Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4349 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4658/2015 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che io rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANILO ARENI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 416/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata l’01/07/2014,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

F.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 416/04/2014, depositata in data 1/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di agente di commercio) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2010 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame dei contribuente, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione era nella specie dimostrata, malgrado la mancanza dell’impiego di personale dipendente, da “una molteplicità di indici;beni strumentali consistenti, ampiezza e strutturazione degli uffici e dei locali, costi dei servizi, in un contesto di ampiezza della platea dei mandatari)”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omessa e/o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su fatto decisivo e controverso, rappresentato dai requisito dell’autonoma organizzazione e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione, pur in assenza di dipendenti e malgrado l’utilizzo di “strutture informatiche e logistiche minime” (due autovetture, arredi dello studio, attrezzature informatiche).

2. La seconda censura è fondata, con assorbimento della prima, implicante vizio motivazionale.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Nella specie, il ricorrente censura, pacifico il mancato utilizzo di dipendenti o terzi collaboratori, la generica affermazione di non esiguità delle spese per beni strumentali, non eccedenti il minimo indispensabile.

Ora, in effetti la C.T.R. non ha specificamente valutato gli elementi rappresentati dalie spese per beni strumentali, limitandosi a definirli “consistenti”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (assorbito il primo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Umbria.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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