Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4348 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4348 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 16033-2012 proposto da:
LI GOTTI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO CRESCIMBENI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
2017
4073

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581, Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 22/02/2018

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2029/2011 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/11/2011 R.G.N.
1830/2009.

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

r.g.n. 16033/2012
Li Gotti/R.F.I. s.p.a/Inail

RITENUTO
che Antonino Li Gotti ha proposto, con quattro motivi, ricorso per la
cassazione della sentenza n. 2029/2011 della Corte d’appello di Palermo che,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento in favore dell’Inali di Euro
636.247,29, oltre accessori di legge e spese in relazione all’azione di regresso
proposta dall’Inali nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a seguito del

allorché fu colpito da un treno mentre controllava un dispositivo di deviazione
dei binari;
che la sentenza impugnata ha confermato il rigetto della domanda di
risarcimento dei danni biologico/differenziale/morale/esistenziale subiti
proposta da Antonino Li Gotti sul presupposto della responsabilità
nell’accadimento dei macchinisti, che aveva formato oggetto del giudizio di
primo grado a seguito di riunione dei procedimenti;
che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a ha resistito con controricorso;
che l’Inali ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso;
considerato
che con atto del 7 novembre 2013 sottoscritto dalla parte ricorrente, dal
legale rapp.te di s.p.a. e dai rispettivi difensori, depositato presso la
cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso
chiedendo la compensazione delle spese di lite;
che la rinunzia non risulta notificata all’Inail e, dunque, non accettata
dall’Istituto;
che la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto
accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per
essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675;
Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26
febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c.,
che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi
appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31
gennaio 2013, n. 2259);
che, inoltre, correttamente l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non è
stato notificato all’Inail, posto che l’Istituto non si è ritualmente costituito nel
giudizio di legittimità essendosi limitato a depositare la procura speciale
rilasciata con foglio spillato in calce alla copia del ricorso che non risulta
essere stata notificata al ricorrente laddove nel giudizio di cassazione, il

gravissimo infortunio sul lavoro occorso ad Antonino Li Gotti il 22 aprile 2002,

r.g. n. 16033/2012
Lì Gotti/R.F.I. s.p.a/Inail

controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 cod.
proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la
corte perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione
del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone
acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni
nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia
stata omessa, l’atto non è qualificabile come controricorso e la procura
speciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non è valida, dovendosi

certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, terzo
comma, cod. proc. civ., e al quale, pertanto, resta preclusa la partecipazione
alla discussione del ricorso ( Cass. 25735/2014; 22298/2008) .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensate le spese del giudizio d
legittimità.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017.

ritenere priva dì efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere

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