Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4347 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5008/2018 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Varrone, 9

presso lo studio dell’avvocato Mendoza Giuliano che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Fabbrini Alessandro, coma da procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Verona, Ministero dell’Interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2768/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 da Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29 novembre 2017 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di S.O. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto il ricorso seguito al rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la vicenda del richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal Paese di origine non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale, tenuto conto che il primo aveva riferito di avere abbandonato la zona di (OMISSIS) nella regione di (OMISSIS) perchè vittima di aggressione di alcuni individui che avevano occupato il terreno lavorato dalla sua famiglia; b) che non risultava che in tale area vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza il controllo delle autorità; c) che neppure erano ravvisabili i presupposti della protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento, sia pure a livello di allegazione, idoneo a definire la presumibile durata di un’esposizione a rischio.

3. Avverso tale sentenza S.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sia in relazione alla mancata audizione del ricorrente, sia con riguardo all’incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, dal momento che il ricorrente era ospitato, sin dal ricorso in primo grado, in una struttura governativa situata nella Provincia di Bolzano.

Le doglianze sono infondate. Sotto il primo profilo, lo stesso ricorrente riconosce che la mancata comparizione è dipesa da una propria scelta volontaria; sotto il secondo, è assorbente la considerazione che la questione della incompetenza del giudice adito non risulta essere stata proposta nei termini di cui all’art. 38 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si lamenta errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 5 dal momento che i giudici di merito non avevano spiegato per quale ragione il richiedente non fosse credibile nè avevano compiuto alcuna indagine.

La doglianza è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha valorizzato non la inverosimiglianza del racconto del ricorrente, ma la non inquadrabilità della vicenda riferita e sopra riassunta in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale.

In ricorso del tutto assertivamente si fa riferimento a un conflitto tribale senza spiegare siffatta conclusione su quali basi obiettive riposi o almeno su quale deduzione in punto di fatto.

3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come n. 1) si lamenta errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 5, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria, alla luce della erroneità di una distinzione di natura geografica all’interno dello stesso Paese e del fatto che il ricorrente proviene dal (OMISSIS). In ogni caso, si aggiunge la situazione di guerriglia è diffusa su tutto il territorio nazionale e il ripristino del servizio di leva comporta il rischio per il ricorrente di essere mandato al fronte.

La doglianza è inammissibile.

La ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è stata esclusa alla luce delle acquisite informazioni sul Paese, da cui si desume che nella regione da cui proviene il richiedente (nel sud e non nel nord del Paese) non sussiste una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma, richiamando diverse fonti, tende a sollecitare un’impropria rivisitazione dei fatti relativi ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

3. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come n. 3) si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonchè dell’art. 2 Cost., con riferimento alla mancata concessione della protezione umanitaria, valorizzando il fatto che in (OMISSIS) non è assicurata la tutela dei diritti fondamentali e il percorso di integrazione seguito dal ricorrente.

Le doglianze sono inammissibili, in quanto, a fronte del rilievo della Corte territoriale avente ad oggetto l’assenza di qualunque elemento, sia pure a livello di deduzione, introduce circostanze fattuali, senza illustrare quando e come avrebbe allegato tali circostanze dinanzi ai giudici di merito.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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