Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4346 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4346 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorgo 16169-2012 propo$t daz
TRIPODI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in
2017
4062

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 23,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA SCOPELLITI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO
INFANTINO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 22/02/2018

- controricorrente

avverso
D’APPELLO

sentenza

la
di

REGGIO

1724/2010

n.

CALABRIA,

della
depositata

CORTE
il

05/07/2011 R.G.N. 356/2006;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato
che la Corte d’appello di Reggio Calabria (sentenza del 5.7.2011) ha accolto
l’impugnazione proposta dall’ASL n.10 di Palmi avverso la sentenza del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto la sua domanda
diretta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite da

della legge n. 662/96;
che la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello, chiarisce che l’equo
indennizzo ex lege n. 662/96 presuppone una menomazione dell’integrità
fisica per infermità contratta per causa di servizio e che la stessa infermità,
inizialmente riconosciuta non dipendente da tale causa con conseguente
attribuzione della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, I. n. 335/1995,
non può successivamente risultare riconducibile all’attività lavorativa prestata
al fine di ottenere l’equo indennizzo;
che per la cassazione della sentenza ricorre Tripodi Salvatore con tre motivi;
che resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Considerato
che col primo motivo, dedotto per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in
relazione agli artt. 49 e 50 del d.p.r. 20.12.1979 n. 761, nonché dell’art. 21 I.
6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 2042 cod. civ., il ricorrente lamenta che l’equo
indennizzo gli era stato riconosciuto per la malattia rappresentata dalla
“endocardite subacuta” che, pur potendo essere collegata alla preesistente
cardiopatia, costituiva un’infermità autonoma connessa causalmente all’attività
lavorativa, per cui ciò che gli era stato corrisposto a titolo di equo indennizzo
era da considerare legittimamente erogato, con conseguente insussistenza
della pretesa ripetizione delle relative somme già incassate a tale titolo;
che, invece, la Corte d’appello aveva omesso di pronunziarsi sulle eccezioni,
sollevate sin dal primo grado e riproposte in sede di impugnazione,
concernenti la opposta impossibilità di esperire, nella fattispecie, l’azione di
ripetizione delle somme da indebito, liquidate e pagate a titolo di equo
indennizzo;
che al riguardo si era già dedotto nelle fasi di merito che l’azienda Sanitaria n.
10 di Palmi non aveva mai proposto l’azione di impugnazione dell’atto

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Tripodi Salvatore a titolo di equo indennizzo ai sensi del’art. 2, comma 12,

amministrativo definitivo del Ministero della Sanità di riconoscimento dell’equo
indennizzo e neppure aveva proposto istanza per la revoca o la modifica di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata
e della relativa motivazione, essendosi limitata ad esperire un’azione di
indebito arricchimento di natura sussidiaria;

c.p.c., il ricorrente contesta il convincimento espresso dalla Corte di merito,
sulla base di una acritica condivisione delle risultanze peritali, in ordine
all’inquadramento delle malattie, dalle quali era risultato essere affetto, in
un’unica infermità ed in un’unica causa;
che in tal modo la Corte territoriale aveva omesso l’esame di documenti
decisivi, quali il provvedimento del Ministero della Sanità del 5.5.1999 diretto
alla Azienda Sanitaria n. 10 di Palmi e le note tecniche a firma della dr.ssa
Anna Maria Megale, depositate come consulenza tecnica di parte appellata
all’udienza del 10.12.2010;
che col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non ha considerato che la
malattia cardiaca dipendeva da causa di servizio, mentre la sindrome da “sleep
apnea ostruttiva” dipendeva da lesione in sede orofaringea e si trattava di
patologie differenti, oltre che per la cause, anche per i sintomi, il decorso, la
prognosi e la terapia, mentre a tal riguardo i rilevi del consulente d’ufficio,
condivisi dalla Corte d’appello, erano erronei;
che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati, in quanto non scalfiscono la validità della
decisione impugnata che sotto l’aspetto logico-giuridico della motivazione
adottata si sottrae alle censure mosse col presente ricorso;
che, anzitutto, la proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non
poteva ritenersi subordinata, come sostenuto infondatamente dal ricorrente, al
previo esperimento dell’azione di annullamento del provvedimento
amministrativo di riconoscimento dell’equo indennizzo, posto che la situazione
di indebito, realmente sussistente quale condizione dell’azione, poteva essere
fatta valere direttamente in sede giudiziale una volta che la stessa si era
manifestata a seguito dell’accertamento che il riconoscimento del diritto alla

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che col secondo motivo, formulato per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5

pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, I. n. 335/95, non dipendente da
causa di servizio, era riconducibile ad infermità che era risultata identificarsi
con quella posta a base del riconoscimento della diversa prestazione dell’equo
indennizzo;
che, infatti, la Corte d’appello ha ben evidenziato che la patologia “endocardite

servizio con deliberazione del Ministero della sanità del 5 luglio 1999, era
malattia che rientrava, essendone sia causa diretta che concausa efficiente, fra
quelle per le quali era stato formulato il giudizio di permanente ed assoluta
inidoneità lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del
1995, per cui la stessa infermità posta a base dell’attribuzione di quest’ultima
prestazione non poteva risultare successivamente riconducibile all’attività
lavorativa considerata al fine dell’altra provvidenza dell’equo indennizzo;
che la stessa Corte ha verificato che a Tripodi Salvatore era stata attribuita la
pensione di inabilità in quanto era stato riconosciuto affetto da “sindrome
sleep apnea accertata in 0.C. da verosimile embolia ai centri del ponte con
note di deterioramento mentale e cardiopatia ipertensiva in portatore di
protesi valvolare aortica con alterato riempimento diastolico e lieve rigurgito
mitralico ecograficamente accertato”;
che dagli accertamenti peritali, pienamente validi anche alla luce delle
osservazioni formulate dal consulente di parte, era emerso che la malattia
“endocardite batterica causata da streptococco viridans” doveva considerarsi
causa diretta e principale della patologia “portatore di protesi va/volare aortica
con alterato riempimento diastolico e lieve rigurgito mitralico ecograficamente
accertato”, nonché concausa più o meno efficiente nel determinismo delle
patologie “cardiopatia ipertensiva e sindrome sleep apnea accertata”;
che, pertanto, la Corte territoriale non ha trascurato l’esame della
documentazione sanitaria, né il contenuto delle note della consulente di parte,
né il raffronto della produzione documentale, pervenendo, in tal modo, ad un
convincimento, adeguatamente motivato ed immune da rilievi di legittimità, in
ordine alla sussistenza dei presupposti della richiesta ripetizione dell’indebito;

batterica causa da streptococco viridans”, riconosciuta dipendente da causa di

che, in definitiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo, in base al generale principio della soccombenza.
P.Q. M .
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese

spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

nella misura di € 2700,00, di cui € 2500,00 per compensi professionali, oltre

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