Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4348 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4348 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 12713-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LIVIO ANTONINO;
– intimato 19/2009
della
sentenza
n.
la
chlla 5‘ 01.-1
COMM.TRIB.REG.M2-755T. di MESSINA, depositata il
avverso

20/03/2009;

Data pubblicazione: 04/03/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

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1. Con la notifica dell’avviso di rettifica e del processo verbale di
constatazione n. 602967.93 per IVA per l’anno di imposta 1991 l’Agenzia
delle Entrate contestava a Livio Antonino, quale legale rapp. p.t. della
Associazione Temporanea di Imprese Terme Appalti SPA, una detrazione
IVA per noleggi di macchine operatrici effettuati con la ditta CO.PRI.EDIL. di
Ioppolo Rosario per l’ammontare di lire 33.216.000, oltre accessori, ritenuta
conseguente ad operazioni fittizie perché la ditta CO.PRI.EDIL. secondo
l’Amministrazione era inattiva e non possedeva né attrezzature, né
dipendenti.
2. L’impugnazione proposta dal contribuente avverso tale atto veniva
accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina con la sentenza
n. 442/13/02. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva
appello, respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
sezione distaccata di Messina, con la sentenza n. 19/27/09, depositata il
20.03.09 e non notificata.
3. Con tale decisione, confermando la decisione di primo grado, il
giudice di secondo grado riteneva inidonei gli elementi giustificativi acquisiti
dall’Ufficio a seguito di una verifica solo di natura documentale e cartacea.
In particolare, dopo aver osservato che la contestazione riguardava
quattro fatture emesse dalla CO.PRI.EDIL. nei confronti di Livio Antonino,
regolarmente conservate ed annotate sul relativo registro, affermava che
l’Ufficio non aveva fornito alcun elemento che potesse dare una valenza
probatoria alla presunzione su cui si fondava la contestazione.
Sosteneva quindi che la assenza di attrezzature e di organizzazione
aziendale della CO.PRI.EDIL. non poteva essere presa in considerazione
perché fondata su di una verifica di natura solo documentale, consistita nel
mancato rinvenimento presso il commercialista della documentazione
giustificativa degli acquisti fatti dalla CO.PRI.EDIL., senza lo svolgimento di
ulteriore attività di ricerca.
Aggiungeva che tale conclusione era confermata dalla sentenza penale
RG 156/1995, resa il 17.11.1996, che aveva assolto il Livio per mancanza di
prove circa la natura fittizia delle operazioni.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate, affidato a quattro motivi. L’intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO

R.G.N. 12713/2010
Cons. est. Laura Tricomi

RITENUTO IN FATTO

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Sostiene che illegittimamente la CTR ha ritenuto che la verifica era
stata solo cartacea e, quindi, inidonea a giustificare la presunzione di
inesistenza dell’emittente le fatture, in quanto ha trascurato la prova
documentale dell’inesistenza anche delle strutture materiali, costituita dalla
attestazione a verbale dei verificatori, come tale fidefaciente, che la ditta
“non era stata in grado di esibire dette strutture” in sede di accesso, ed
altresì la prova confessoria, riportata nello stesso verbale, data
dall’affermazione del I.r. della stessa emittente di avere sempre operato
solo da casa propria o dallo studio del commercialista, affermazione
palesemente incompatibile con la detenzione dei grandi macchinari
necessari alla dichiarata attività aziendale di “noleggio macchine operatrici e
lavori stradali in genere”.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa o
comunque insufficiente motivazione (art.360, comma 1, n.5, cpc).
Si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha giustificato in
alcun modo l’affermata insufficienza di una verifica solo cartacea, secondo le
conclusioni della Commissione Regionale, a provare l’inesistenza della ditta
emittente le fatture (fatto su cui si fonda l’annullamento dell’accertamento)
e non ha spiegato la ritenuta necessità di altri accertamenti (la cui assenza
è parimenti posta a base dell’annullamento dell’atto impositivo), nemmeno
indicando quali accertamenti fossero necessari e perché.
1.3.1. I
motivi possono essere trattati congiuntamente perché
connessi. Sono fondati e vanno accolti.
1.3.2. Innanzi tutto sul piano delle acquisizioni probatorie va ricordato
che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con condiviso
principio, “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di
constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di
controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod.
civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto
necessaria la proposizione della querela di falso.”(Cass. n.2949/2006,
n.15191/2014) e che “… le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale
rappresentante di una società non possono essere qualificate come
testimonianza, ma integrano una confessione stragiudiziale, atteso il
rapporto di immedesimazione organica tra il rappresentante legale e la
società rappresentata, che non è reciso neanche quando l’atto sia compiuto
dall’amministratore con dolo o abuso di potere o non rientri nella sua
competenza.” (Cass. n.22616/2014, n. 28316/2005).

R.G.N. 12713/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1.1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la violazione e/o
falsa applicazione degli artt.2730 e n 2699 cc (art.360, comma 1, n.3, cpc).

