Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4350 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4350 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 13138-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
2351

contro
BONAVITA SALVATORE nella qualità di erede di BONAVITA
FRANCESCO ed in rappresentanza degli altri coeredi
BONAVITA DOMENICO, BONAVITA GIOVANNINA, BONAVITA
MARIA, BONAVITA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo STUDIO LICCARDO

9/

Data pubblicazione: 04/03/2016

LANDOLFI E ASSOCIATI,

rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO LANDOLFI giusta delega a
margine;
controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO rhP ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LANDOLFI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG.
APIN (AMO/1Ru\
(1±- NAPOLT, depositata il 03/04/2009;

3

RITNENUTO IN FATTO

2. L’impugnazione proposta dal contribuente avverso tale atto, fondata
da un lato sulla carenza di motivazione dello stesso, per essersi limitato a
riprodurre le conclusioni dell’organo ispettivo, e dall’altro sulla asserita
accompagnate da regolari fatture, bolle di
effettività delle operazioni,
accompagnamento, certificazioni sanitarie e dei vettori, veniva respinto
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.
51/18/06. Contro tale decisione gli eredi di Bonavita Francesco proponevano
appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con
la sentenza n. 79/48/09, depositata il 03.04.09 e non notificata.
3. Il giudice di secondo grado affermava che l’Ufficio non aveva
espletato la propria funzione accertativa, consistente nell’obbligo di
verificare e valutare la validità dell’attività effettuata dagli organi
investigativi necessaria per la formazione di un autonomo convincimento,
giacchè il rinvio acritico ad un verbale della Guardia di Finanza non
integrava una valida motivazione neppure per relationem. Sosteneva altresì
che l’Ufficio aveva operato anche in violazione dell’art.7, comma 1, della L
n.212/00, non rendendo noto al ricorrente il presupposto della maggiore
imposizione e la natura della fonte informativa sottostante la rettifica, in
modo da consentire al destinatario della pretesa azionata di svolgere la
propria difesa.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Bonavita
Salvatore, nella qualità di erede di Bonavita Francesco, in proprio ed in
rappresentanza degli altri coeredi Domenico, Giovannina, Maria e
Giuseppina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va respinta la eccezione di tardiva notifica del
ricorso per cassazione, sollevata dall’intimato. La sentenza, depositata in
data 03.04.2009 e non notificata, poteva essere impugnata entro il termine
lungo di un anno, oltre il periodo di sospensione feriale dei termini di
quarantasei giorni, che veniva così a scadere il 19.05.2010.

R.G.N. 13138/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. Con la notifica dell’avviso di rettifica n. 815905/99 per IVA per
l’anno di imposta 1994 l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di
Bonavita Francesco una maggiore imposta pari ad C.137.201,94, con
Eurobove SRL e
riferimento ad operazioni intercorse con le società
Millecode SRL, poiché aveva accertato che tali società erano inesistenti e
così, di conseguenza, le operazioni con le stesse intercorse.

1.2. Il ricorso è stato tempestivamente consegnato per la notifica agli
Ufficiali giudiziari e la notifica presso il procuratore della parte privata
costituita, rag. Luciano Scotti, è stata tempestivamente tentata urta prima
volta con spedizione a mezzo del servizio postale in data 06.05.2010, non
andata a buon fine per irreperibilità presso il domicilio sito in Napoli, Piazza
Garibaldi n.60, ed è stata successivamente rinnovata ed eseguita in data
10.06.2010, con consegna a mani proprie del rag. Luciano Scotti presso il
domicilio sito in Napoli, C.so Umberto I n.365. La notifica è stata eseguita, a
mezzo del servizio postale, anche alla parte personalmente e risulta ricevuta
dalla moglie in data 11.05.2010.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la violazione
dell’art.51 del DPR n.633/1972 (art.360, comma 1, n.3, cpc).
Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere che l’avviso di
accertamento dovesse essere autonomo rispetto al processo verbale di
constatazione, nel senso che l’Ufficio dovesse comunque svolgere una
ulteriore autonoma ed integratrice attività istruttoria rispetto a quella
compiuta da altri organi istruttori, come nel caso di specie la Guardia di
finanza, laddove avrebbe dovuto correttamente applicare, invece, il
seguente principio di diritto “l’atto amministrativo finale di imposizione
tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere amministrativo
frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad
altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di
un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti
fasi procedimentali”.
2.2. Il motivo è inammissibile e va respinto in quanto non coglie la
ratio decidendi della sentenza impugnata.
Va considerato, infatti che contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, con la sentenza non è sollecitata una ulteriore attività istruttoria
da parte dell’Ufficio, ma rimarcata la necessità che questi provveda ad
espletare una funzione valutativa ed estimativa consistente nella
qualificazione giuridica dei rapporti, atti o documenti, cioè dei fatti rilevati
dall’organo investigativo, escludendo che ciò possa essere integrato dal
rinvio acritico ad un verbale della G. di F.. La censura non risulta pertanto in
linea con il decisum.
Il quesito posto a corredo risulta altresì inammissibile perché formulato
in modo generico e privo di specifici rifermenti al caso concreto.
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.7, comma 1, della L n.212/2000 e 110 cpc (art.360,
comma , n.3, cpc).

