Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4343 del 22/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4343 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PERINU RENATO
Data pubblicazione: 22/02/2018

SENTENZA

sul ricorso 19831-2012 proposto da:
OCCULTO

FRANCESCO

CCLFNC34D25L245B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DANILO STIEPOVICH 13, presso
lo

studio

degli

avvocati

GIUSEPPE DI CASOLA,

FABIANA

SORRENTINO

e

che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4025

CASSA

ITALIANA

DI

PREVIDENZA

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI,
rappresentante

pro tempore

E

ASSISTENZA

DEI

in persona del legale

elettivamente domiciliata

ln

ROMA,

VIA

GREGORIO

VII

134,

dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA,
difende

unitamente

presso

lo

studio

che la rappresenta e

all’avvocato

MAURIZIO

CINELLI,

giusta delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n.
di

SALERNO,

197/2012 della CORTE D’APPELLO

depositata

29/02/2012;

il

r.g .n.

760/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

17/10/2017

dal

Consigliere

Dott.

RENATO

PERINU;
udito

il

Generale

P.M.
Dott.

in

persona

MARIO

del

FRESA,

Sosti tut o
che

l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE DI CASOLA;
udito l’Avvocato BRUNO SCONOCCHIA.

ha

Procuratore

concluso

per

Udienza del 17 ottobre 2017 -Aula B
n. 28 del ruolo- RG n. 19831/12
Presidente: Mammone – Relatore: Perinu

FATTI DI CAUSA
l. Il ricorrente, Occulto Francesco impugna la sentenza n. 197/2012 depositata il
29.02.2012, con la quale la Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia emessa dal
giudice di prime cure, di rigetto della domanda proposta dal ricorrente per conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia a far data dal 1/4/2008.

2. Riteneva, in particolare, la Corte territoriale che, alla data di presentazione della
domanda di pensionamento, il ricorrente, pur in regola con il requisito anagrafico
(sessantacinquesimo anno d’età) non potesse vantare l’altro requisito costitutivo della
prestazione, rappresentato da trentuno anni di effettiva contribuzione al 25/4/2008 data di
maturazione del requisito anagrafico; in quanto dalla documentazione agli atti del giudizio di
secondo grado risultava che il richiedente, a tale ultima data, aveva in corso un procedimento
di regolarizzazione contributiva, residuandogli un debito presso la Cassa di previdenza e
assistenza dei geometri liberi professionisti pari ad euro 700,00.
3 . Contro tale statuizione ricorre Occulto Francesco affidandosi ad un unico motivo di
censura. L’intimata Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti resiste
con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso Occulto Francesco lamenta la violazione dell’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di secondo grado omesso di considerare e
valutare un estratto conto assicurativo, ritualmente introdotto nel primo grado di giudizio e
richiamato nell’atto d’appello, dal quale emergeva, in termini inequivocabili che, il requisito
costitutivo della prestazione rappresentato dall’avvenuto versamento di 31 anni di
contribuzione, sarebbe stato conseguito con regolarità sin dal 1/7/1998 (annata evidenziata in
giallo sull’estratto stesso); ulteriormente, il ricorrente evidenzia che il debito contributivo di
euro 700,00 non era riferibile ad annualità relative al periodo (31 anni) di maturazione del
requisito contributivo, bensì ad annualità diverse e successive alla maturazione del requisito.

S. Tanto premesso, le modalità di esposizione delle censure prospettate con l’unico
motivo di ricorso determinano la necessità di fare alcune precisazioni in ordine all’ammissibilità
delle stesse.
6. E’ vero che questa Corte ha fissato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione il
motivo di impugnazione, che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente,
come nel caso in disamina, dalla elencazione delle norme che si assumono violate (nella specie
l’art. 34.1 del regolamento della Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti), e dalla contemporanea deduzione del vizio di motivazione, deve ritenersi
inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere
alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo
l

specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass.
20355/2008; 18021/2016).

n.

9470/2008;

7. Tuttavia é anche stato precisato (Cass. n. 976/2008; SS.UU. n. 7770/2009) che va
riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi, sostanzialmente, con unico
motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia palesato su quale
fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di
qualificazione giuridica.
8. Ciò risulta essere avvenuto nel caso in trattazione, dove il ricorrente ha denunciato,
innanzitutto la violazione dell’art. 34 del Regolamento della Cassa di previdenza e assistenza
dei geometri liberi professionisti, recante la disciplina dei requisiti richiesti per l’erogazione
della prestazione (pensione di vecchiaia), e contestualmente la questione di fatto
rappresentata dalla omessa valutazione della documentazione (estratto conto assicurativo)
dalla quale poteva evincersi la sussistenza del requisito costitutivo per l’accesso alla
prestazione: l’effettivo versamento di 31 anni di contributi al momento di presentazione della
domanda di richiesta della prestazione.
9. Pure infondata s’appalesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività
soll evata dalla controricorrente.

~~

10. Infatti dalla documentazione in atti risulta che la sentenza d’appello non notificata è
stata depositata in data 29 febbraio 2012, quindi con decorrenza del termine lungo per la
proposizione del ricorso per cassazione, mentre quest’ultimo risulta essere stato notificato
l mediant~ alla domiciliataria in data 4 settembre 2012.
9 . Tutto ciò premesso in ordine alla ammissibilità delle censure dedotte, ed alla
tempestività del ricorso, quest’ultimo s’appalesa fondato.
10. Nel caso in disamina, infatti, emerge che la Corte di secondo grado non ha preso in
considerazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione, la
documentazione (estratto conto assicurativo) ritualmente introdotta nel giudizio di merito dal
ricorrente; e non pare dubitabile, che tale documentazione, richiamata ed invocata anche
nell’atto d’appello, costituisse per la definizione della controversia “fatto decisivo” ai sensi di
quanto prevede l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che dalla stessa poteva evincersi
la sussistenza o meno del requisito contributivo, fatto quest’ultimo da ritenersi, nella specie,
“principale” ex art. 2697 c.c.; e ciò consente, parimenti, di ritenere sussistente il vizio di
omessa motivazione su un punto decisivo della causa , che ben poteva e doveva essere
rilevato anche d’ufficio dalla Corte territoriale.
Al riguardo, deve richiamarsi un consolidato orientamento giurisprudenziale che il
Collegio condivide pienamente, in base al quale il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione ex art. 360, l 0 comma , n. 5, c.p.c., (vecchia formulazione), si
configura quando, come nel caso di specie, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti
decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, tale da non consentire la
compiuta identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass.
n . 8 28 del 2007)

11. Per quanto precede, il ricorso va, pertanto, accolto e cassata l’impugnata sentenza.

2

12. La causa deve essere rimessa ad altro giudice d’appello, designato come in
dispositivo, il quale dovrà verificare se sussista il requisito contributivo utile per ottenere la
prestazione richiesta. Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla regolamentazione delle
spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017

3

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