Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4347 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25163-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona de Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di D.S. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce n. 202/24/2012, depositata in data 24/09/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2000 al 2003 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione fini dell’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale, per tutti gli anni, valutato “il valore dei beni utilizzati per dell’attività e l’assenza di personale dipendente”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che i Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3; del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza dell’utilizzo, non occasionale, di collaboratori esterni, per prestazioni afferenti l’attività professionale, con compensi di valore non irrisorio. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce poi vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 4, di omessa o apparente motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 111 Cost. ed infine, con il terzo motivo la ricorrente lamenta un vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo e controverso, sempre rappresentato da requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La seconda censura, implicante error in procedendo, infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando giudice di merito omette di indicare, ne contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire, il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto ci dovere affermare l’insussistenza, per gli anni in contestazione, dei requisito dell’autonoma organizzazione, valutate le prove offerte dal contribuente. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicitale ragioni della decisione (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La prima e la terza censura sono invece fondate.

Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016., ha, recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mera mente esecutive”.

Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha inoltre già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

La C.T.R. non risulta conforme a detti principi di diritto, avendo affermato, per gli anni dal 2000 al 2003, in contestazione,che l’attività professionale non era assoagettabile ad IRAP, in assenza di una “autonomia organizzativa” dell’attività professionale, senza motivata valutazione dei costi per compensi a terzi attinenti a prestazioni strettamente afferenti l’attività professionale (ingegnere), aventi carattere sistematico e non occasionale e di importo non certo modesto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, respinto secondo, va cessata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di iegittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Puglia.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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