Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 435 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 13/01/2021), n.435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15072-2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VALTER ANGELI;

– ricorrente principale –

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA RITA GOBBO;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (già I.N.

P.D.A.P.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIA MORRONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè contro

REGIONE UMBRIA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 168/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto da R.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno e di regolarizzazione contributiva conseguente ai licenziamenti, originario ed in reitera, a lui intimati dalla Regione Umbria ed annullati dapprima dal T.A.R. dell’Umbria e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, in altri processi;

la Corte territoriale riteneva corretto l’assunto del Tribunale secondo cui la pretesa risarcitoria era impedita, per effetto della regola del c.d. dedotto e deducibile, dal giudicato derivante da altra pronuncia della medesima Corte d’Appello che aveva disatteso una prima richiesta di danni;

con riferimento alla domanda di versamento dei contributi la Corte territoriale, nella sentenza qui impugnata, rilevava la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e comunque affermava l’inaccoglibilità di tale pretesa, in quanto strettamente correlata ad un obbligo retributivo sul quale era preclusa ogni indagine, stante il rilevato giudicato;

la Corte territoriale riteneva altresì inammissibile la domanda subordinatamente avanzata in appello e limitata ai soli danni conseguenti al secondo licenziamento, perchè nuova e quindi tardiva.

2. il R. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, cui l’I.N.P.S., nel proprio controricorso, ha aggiunto un motivo di ricorso incidentale condizionato, mentre la Regione Umbria ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo è addotta violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2909 c.c., sostenendosi che il preteso giudicato valorizzato dalla Corte d’Appello non sussisteva, perchè la sentenza da cui esso deriverebbe non aveva in realtà pronunciato sulla domanda risarcitoria, essendo stata essa tra l’altro limitata ai soli danni compresi tra il primo ed il secondo licenziamento;

il secondo motivo afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 4) degli art. 435 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto nuova la domanda di riconoscimento almeno dei periodi successivi alla sentenza del T.A.R., in quanto tale pretesa era da aversi per contenuta, come minus, nella complessiva domanda risarcitoria di primo grado;

il terzo motivo assume la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 300 del 1970, art. 18 per essersi erroneamente ritenuto di respingere le domande rispetto ai contributi previdenziali, sul presupposto dell’erroneo disconoscimento di legittimazione del lavoratore ed essendo errato, in forza dei precedenti motivi, il diniego dell’esistenza del diritto alle retribuzioni ed al risarcimento;

2. I primi due motivi sono, nel loro complesso, inammissibili;

2.1 la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse preclusivo all’esame della domanda risarcitoria conseguente all’invalidità del licenziamento il fatto che tale domanda fosse stata già proposta nel precedente processo, in cui si era discusso della validità del recesso datoriale;

tale processo era stato definito, con sentenza 188/2006, pacificamente passata in giudicato, con la quale la Corte d’Appello aveva ritenuto di non pronunciare sulle pretese risarcitorie, in quanto avanzate in via subordinata rispetto alla domanda di riammissione/reintegrazione in servizio che veniva in quel contesto accolta, facendosi altresì riferimento al fatto che la pretesa risarcitoria rispetto al primo licenziamento era stata respinta con sentenza del T.A.R. passata in giudicato;

2.2 costituisce principio consolidato, cui il collegio ritiene di dover dare continuità, quello per cui nel vantare un giudicato a sè favorevole o nel denunciare la violazione da parte del giudice del merito delle regole di interpretazione del giudicato, è necessaria la trascrizione integrale del testo della (o delle) sentenza di riferimento (Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617 e, da ultimo, tra le molte, Cass. 11 settembre 2020, n. 18934; Cass. 17 luglio 2020, n. 15288; Cass. 15 luglio 2020, n. 15113; Cass. 24 giugno 2020, n. 12496);

nel caso di specie, come detto, la sentenza impugnata richiama, a fondamento della decisione, il giudicato derivante dalla precedente pronuncia della medesima Corte territoriale (la n. 188/2006), in cui si faceva leva sia sul fatto che la domanda di risarcimento era stata proposta in via subordinata, sia sul fatto che vi era stata reiezione di tale pretesa da parte del T.A.R., in sè mai impugnata;

i motivi di ricorso, pur sostenendo, in via gradata, l’infondatezza delle affermazioni della Corte territoriale in merito alla portata preclusiva di quel giudicato e di quanto ad esso sotteso, non trascrivono il contenuto integrale della sentenza di appello predetta, indispensabile per apprezzare già sulla base dell’argomentare del ricorso se il giudicato amministrativo costituisse autonoma ratio decidendi destinata a fare definitivamente stato, obiettivo a cui non può sopperirsi attraverso l’utilizzazione di meri stralci, come è nel ricorso;

non diversamente, a fronte di una vicenda cui sotto il profilo del danno deve darsi, a partire dal primo licenziamento ed a prescindere dal fatto che esso sia stato poi reiterato, una lettura unitaria, la mancata trascrizione integrale del giudicato del T.A.R. impedisce l’apprezzamento della portata di esso, rispetto alla vicenda oggetto di causa ed altresì agli effetti preclusivi sul c.d. dedotto e deducibile di cui parla la Corte territoriale, come e necessario che avvenga con completezza già sulla base del ricorso, anche qui non bastando stralci o singoli passaggi;

il ricorso in definitiva viola i requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime;

premesso che sulla domanda subordinata di cui al secondo motivo la Corte non ha omesso di pronunciare, avendola ritenuta tardiva, va da sè che l’inammissibilità dei profili attinenti al giudicato in ogni caso rende non decisiva ogni altra questione ed è destinata a proiettarsi sul terzo motivo, riguardante i contributi, il quale resta assorbito, così come il motivo di ricorso incidentale condizionato dell’I.N.P.S. sul medesimo oggetto;

3. le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi, assorbito il terzo ed il ricorso incidentale condizionato dell’I.N.P.S. e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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