Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4348 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 23/02/2010), n.4348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LABOREM EXERCENS S. COOP ARL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA

21, presso lo studio dell’avvocato SABETTA ETTORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE ANGELIS ORESTE, giusta procura speciale ad

litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (Direzione

Provinciale del Lavoro di Benevento), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3595/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17/05/05, depositata l’8/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

udito l’Avvocato Grasso Rosalba,(delega avv. Oreste De Angelis),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8 agosto 2005, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato l’opposizione della societa’ cooperativa a r.l.

“Laborem Exercens” all’ordinanza-ingiunzione dell’ispettorato del lavoro di Benevento, relativa alla sanzione amministrativa applicata per l’assunzione di alcuni dipendenti senza la preventiva richiesta all’ufficio di collocamento.

Nel disattendere l’impugnazione della cooperativa, e per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice del gravame riteneva che la violazione contestata era dimostrata dal comportamento della medesima societa’ – la quale aveva avanzato richiesta del nulla osta per l’assunzione nominativa dei medesimi lavoratori cui era riferita l’infrazione con qualifica di ausiliari socio assistenziali, ma da una data diversa da quella antecedente indicata dai dipendenti -, oltre che dalle dichiarazioni rese da costoro e dal verbale ispettivo.

Per la cassazione della sentenza di appello la societa’ ha proposto ricorso con due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, sotto il profilo dell’omessa formulazione, a conclusione di ciascuno dei due motivi, del quesito di diritto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

L’eccezione e’ priva di fondamento, dovendosi osservare che tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica, secondo quanto dispone l’art. 27, comma 2, della medesima normativa di riforma in materia di processo di cassazione, ai ricorsi per Cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioe’ dal 2 marzo 2006, fra i quali non rientra evidentemente la sentenza qui impugnata, pubblicata, come si e’ innanzi specificato, l’8 agosto 2005.

Il ricorso, sebbene ammissibile, e’ pero’ infondato.

Il primo motivo, nel denunciare violazione e mancata applicazione dell’art. 111 Cost. nonche’ della L. 23 novembre 1999, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, critica la Corte territoriale per aver rigettato l’opposizione della societa’ fondando il proprio convincimento soltanto sul verbale di accertamento, peraltro non confermato dinanzi al giudice, quindi su una risultanza probatoria acquisita senza rispettare il principio del contraddittorio.

La censura deve essere disattesa. Come e’ noto, affinche’ il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato e’ necessario, ma nel contempo sufficiente, che i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d’ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, alla controparte venga offerta la possibilita’ di approntare le sue difese. Nella specie, come evidenziato dalla sentenza impugnata e come pure ha confermato la stessa societa’ ricorrente (v. pag. 2 del presente ricorso), il verbale ispettivo era stato tempestivamente prodotto dall’Amministrazione, odierna resistente, nel giudizio di primo grado, unitamente alle dichiarazioni delle lavoratrici, e su tali risultanze ritualmente acquisite, la societa’ aveva ampiamente interloquito, articolando prove contrarie e depositando “copiosa documentazione” (v, sempre ricorso, questa volta pag. 3), anche se poi il giudice di primo grado, come si sottolinea in ricorso, aveva ritenuto le deposizioni delle due lavoratrici inattendibili, dando maggior credito alle dichiarazioni rese dalle stesse all’ispettore verbalizzante.

Da tanto si deve escludere non solo la violazione di legge denunciata, ma anche la fondatezza della critica mossa alla sentenza impugnata di avere fondato il proprio convincimento sul verbale ispettivo, apparendo invece tale critica piuttosto rivolta alla valutazione degli elementi presi in esame dal giudice del merito e ritenuti piu’ attendibili, contro il diverso costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 5 ottobre 2006 n. 21412).

E peraltro la ricorrente trascura l’ulteriore risultanza richiamata nella sentenza impugnata a fondamento della decisione presa, laddove ha sottolineato come la societa’ cooperativa aveva avanzato richiesta del nulla osta per l’assunzione nominativa dei medesimi lavoratori per i quali era stata accertata l’infrazione, da una data diversa rispetto a quella antecedente indicata nel verbale.

Il secondo motivo denuncia “Violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Per motivazione insufficiente e contraddittoria”. La sentenza ha fatto riferimento alle deposizioni di testi escussi, mentre, si assume in ricorso, solo un testimone e’ stato sentito, e non si comprende come abbia potuto desumere “che la prestazione lavorativa sempre con le stesse modalita’ esecutive sia stata resa in due fasi distinte”, per cui la ricorrente afferma che i giudici di appello abbiano esaminato verbali ispettivi differenti da quelli considerati in primo grado, cosi’ pervenendo ad un errato convincimento.

Questo secondo mezzo di annullamento prima che infondato e’ inammissibile.

Riguardo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente si limita alla enunciazione della norma asseritamene violata, senza specificare quali i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, specificazione che per consolidata giurisprudenza deve essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Si e’ infatti piu’ volte ribadito che se e’ vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo e’ anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere e’ necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. ex plurimis Cass. 23 gennaio 2004 n. 1170).

Anche in relazione al vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente nel criticare la valutazione della deposizione del teste escusso, non potendosi a suo avviso soltanto da essa desumere le modalita’ esecutive della prestazione lavorativa delle lavoratrici cui e’ riferita l’infrazione contestata, non ha adempiuto all’onere di trascrivere, o comunque specificare, il contenuto della deposizione erroneamente valutata, cosi’ come richiede la giurisprudenza di legittimita’ sempre in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (v. fra le numerose altre Cass. 28 luglio 2004 n. 14262).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la cooperativa al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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