Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4347 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4347 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 12499-2010 proposto da:
CASCIONALE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE IANNACCONE giusta

delega in calce;
– ricorrente –

2015
contro

2348

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 04/03/2016

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG.
u1412R1
CI.71A5litALTO 4C—aepositata

il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott.

LAURA

udito per il ricorrente l’Avvocato

RAMPIONI

che ha

chiesto l’accoglimento;
udito il

P.M.

Generale Dott.

in persona del Sostituto Procuratore
MAURIZIO VELARDI

l’inammissibilità del ricorso.

che ha concluso per

TRICOMI;

3

RITENUTO IN FATTO

Con l’avviso l’Uffico aveva rilevato che l’unità immobiliare, acquistata con la
agevolazione “risultava essere di lusso ai sensi del DM del 02.08.1969”.
2. Il contribuente proponeva ricorso, sostenendo il difetto di motivazione
dell’avviso di liquidazione limtatosi a menzionare la disposizione violata.
L’Agenzia contestava tale assunto e nel corso del giudizio produceva
certificazione UTE, dalla quale si desumeva che l’immobile, con una
superficie utile di mq.261, era ascrivibile tra le abitazioni di lusso.
Il ricorso era respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con
la sentenza n. 05/05/08, appellata dal contribuente.
3. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva
l’appello con la sentenza n. 42/15/09, depositata il 24.03.09 e non
notificata, ritenendo che l’avviso fosse stato motivato attraverso la
qualificazione dell’immobile come “abitazione di lusso”, in quanto
presentava estenzione maggiore di mq.240, con la conseguenza che il
contribuente ai sensi delll’art.2697 cc avrebbe avuto l’onere di dimostrare i
fatti costitutivi per il conseguimento del beneficio, richiesto e solo
provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione
dell’atto, onere al quale non aveva adempiuto.
Aggiungeva il secondo giudice che i vizi dedotti con il gravame originario e
con l’appello non potevano, ex art.21 octies, comma 2, parte prima, della L
n.241/1990, portare all’annullamento dell’avviso impugnato in quanto
trattavasi di atto a natura vincolata, il cui contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello impugnato, dal che conseguiva il
respingimento del gravame.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Fnanze e dell’Agenzia delle
entrate, notificandone copa solo presso l’Avvocatura generale dello Stato.
La sola Agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi tardivamente al solo
fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, a cui tuttavia
non ha dato seguito.

R.G.N. 12499/2010
Cons. est. Laura Tricorni

1. Con avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n.2004 1T002927
notificato a Cascionale Roberto, l’Agenzia delle entrate revocava
l’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiesta per l’immobile sito in
Melegnano, Via Cadorna n.15, acquistato con atto notarile registrato il
10.03.2004, e richiedeva il pagamento della differenza delle imposte,
interessi e sanzoni pecuniarie, ammontanti ad €.51.240,00.

4

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1.2. Orbene, innanzi tutto va dichiarato inammissibile il ricorso proposto
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, giacchè in tema di
contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate,
divenuta operativa dal 10 gennaio 2001, si è verificata una successione a
titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali
all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la
legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti
successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass.
sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).
1.3. Quanto al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate con
la notifica dell’atto esclusivamente presso l’Avvocatura dello Stato, osserva
la Corte che, come già affermato, “In tema di contenzioso tributario,
qualora nel giudizio di merito l’ Agenzia delle entrate non sia stata
rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la
notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato,
non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo
di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione
delle facoltà, concesse all’ Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n.
300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può
essere sanata sia nel caso in cui l’ Agenzia si costituisca senza sollevare
eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. civ.2. (Cass. SS.UU. n. 22641/2007).
Poiché, nel caso in esame, la Agenzia ha depositato una tardiva
costituzione, senza nulla eccepire in proposito, ritiene la Corte che la
mancata eccezione costituisca sintomo di un comportamento incompatibile
con la volontà di far valere la questione pregiudiziale in questa sede; con ciò
verificandosi il fenomeno della acquiescenza per incompatibilità, con le
conseguenti preclusioni sancite dall’art. 329 cpc, comma 2, e dall’art. 324
cpc (cfr. Casse SS.UU. n.1746/2011, arg. da SS.UU. n. 24883/2008 in tema
di giurisdizione; v. in questo senso anche Cass. n. 25573/2009), di guisa
che può passarsi all’esame dei motivi.
2.1. Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.42 del DPR
n.600/1973, dell’art.52 del DPR n.18111986, dell’art.7 della L n.212/2000,
art.56, comma, del DPR n.633/1972 e dell’art.3 della L n.241/1990
(art.360, comma 1, n.3, cpc).

R.G.N. 12499/2010
Cons. est. Laura Tritami

1.1. Preliminarmente osserva la Corte che il ricorso introduttivo è stato
notificato per entrambi gli intimati, Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed Agenzia delle entrate, presso l’Avvocatura dello Stato.

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2.2. Secondo motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 – octies
della L n.241/1990 (art.360, comma 1, n.3, cpc).
Sostiene il ricorrente che la norma invocata dalla CTR si riferisce
espressamente agli atti a forma vincolata nell’ottica di un depotenziamento
dei vizi formali la cui applicazione al procedimento tributario non è
automatica, considerato che la violazione delle norme sul procedimento
tributario non determinano una mera irregolarità, ma conducono ad una
vera e propria invalidità dell’atto, e che nel caso in esame il richiamo a detta
normativa è un mero espediente per ritenere valida una motivazione
inesistente.
2.3. Terzo motivo- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
(art.360, comma 1, n.5, cpc).
Si duole il ricorrente del fatto che la sentenza non affronta le eccezioni di
diritto proposte ed è palesemente contraddittoria laddove ritiene legittima
la motivazione resa dalla Agenzia sulla scorta della considerazione che “la
mancanza del requisito addotto dall’Ufficio per godere dell’agevolazione non
poteva essere ignoto alla parte”.
2.4. Le censure sono tutte inammissibili per la mancata formulazione dei
quesiti di diritto e possono essere trattate congiuntamente.
2.5. Osserva il Collegio che tale circostanza rende inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis cpc, introdotto dall’art. 6 del DLGS n. 40/2006, il
ricorso per cassazione giacchè l’illustrazione dei singoli motivi non è
accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da
circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un
rigetto del quesito formulato dalla parte (cfr. Cass. sent. SS.UU.
n.7258/07).
4.1. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso va respinto,
considerata la mancanza dei quesiti che rende inammissibili i motivi.
4.2. Non si provvede alla liquidazione delle spese per l’assenza di
attività difensiva della parte intimata.

R.G.N. 12499/2010
Cons. est. Laura Tricorni

Sostiene il ricorrente che la CTR non ha applicato i principi in tema di
motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione, in ragione dei quali è
tenuta a dare piena contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche poste a fondamento di un dato provvedimento e che nel caso di
specie la Amministrazione finanziaria si era limitata ad indicare la
disposizione normativa, che assumeva violata, senza specificare a quale
caratteristica dell’immobile era collegata la revoca del beneficio.

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P.Q.M.
La Corte di cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 22 giugno 2015.

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