R.G.N. 13138/2010
Cons. est. Laura Tricorni

4

Secondo la ricorrente la Commissione Regionale ha errato anche
nell’accogliere la censura, svolta per la prima volta in appello dagli eredi del
contribuente, circa la mancanza di conoscenza da parte degli stessi della
pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, laddove avrebbe dovuto far
applicazione del principio secondo il quale, una volta che l’Ufficio aveva
provato che il pvc era stato conosciuto dal contribuente, parte originaria del
processo di primo grado, non era necessario ai sensi dell’art.7, comma 1,
della L n.212/2000 che lo stesso pvc venisse comunicato o notificato agli
eredi, perché costoro versano nella posizione processuale propria della parte
cui sono subentrati.
3.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Osserva la Corte che quanto sostenuto dalla ricorrente, circa la novità
del motivo, e la riferibilità dello stesso alla specifica posizione degli eredi e
non già del contribuente defunto, non solo non è stata veicolata – come
sarebbe corretto – in una doglianza per violazione dell’art. 57 del DLGS
n.546/1992, bensì attraverso la violazione dell’art.7 della L n.212/2000, ma
non è accompagnato dalla trascrizione degli atti, da cui valutare la effettiva
fondatezza della doglianza.
La stessa prospettazione peraltro sembra smentita dal tenore letterale
stesso della sentenza che, nella prima parte denominata “Fatto”, ricorda la
proposizione di una similare eccezione affermando “Eccepiva, inoltre, che il
pvc non era stato portato a conoscenza.” con riferimento al giudizio di primo
grado, instaurato direttamente dal contribuente e non già dai suoi eredi, e
nella secondo afferma, con pronuncia non censurata sotto il profilo
motivazionale in merito all’accertamento del fatto, che il processo verbale di
constatazione non era stato portato a conoscenza del contribuente nel
rispetto del principio del contraddittorio.
Orbene la carenza di autosufficienza del motivo, a cui consegue la
genericità dello stesso, non consente in alcun modo di comprendere, a
fronte di emergenze apparentemente contraddittorie, se e quando
l’eccezione sia stata effettivamente posta, se con riferimento al processo
verbale di constatazione della G. di F. di San Giuseppe Vesuviano ovvero a
quello precedentemente emesso a seguito di verifica nei confronti delle
società Eurobove SRL e Millecode SRL dal Comando Compagnia di Vibo
Valentia Marina, se nell’interesse del contribuente, ovvero dagli eredi in
proprio.
Anche il quesito risulta inammissibile per la formulazione astratta e
generica.

R.G.N. 13138/2010
Cons. est. Lauro Tricorni

5

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4.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato per inammissibilità dei
motivi.
4.2. Le spese delle fasi di merito del giudizio vanno compensate e le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente Agenzia
in ragione della soccombenza, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese di giudizio delle fasi di merito e condanna la
ricorrente Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida nel compenso di €.7.000,00, oltre IVA, CASSA e spese
borsuali quantificate in €.150,00.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 22 giugno 201
Il qonsigliere estensore (

Il

La Corte di cassazione,

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