1.3.3. La CTR non ha fatto applicazione di detti principi come avrebbe
dovuto ed è incorsa nelle violazioni di legge contestate, in quanto ha
trascurato di considerare come parte delle acquisizione probatorie da
valutare le risultanze del processo verbale di constatazione, fidefacente in
merito alla specifica attività istruttoria svolta dai verbalizzanti nei confronti
della CO.PRI.EDIL., ivi riportata, e consistita nella richiesta esibizione delle
strutture amministrativo-contabili, rimasta senza esito, come si evince dalla
trascrizione del pvc in ricorso; ha anche ignorato e non valutato le
dichiarazioni rese dal I.r. dalla ditta CO.PRI.EDIL. circa lo svolgimento
dell’attività presso la sua personale abitazione, ovvero presso lo studio del
commercialista, dichiarazioni ritenute dai verbalizzanti incompatibili con la
detenzione dei macchinari necessari per effettuare lavori di sbancamento.
1.3.4. La sentenza impugnata, in particolare, si è limitata a formulare
taulogiche affermazioni, senza entrare nel merito delle questioni e dei rilievi
e senza evidenziare gli specifici elementi, determinanti per la decisione
favorevole al contribuente, a fronte dei molteplici indizi offerti dalla
Amministrazione finanziaria circa la inesistenza delle operazioni, tra cui,
anche, l’inesistenza di scritture essenziali e la mancanza di allegazione e di
prova del pagamento, di modo da non consentire a questa Corte nemmeno
il vaglio del corretto, completo e logico sviluppo motivazionale.
1.3.5. Con la decisione impugnata la CTR si è limitata ad affermare in
modo assertivo ed inadeguato sul piano motivazionale che, a sostegno
della presunzione di inesistenza delle operazioni, “l’Ufficio non fornisce
alcuna prova, né minima né grave precisa e concordante. Pertanto la
presunzione non ha alcuna valenza probatoria”, senza procedere invece al
puntuale esame del compendio probatorio offerto dall’Amministrazione e
richiamato anche nel ricorso per cassazione.
2.1. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.654
cpp, nonché degli artt.41 del DPR n.600/1973 e 2727 cc, nonché l’omessa o
comunque insufficiente motivazione (art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cpc)
circa le ragioni della rilevanza, a favore del contribuente, della sentenza di
assoluzione intervenuta in sede penale. Il motivo è duplice, ma
accompagnato solo dal quesito di diritto relativo alla prima parte della
censura.
2.2. Ritiene la Corte che in caso di proposizione di motivi di ricorso per
cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e
differenziati, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione
cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis
cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi
con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi
e differenziati in realtà avanzati (cfr. Cass. n.16345/2013).

R.G.N. 12713/2010
Cons. est. Laura Tricorni

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2.4. Tanto premesso osserva tuttavia la Corte che anche la censura
per violazione di legge è da respingere per inammissibilità poiché non
censura un vero passaggio motivazionale della sentenza impugnata. Come
si evince chiaramente, il richiamo alla sentenza penale di assoluzione risulta
infatti utilizzato come mero argomento, introdotto ad abundantiam e privo
di una propria autonomia decisionale: da ciò discende la pronuncia di
inammissibilità.
2.5. E’ tuttavia utile rammentare che nel processo tributario non opera
automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione
per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, per i fatti relativi alla
correlata azione di accertamento fiscale, poiché in questo, da un lato,
vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7
del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni
inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante
l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il
giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza
penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le
conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione
della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art.
116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del
contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di
prova acquisiti nel giudizio (cfr. Cass. nn. 4924/2013, 8129/2012,
19786/2011, 20860/2010).
3.1. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt.19 e 21 del DPR n.633/1972, nonché 39 del DPR n.600/1973 e 2727 cc
(art.360, comma 1, n.3, cpc).
Sostiene che la CTR ha illegittimamente annullato la ripresa di
detrazioni IVA fondata su fatture irregolari, in quanto l’indirizzo delle ditta
emittente apposto sulle stesse era falso, come dichiarato dal suo legale
rappresentante, oltre che da ritenersi connesse ad operazioni inesistenti.
3.2. Il motivo è inammissibile perché risulta nuovo, alla stregua del
contenuto della sentenza, che non ne fa menzione, e del ricorso, ove
sarebbe stato onere della ricorrente riprodurre quanto meno i passaggi
significativi dell’avviso di accertamento e dell’atto di appello, ove la
questione della irregolarità delle fatture era stata introdotta.

R.G.N. 12713/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2.3. Sulla scorta di tale principio va esaminata la prima parte della
doglianza, mentre il dedotto vizio motivazionale, non accompagnato dal
prescritto momento di sintesi ex art.366 bis cpc, va dichiarato
inammissibile.

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3. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondati i motivi primo,
secondo, ed inammissibili i motivi terzo e quarto.

P.Q.M.
La Corte di cassazione,
accoglie il ricorso, fondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i
motivi terzo e quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR in altra
composizione per il riesame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio
di legittimità
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 22 giugno 2015.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR in altra
composizione per il riesame alla luce dei principi prima espressi e per la
puntuale motivazione sugli elementi costituenti il compendio probatorio
esposto dall’Amministrazione finanziaria, sulle risultanze istruttorie
complessive e sugli elementi a discarico offerti dal contribuente, oltre che
per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

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