Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4350 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13919/2015 proposto da:

G.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA

DEROBERTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALIZIA AIRO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2391/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

G.M.I. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2391/03/2014, depositata in data 24/11/2014, con la quale in controversia concernente le riunite impugnazioni dei silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2000 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste a fronte dell’impiego di beni strumentali e di lavoro altrui (dipendente e terzi collaboratori) “certamente trascendente minimo indispensabile”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, “per motivazione apparente” in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, a violazione e falsa applicazione degli stessi D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo i giudici d’appello ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione in fattispecie di un contribuente medico di base, che disponeva “dei soli strumenti necessari all’esercizio della professione con l’ausilio di un dipendete part time con mansioni di segreteria”, sulla base del solo ammontare dei costi sostenuti e delle collaborazioni altrui, senza effettuare alcuna analisi della tipologia dei costi.

2. La prima censura è infondata. Il motivo, sia pure rubricato sub art. 360 c.p.c., n. 3, concerne la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha esposto le ragioni della ritenuta assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale svolta dal contribuente (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La seconda censura è invece fondata.

Richiamati i principi da ultimo espressi da questa Corte a S.U. nella sentenza n. 9451/2016, deve osservarsi: 1) per il fattore lavoro, la soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive (nella specie pacifico che l’unico dipendente ha avuto mansioni di segreteria); 2) in ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione, alla luce anche di quanto chiarito da questa Corte nella pronuncia n. 547/2016; 3) quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.

Nella specie, la C.T.R., oltre ad evidenziare elementi del tutto ininfluenti (quali l’entità dei ricavi percepiti dal professionista o la disponibilità di uno studio attrezzato o le spese sostenute per il mantenimento dell’immobile ove è ubicato lo studio), genericamente afferma che risultano “beni strumentali certamente trascendenti il minimo indispensabile”, spese per lavoro dipendente e per compensi a terzi.

La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motive del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo moti?o del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Puglia.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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