Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4344 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE ROSATESE SAS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore L.D., EUROACCIAI DI

LUNARDON G & C SNC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore L.G. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio

dell’avvocato LORENZONI FABIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENZI ORESTE con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMIT FACTORING S.p.A., ora BANCA INTESA S.p.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZANOTTO ANTONIO con delega in alce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BNL, CS AGRARIO PROV. FERRARA, CS AGRARIO PROV PADOVA, CASSA RISP

PADOVA ROVIGO SPA, BCC S. APOLLINARE, COOP AGRICOLA PIOVESE, B CENTER

LEASING, M.R., REG VENETO, COOP PRODUTTORI MAIS S

MARTINO, V.N., V.L., R.D.,

M.L., M.R., M.M.L.,

F.M., F.R., D.G.L., COMIT

FACTORING SPA, BANCA AMBROSIANO VENETO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2353/2004 del TRIBUNALE di PADOVA, Prima

Sezione, emessa il 16/07/2004; depositata il 08/09/2004;

R.G.N.4375/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato GUIDO MELONI (per delega Avvocato FABIO LORENZONI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’1.8.2002 e notificato il 23.8.2002 la Euroacciai snc di Lunardon G. & C. snc e la Immobiliare Rosatese di Lunardon Domenico & C. sas, contestavano la legittimita’ del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione perche’ lo stesso non aveva provveduto a sospendere la vendita di beni pignorati e non aveva ritenuto giusto il prezzo al quale essi si erano aggiudicati un lotto di beni immobili (lotto n. (OMISSIS)) nel corso di una gara d’asta.

Chiedevano la sospensione della nuova asta fissata per il (OMISSIS).

Esponevano gli attori: che i beni costituenti il lotto n. (OMISSIS) erano stati posti in vendita inizialmente a L. 2.800.000.000 e che, dopo due incanti deserti, il prezzo era sceso dapprima a L. 2.240.000.000 e infine a L. 1.792.000.000; che il lotto veniva poi aggiudicato a L. 2.000.000.000 nel terzo incanto, alle due opponenti; che il 18.4.2001 il G.E. convocava le parti per gli eventuali provvedimenti ex art. 586 c.p.c. adottati il 20.7.2001; che l’1.8.2001 avevano proposto opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell’ordinanza del 20.7.2001 (notificata il 27.7.2001) con la quale era stata revocata l’ordinanza del 20.6.2000 di aggiudicazione del lotto n. (OMISSIS).

Sostenevano gli attori che il G.E. non poteva revocare l’aggiudicazione ma soltanto sospendere la vendita; che si sarebbe dovuto poi svolgere l’accertamento sul valore di mercato dei beni e solo dopo, con sentenza, revocare l’aggiudicazione; che non vi erano i presupposti di applicabilita’ dell’art. 586 c.p.c. e che l’ordinanza di revoca era infondata nei suoi passaggi argomentativi;

che la perizia del ctu non era corretta.

L’istanza di sospensione veniva rigettata dal G.E. e gli immobili costituenti il lotto n. (OMISSIS) erano aggiudicati a terzi l'(OMISSIS) per la somma di Euro 1.434.000,00 (L. 2.776.611.180).

Il 16.7.2004 il Giudice del Tribunale di Padova pronunciava sentenza con la quale rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Euroacciai snc e Immobiliare Rosatese; condannava questi ultimi alle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost, comma 7 l’Immobiliare Rosatese di Lunardon Domenico e la Euroacciai di Lunardon G(iovanni). & C. Resisteva Banca Intesa, gia’ Comit Factoring spa.

Non svolgevano attivita’ difensiva il Banco Ambrosiano Veneto; la Banca Nazionale del Lavoro; la Banca Commerciale Italiana; il Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara; il Consorzio Agrario Provinciale di Padova; la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; la B.C.C. S. Apollinare; la Cooperativa Agricola Piovese; la B. Center Leasing M.R.; Regione Veneto; la Coop Produttori Mais S. Martino; V.N.; V.L.; R.D.;

M.L.; M.R.; M.M.L.;

F.M.; F.R.; D.G.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia: “VIZI DI MOTIVAZIONE EX ART. 360 C.P.C., NN. 3 E 5 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 112, 116 C.P.C. E 584, 586 E 91 C.P.C.�.

Ritiene parte ricorrente che l’impugnata sentenza abbia violato e falsamente applicato l’art. 586 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che non e’ legittimo il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione che “ad nutum” e per considerazioni infondate revochi l’aggiudicazione di un acquisto all’asta, avvenuta in piena legalita’ solo perche’ a posteriori il valore commerciale dei beni immobili doveva avere un prezzo superiore a quello di aggiudicazione.

E si osserva che la sospensione dell’aggiudicazione e non la revoca puo’ avvenire solo quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Rilevato che risulta inusuale la decisione del Giudice dell’esecuzione, si osserva che l’art. 586 c.p.c. non si attaglia alla nostra fattispecie.

Tale disposizione infatti, novellata dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis secondo cui il giudice dell’esecuzione “puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”, e’ formalmente modellata su quella di cui alla L. Fall., art. 108, ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attesane la collocazione nel piu’ generale contesto della citata L. n. 203 del 1991, (“provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita’ organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attivita’ amministrativa”). Ne consegue che l’individuazione della nozione di “giusto prezzo” presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l’aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita cosi’ come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vincolante parametro il prezzo di mercato), cosi’ che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entita’ dovra’ evidenziarsi in termini di “notevole inferiorita’”, secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nei quadro di quell’esigenza di contrasto delle illegalita’ perseguita dalla norma (Cass., 6.8.1999, n. 8464).

Deve altresi’ rilevarsi che la suddetta disposizione conferisce un potere di sospensione e non di revoca della vendita. Tale potere e’ sancito dall’art. 487 c.p.c., comma 1 in base al quale l’ordinanza poteva essere revocata. La revoca presuppone che l’ordinanza non abbia avuto esecuzione.

In conclusione, il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Giudice dell’esecuzione per accertare se l’ordinanza di assegnazione era stata seguita da atti che la rendessero definitiva.

Il Giudice dell’esecuzione decidera’ anche sulle spese del processo di cassazione. Deve considerarsi assorbito il secondo motivo con il quale si sostiene che “L’impugnata sentenza e’ anche censurabile la’ dove ha condannato la Euroacciai e la immobiliare Rosatese al pagamento delle spese processuali in favore di due dei creditori esecutanti, spese oltretutto alle quali sono state comprese in modo specifico anche l’iva al 20%�.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova, anche per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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