Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4346 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AL-PRE s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Lazio n. 20/C, presso lo studio dell’avv.

Coggiatti Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avv.ti Giovanni Pigolotti e Antonio Belpietro gista delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M.R.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv.

Romanelli Guido, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Alberto Luppi giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.B.S. LEASING s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Brescia, Via Moretto n. 67 (studio avv. Roberto

Gorio);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 197/05 in

data 22 dicembre 2004, pubblicata in data 19 marzo 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Stefano Santarelli per delega avv. Guido Romanelli;

udito il P.M. in persona del Cons. MARINELLI Vincenzo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1996, la s.r.l.

T.R.M.V. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Mantova, la SBS Leasing s.p.a., quale locatrice finanziaria, e la Al-Pre s.r.l., onde sentire condannare quest’ultima al risarcimento dei danni per vizi afferenti all’impianto di verniciatura, dalla stessa fornito, pari a L. 573.000.000 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva la srl Al-Pre assumendo che i difetti non potevano esserle addebitati e contestando comunque l’entita’ del risarcimento danni richiesto. Si costituiva altresi’ la SBS Leasing s.p.a., che si rimetteva a giustizia, rilevando che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti.

Con sentenza pubblicata in data 12 marzo 2001, il Tribunale ritenuto provato, sulla scorta dell’accertamento tecnico preventivo espletato, che i vizi denunciati e consistenti in sbavature e vistosi occhi di pernice, fossero addebitabili alle spazzole ferma acqua dell’impianto e che comunque la Al-Pre s.r.l., che aveva assunto la garanzia di buon funzionamento dell’impianto, non aveva provato l’addebitabilita’ del difetto a fatto del terzo o a caso fortuito, liquidava i danni subiti dalla parte attrice in L. 190.680.000, gia’ rivalutati alla data della decisione, per mancato utile d’impresa e danno emergente, oltre a L. 30.797.345 per interessi, con aggravio di spese. Dava altresi’ atto che nessuna domanda era stata proposta nei confronti della S.B.S Leasing. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza in data 19 marzo 2005 in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Al-Pre s.r.l.

condannava la stessa al pagamento in favore della T.R.M.V. s.r.l.

dell’importo di Euro 74.837,00 per capitale, Euro 13.978,00 per rivalutazione, oltre interessi e compensazione delle spese.

Propone ricorso per Cassazione la Al-Pre s.r.l. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la T.R.M.V. s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1341 c.c.) perche’ il contratto prevedeva espressamente la limitazione della resposabilita’ della fornitrice per danno diretti e indiretti: in realta’ la clausola fu approvata all’esito di una lunga e complessa trattativa e quindi non era richiesta la specifica approvazione per iscritto.

Con il secondo motivo denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per la parte che ritenne che l’offerta di vendita contenesse “condizioni valide per una pluralita’ indifferenziata di contraenti”, mentre in realta’ non si trattava di un contratto “per adesione”, ne’ di “condizioni generali di contratto”, richiamate per relationem.

I primi due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi tra loro.

La sentenza impugnata, nel valutare la clausola contrattuale che prevedeva per il fornitore di effettuare le sostituzioni e riparazioni nel piu’ breve tempo possibile, precisando che lo stesso era esonerato “da qualunque obbligo di indennizzi per danni diretti o indiretti”, ha ritenuto tale clausola irrilevante ai fini della decisione in quanto la fornitrice Al-Pre aveva prestato l’autonoma e indipendente garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490 c.c. e proprio tale azione di garanzia era stata fatta valere dalla parte attrice nei termini previsti. Ne consegue che la censura ha del tutto ignorato la ratio decidendi sopra riportata, finendo in tal modo di tralasciare la riferibilita’ del motivo alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3A, 6 giugno 2006, n. 13259; Cass., Sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5637; Cass., Sez. 3A, 15 febbraio 2003, n. 2312).

Il motivo di ricorso – ove si prospetta l’errore, nell’aver ritenuto la natura vessatoria della clausola sopra riportata – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha rilevato che le parti avevano specificamente pattuito la garanzia semestrale di buon funzionamento dell’impianto.

I motivi risultano quindi inammissibili.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1521 c.c. in quanto, secondo la Corte d’Appello si tratterebbe, nella specie, di applicazione dell’azione generale di garanzia della cosa venduta.

Tale censura risulta in buona parte assorbita da quanto sopra osservato: in ogni caso il motivo risulta generico perche’ non sono precisati i profili di illegittimita’ denunziati. La ricorrente si limita a ribadire che era stata pattuita la limitazione di responsabilita’ nel senso gia’ indicato, senza spiegare perche’ tale clausola renderebbe inoperante la garanzia per i vizi di cui all’art. 1490 c.c. nonche’ la specifica garanzia semestrale prevista dalle parti.

Con il quarto e con il quinto motivo si denunciano la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla tempestivita’ della consegna dell’impianto e alla sussistenza di maggiori costi conseguenti all’ammortamento dell’impianto e a quelli di produzione nello stesso periodo.

Tali questioni investono i criteri seguiti dal giudice del merito per la liquidazione del danno, in ordine al quale non possono trovare ingresso aspetti non attinenti ad una valutazione di legittimita’, in presenza di motivazione corretta ed adeguata, come nel caso di specie.

I motivi risulta quindi inammissibili.

Il ricorso merita quindi i rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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