Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 435 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 435 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 10/01/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28781/07 RG., proposto

da
Anceresi Romano, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del ricorso, dagli avvocati Vittorio Angiolini e
Paolo Panariti, elettivamente domiciliato presso lo studio
del secondo in Roma, alla via Celimontana, n. 38;

– ricorrente contro
Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona
del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato in calce al controricorso, dagli avvocati Gian
Paolo Nascetti e Paolo Vacirca, elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo in Roma, alla via Flaminia, n.
195;
I« n. 28781,231U7

Cons.

-Maria Perfino

Pagina 2 dì 4

-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. 22°,
depositata in data 25 giugno 2007, n. 89/22/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3
ottobre 2012 dal consigliere doti_ Angelina-Maria Perfino;

udito per Anceresi Romano l’avv. Benito Panariti e per il Consorzio
di bonifica l’avv. Sergio Vacirca;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale doti.
Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Anceresi Romano impugnò la cartella di pagamento notificatagli,
concernente il contributo di bonifica da lui dovuto per gli anni 2001
e 2002 in relazione ad un immobile, di cui è comproprietario, sito
comprensorio del Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia.
Dedusse, a sostegno dell’impugnativa, che il piano di classifica che
aveva dato luogo allo studio idraulico ed idrogeologico della zona
ed alla successiva realizzazione delle opere di protezione dalle
acque meteoriche non era stato portato a sua conoscenza e che,
comunque, dalle opere non era risultato alcun beneficio specifico
per il proprio immobile, ulteriore rispetto a quello generale.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato,
accogliendo l’appello proposto dal consorzio ed affermando, di
contro, che non solo vi è un beneficio diretto per il territorio,
preservato dalle tracimazioni, ma ve n’è anche uno specifico per
l’immobile del contribuente, inserito nel sistema di raccolta
realizzato.

RG n. 28781/2007

Cons.

110

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Ricorre il contribuente per la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso ad un unico motivo.
Replica il consorzio con controricorso.
Il contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto
L’unico motivo di ricorso accorpa, nell’indicazione in rubrica,

r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione agli art. 44, 3, 23 e 53
Cosi., nonché censura inerente alla omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo e controverso della causa, ma così
formula il quesito di diritto: “se il beneficio diretto, differenziato e
concreto che un immobile incluso nel comprensorio di un consorzio
di bonifica riceve dalla realizzazione di un’opera consortile —tale da
giustificare l’imposizione del contributo- possa ritenersi sussistente
per la sola collocazione della proprietà nell’ambito territoriale su
CUI insiste l’opera consortile, tesa alla prevenzione del rischio
idrogeologico riferito alla generalità di quello stesso territorio
consortile (ossia se il beneficio possa ritenersi sussistente per il solo
fatto che le acque piovane, che cadono o transitano sul fondo su cui
insiste l’immobile, vengano raccolte e convogliate, a valle e a
notevole distanza dall’immobile, attraverso l’opera realizzata dal
CO!! sorzio)”

2. Sul punto, la sentenza impugnata ha, invece, rilevato che il

consorzio, al fine di porre rimedio al dissesto del territorio e di
prevenirlo, ha realizzato un’opera, consistente in un cavo per
l’allontanamento delle acque rneteoriche, rimarcando che «…è
pacifico che le acque di pioggia scolanti dall’immobile del
contribuente finiscono in detto cavo». E. si consideri, al riguardo,
che, in base all’insegnamento di questa Corte, rappresentando i

RG n. 25781/2007

Cons. es

censure concernenti la violazione degli art. 857 e 860 c.c. e l l del

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N. 5
N. t3
MAiLl’UA TRIBUTARIA

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contributi consortili una forma di finanziamento di un servizio
pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale
che da tali costi ricava un beneficio, non è necessaria una esatta
corrispondenza costi-benefici sul piano individuale, essendo invece
indispensabile una razionale individuazione dell’area dei beneficiari
e della maggiore o minore incidenza dei benefici (Cass. civ., sei.

un., 26 luglio 2007, n. 16428).
3. : Con ogni evidenza, allora, il quesito prospetta una ricostruzione
dei fatti rispondente al diverso convincimento del contribuente.
Ne consegue, per un verso, che il quesito di diritto formulato si deve
ritenere inammissibile perché la questione giuridica deve fondarsi
sul fatto accertato dal giudice del merito; per altro verso, il fatto che
il quesito prospetti una ricostruzione dei fatti rispondente al diverso
convincimento del contribuente, quindi diversa da quella operata dal
giudice del merito, rende inammissibile il motivo per mancanza
materiale del necessario “momento di sintesi” (vedi, sul punto.
Cass., sez.un., 1 – 1 aprile 2012, n. 5698; Cass. 18 novembre 2011, n.
24255).
4.- Ne deriva il rigetto del ricorso,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in curo
1000,00, oltre accessori di legge.

DEC/7’AT° IN

Così deciso in Roma, in esito alla camera di consiglio del 3 ottobre l—
2012.

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