Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4344 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6232-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCO MARCOLINI;

– ricorrente –

contro

IMPRESA DI COSTRUZIONI E.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 211/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

Con sentenza del 20 dicembre 2014-3 febbraio 2015 la Corte d’appello di Bologna ha accolto appello della Impresa di Costruzioni F.LLi A. srl in liquidazione avverso sentenza del Tribunale di Rimini del 3 dicembre 2008, condannando perciò l’appellata F.A. a pagare a controparte quale corrispettivo per l’esecuzione di varianti a lavori previsti in un capitolato di appalto Euro 8487,03 oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza della corte territoriale è oggetto del ricorso presentato da F.A. – ha poi versato anche memoria -; l’intimata Impresa di Costruzioni F.lli A. srl in liquidazione non si è costituita.

L’impugnazione può essere trattata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il ricorso presenta un unico motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per travisamento della prova. L’appellante aveva circoscritto il thema decidendum alla illogicità della sentenza di primo grado nell’applicazione dei principi regolanti l’onere della prova, adducendo violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.; nessuna delle due parti in appello contestava la valutazione delle prove del Tribunale. Senza che le fosse chiesto, la corte territoriale ha estratto dalla testimonianza di L.G., direttore dei lavori, contenuti probatori inesistenti, e quindi su una prova inesistente ha fondato il convincimento, non risultando che egli abbia dichiarato “che le varianti avevano comportato un aumento del prezzo nella misura come indicata in atti dalla impresa”. Quindi la sentenza viola il principio devolutivo ed è priva di fondamento laddove afferma che dalla suddetta testimonianza “è risultato” che l’attuale ricorrente “aveva richiesto alla società appaltatrice di apportare alcune varianti”, e appunto che le varianti avevano aumentato il prezzo; e a nulla, secondo la ricorrente, rilevano le conclusioni della c.t.u., che ha attribuito ai lavori di variante il corrispettivo che ritiene congruo, ma non ha stabilito se e in quanto i lavori hanno modificato l’appalto.

Il motivo non è fondato. In realtà, a tacer d’altro, il direttore dei lavori ha davvero testimoniato che l’attuale ricorrente aveva chiesto le varianti e che la società, fatti i conteggi delle varianti, ne aveva dato comunicazione alla committente per il relativo pagamento; e nell’atto d’appello era stata devoluta anche l’interpretazione delle prove, in quanto l’appellante aveva addotto che “doveva ritenersi provata la fonte negoziale del suo diritto sulla base della testimonianza di L.G. e della c.t.u. e tanto bastava”, perchè F.A. dovesse provare il proprio adempimento (così sintetizza la ricorrente stessa l’appello a pagina 9 del ricorso). E infatti la corte territoriale osserva che “ha impugnato la decisione la impresa deducendo la errata valutazione delle prove” e la contraddittorietà motivazionale. Quindi il ricorso mescola infondata denuncia di violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum con una – inammissibile in questa sede – valutazione alternativa delle prove.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la presente motivazione semplificata, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali per la mancata costituzione dell’intimata. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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