata agli atti del ricorso.

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