Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4349 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4349 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 15355-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO,
EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4084
contro

D’ALE9ANDRO TERESA;
– intimata –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso

la

sentenza n.

3222/2011 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 01/09/2011 R.G.N.
6416/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO IN FATTO
che,

l’INPS impugna la sentenza n. 3222/2011 pubblicata in data
1/9/2011, con la quale la Corte d’appello di Bari riformava la decisione del
giudice di primo grado, avente ad oggetto il diniego sulla domanda avanzata
da D’Alessandro Teresa, volta a riconoscere il diritto al ricalcolo dell’indennità
di disoccupazione agricola relativa all’anno 2005;
che, la Corte di secondo grado accoglieva l’appello, considerando che,
erroneamente l’ente previdenziale, attuale ricorrente , avesse determinato
l’indennità di disoccupazione sulla base del salario medio convenzionale e non
sulla retribuzione effettiva;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un
unico motivo;
che, l’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
che, D’Alessandro Teresa ritualmente evocata in giudizio non si é
costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione dell’art 360,
n. 5, c.p.c., vecchia formulazione, per avere la Corte di merito motivato in
modo insufficiente un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
che, in particolare l’Istituto contesta le conclusioni cui è pervenuta la
Corte territoriale, in quanto fondate su premesse logiche conseguenti ad una
inesatta letturek degli atti e documenti del giudizio che hanno comportato una

palese incongruità della motivazione rispetto ad una circostanza decisiva per la
soluzione della controversia ovvero, la corresponsione dell’indennità di
disoccupazione agricola alla D’Alessandro per l’anno 2005, v teterminarsi sulla

Udienza del 18 ottobre 2017 – Aula B
n. 32 del ruolo – RG n. 15355/12
Presidente: D’Antonio – Relatore:Perinu

base della retribuzione effettiva e non sulla base del salario medio
CO nvenzionale;
che,

in merito alla valutazione del materiale probatorio, la Corte
territoriale, con argomentazioni approfondite ed esaustive, fondate, anche, in
parte, su precedenti di questa Corte, ha affermato, per quanto qui rileva, che
mentre per gli anni 1999/2002 è risultato pacifico in atti, che con riferimento
alla qualifica (operaio comune) ricoperta dalla D’Alessandro, il salario reale,
depurato della quota di TFR, era inferiore rispetto a quello convenzionale, ciò
non corrispondeva al vero con riferimento al 2005, anno in cui, anche per
l’operaio comune il salario contrattuale , pur depurato della quota dovuta per il
TFR, è risultato superiore rispetto a quello convenzionale;
che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba rigettare il
ricorso;
che,

infatti, il suddetto motivo di ricorso, al di là della rispettiva
intestazione formale, nella sostanza esprime un dissenso valutativo dalle
risultanze di causa ed invoca, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle
stesse;
che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso
per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio
di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al
libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di
tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360,
primo comma , n. 5, c.p.c.;
che, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in
una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità
del giudizio di cassazione ( cfr. Cass. 6064/2008);
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto. Nulla per le spese del giudizio non avendo svolto difese la
D’Alessandro.

2

_

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.10.2017.

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