Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4350 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28252/2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.E., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3,5,7,14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e art. 136, comma 2 in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato e disposto conseguentemente la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato (di cui il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti, pur non avendolo menzionato espressamente), fondato su un giudizio di non credibilità del richiedente asilo (per come analiticamente indicato alle pp. 2 3 della sentenza), insindacabile in cassazione se non per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mentre, in riferimento alla protezione sussidiaria, il Tribunale, attraverso fonti informative aggiornate (Amnesty International febbraio 2018) ha accertato, con giudizio di fatto, che nella zona di provenienza del ricorrente, non vi è conflitto al livello di guerra civile, nè violenza indiscriminata, tale da costituire grave pericolo di vita qualora il ricorrente dovesse tornare nel proprio paese.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “”La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R. n., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato.” (Sez. 3 Pres. Travaglino, Est. Fiecconi, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Sez. 2 – Pres. Petitti, Est. Giusti, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017).

Pertanto, questa Corte, non è competente a giudicare sull’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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