Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4345 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

T.F. e B.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv.

LEONE Maria Grazia, rappresentati e difesi dall’avv. RETKO Fabrizio

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

CARISPAQ s.p.a., in persona del legale rappresentante, domiciliato in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n. 143/04 in

data 13 gennaio 2004. pubblicata in data 18 marzo 2004;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Fabrizio Retko;

udito il P.M. in persona del Cons. MARINELLI Vincenzo che ha concluso

per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8 agosto 1998 la Regione Abruzzo proponeva opposizione avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti da T.F. e da B.L. in quanto i titoli azionati (sentenze n. 234/1994 e 86/1997 del Tribunale di Teramo e atto di pignoramento presso terzi notificato il (OMISSIS), per l’importo di L. 2.650.000.000 presso la CARISPAQ) erano nulli o inefficaci, perche’ fondati su titoli esecutivi non opponibili alla Regione Abruzzo, poiche’ parte del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Teramo era stata la U.S.L. di Teramo e non gia’ la Regione e quest’ultima non era succeduta nei debiti delle U.S.L. soppresse; chiedeva quindi al Pretore dell’Aquila che venisse dichiarata la nullita’ o comunque la illegittimita’ degli atti esecutivi posti in essere, instando altresi’ per la sospensione dell’esecuzione. Il G.E. ordinava la comparizione delle parti avanti a se’. Il T. e la B. si costituivano e chiedevano il rigetto dell’opposizione, deducendo che la Regione era passivamente legittimata nelle cause nelle quali erano fatti valere diritti di credito nei confronti delle U.S.L. soppresse. Il Pretore con ordinanza 13 gennaio 1999 assegnava al T. e alla B. la somma di L. 2.557.054.268 e quindi, con ordinanza 25 gennaio 1999, rilevata la competenza per valore del Tribunale, rimetteva le parti innanzi ad esso. Con atto notificato il 17 – 19 febbraio 1999 la Regione Abruzzo riassumeva la causa avanti al Tribunale dell’Aquila; la Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila s.p.a. non si costituiva, mentre si costituivano gli altri convenuti, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza in data 15 gennaio 2000 il Tribunale di L’Aquila accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullita’ del pignoramento.

Su appello del T. e della B., la Corte d’Appello dell’Aquila con sentenza in data 18 marzo 2004 rigettava l’opposizione proposta dalla Regione, ritenuto che sulla base della normativa vigente, i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, fossero stati trasmessi alle Regioni, che avrebbero quindi la legittimazione sostanziale e processuale per i pregressi rapporti facenti capo alle USL. Propone ricorso per Cassazione la Regione Abruzzo con unico motivo.

Resistono con controricorso T.F. e B. L., che hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I controricorrenti hanno sollevato, in via preliminare la questione della inammissibilita’’ del ricorso nei confronti di T. P., divenuto maggiorenne il (OMISSIS) (essendo egli nato nel (OMISSIS)) e dato atto che il ricorso risulta notificato a T.F. e B.L. in proprio e quali genitori esercenti potesta’ sul figlio T.P.. In realta’, con il raggiungimento della piena capacita’ di questo, la regione avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’impugnazione a T.P. personalmente, presso la sua residenza. Tale, difatti, il principio di diritto affermato, di recente, in subiecta materia, a composizione di un articolato contrasto di giurisprudenza, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15783 del 2005 (ove si legge che, in tema di perdita della capacita’ processuale di una parte e di interruzione del processo, il principio secondo il quale la non conoscibilita’ di un evento interruttivo secondo criteri di normale diligenza da parte del soggetto che abbia proposto un’impugnazione non comporta la nullita’ dell’atto di citazione in appello – non potendo interpretarsi il plesso normativo di cui al combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, dell’art. art. 164 c.p.c., comma 2 – nel testo anteriore alla riforma del 1990 – e art. 359 c.p.c., nel senso di legittimare la produzione di effetti lesivi del diritto di difesa nel confronti della parte incorsa in errore incolpevole – non si applica nell’ipotesi di raggiungimento della maggiore eta’, nel corso del processo, da parte di un soggetto minorenne originariamente costituito in giudizio in persona dei genitori suoi legali rappresentanti. La maggiore eta’ non costituisce, difatti, un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicita’, bensi’ un accadimento inevitabile nell’an ed agevolmente verificabile nel quando, talora direttamente desumibile dalla durata stessa del processo – cosi’ che ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per se’ suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio -, con la conseguenza che il processo di appello, erroneamente instauratosi con la notifica dell’impugnazione ai genitori del minore divenuto medio tempore maggiorenne, deve essere dichiarato senz’altro improseguibile). Il principio, afferente, nel caso di specie, ad un giudizio di appello, e’, mutatis mutandis, del tutto legittimamente applicabile anche con riferimento al giudizio di Cassazione.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile nei riguardi di T.P..

In rito, la ricorrente Regione Abruzzo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, art. 41 e L.R. Abruzzo 29 novembre 1999, n. 123, art. 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione passiva per i debiti delle USL soppresse non spetterebbe alla Regione ma al direttore generale della ASL quale organo liquidatore delle USL soppresse.

Il motivo propone la questione processuale a lungo dibattuta del rapporto tra le soppresse USL e la regione e delle conseguenze in tema di successione nei rapporti pregressi.

Come e’ stato correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, in conformita’ con l’ormai consolidato insegnamento di questa Corte, che si e’ espressa, in tema, anche a sezioni unite (Cass. SS.UU. 6 marzo 1997 n. 1989), compete senz’altro alla regione la qualita’ di successore a titolo particolare ex lege nei rapporti obbligatori pendenti facenti capo alle soppresse USL, con l’inevitabile conseguenza, tra le altre, della totale insussistenza dei presupposti per una eventuale dichiarazione di interruzione della causa pendente nel precedente grado di giudizio, la quale, del tutto correttamente, e’ stata nella specie condotta a termine tra le parti originarie, giusta disposto dell’art. 111 c.p.c. (Cass. 13 aprile 2007 n. 8826;

Cass. 19 maggio 2006 n. 11755; Cass. 19 agosto 2003 n. 12126).

Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile anche nei confronti di T.F. e di B.L.; segue la condanna della regione ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la regione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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