Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4342 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che

lo rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IL SOLE ASSIC. SPA IN LCA, L.M., ASSITALIA ASSIC.

SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 30250/2005 proposto da:

IL SOLE ASSICURAZIONI SFA IN L.C.A., (OMISSIS) in persona del

Commissario liquidatore Avv. P.G. elettivamente

domiciliata in ROMA, V. LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA ALESSANDRA, che la rappresenta e difende con

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

B.C., ASSITALIA ASSIC. SPA, L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24290/2004 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Dodicesima, emessa il 14/07/2004; depositata il 30/08/2004; R.G.N.

34317/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, previa riunione dei ricorsi; integrazione del

contraddittorio nei confronti di L.; in subordine accoglimento

primo motivo incidentale ulteriore subordine accoglimento del

principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 9 maggio 1994 B.C. ha convenuto in giudizio innanzi al pretore di Roma L.M., proprietario e conducente del veicolo Fiat Ritmo (OMISSIS) nonchè la Compagnia Il Sole Assicurazioni s.p.a., assicuratrice della responsabilità civile della detta autovettura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del sinistro verificatosi il (OMISSIS), tra la vettura Innocenti (OMISSIS) di proprietà di esso attore e dallo stesso condotta e quella del L. per fatto esclusivo di questo ultimo che era uscito all’improvviso da una strada privata (senza dare la precedenza).

Costituitasi in giudizio, con comparsa 7 giugno 1996, la sola Compagnia Il Sole s.p.a. la stessa ha contestato la fondatezza della domanda eccependo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva dell’attore che aveva investito l’auto del proprio assicurato sopraggiungendo a elevata velocità.

Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale era dichiarata la nullità della prova testimoniale espletata nel corso del 6 dicembre 1995 e ne era disposta la rinnovazione ma l’attrice non provvedeva a reiterare la istanza istruttoria nè a citare il testimone, e il processo è stato dichiarato interrotto per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Il Sole s.p.a., con ricorso 24 febbraio 1999, il giudice di pace di Roma, con sentenza 19 marzo 2001 ha rigettato la domanda attrice.

Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente B. e in via incidentale subordinata dalla Compagnia Il Sole Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, il tribunale di Roma, nella contumacia di L.M. e della Assitalia s.p.a., con sentenza 14 luglio – 30 agosto 2004 ha rigettato l’appello principale, compensate le spese del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, B.C., con atto 31 ottobre 2005.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria il Sole Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Non hanno svolto attività difensiva in queste sede nè L. M., nè la s.p.a. Assitalia Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. In limine il P.G. ha chiesto – atteso che il ricorso per Cassazione è stato notificato, quanto a L.M., proprietario dell’autovettura che secondo gli indimostrati assunti di parte B. avrebbe causato il sinistro per cui è controversia e assicurata, quanto alla responsabilità civile, presso la Compagnia Il Sole Assicurazioni s.p.a., presso il suo procuratore nel giudizio di primo grado ancorchè lo stesso sia stato contumace in appello – venga disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato L..

3. L’istanza non può trovare accoglimento.

Come recentemente evidenziato dalle SS. UU. di questa Corte regolatrice (cfr., in particolare, Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373) “il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost. impone, in concreto, al Giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità da ritenere superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parità (art. 111 Cost., comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti”.

Applicando al caso di specie il riferito principio di cui sopra (al momento diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cfr., infatti, per altre applicazioni del principio, tra le altre, Cass. 7 aprile 2009, n. 8395; Cass. 7 luglio 2009 n. 15895;

Cass. 19 agosto 2009, n. 18140) appare evidente che la sollecitata dal P.G. integrazione del contraddittorio nei confronti del L. si risolverebbe in un pregiudizio per le parti costituite, stante la maggiore durata del processo, senza che la partecipazione attiva del L. al processo mediante la sua costituzione in giudizio o la conoscenza da parte sua della pendenza della controversia in grado di legittimità possa apportare alcun utile contributo ai fini della giustizia della decisione.

A prescindere dal considerare che nella specie il L. è stato parte ancorchè contumace del giudizio di appello, conclusosi con sentenza depositata in cancelleria il 30 agosto 2004 e lo stesso non ha ritenuto di censurare la sentenza impugnata – nè di intervenire ad adiuvandum in sede di legittimità accanto alla propria Compagnia assicuratrice – si osserva che nella specie è pacifico che il ricorrente B. ha proposto la propria domanda, risarcitoria, quanto ai danni asseritamente patiti a causa della vettura del L. esclusivamente nei confronti della Compagnia assicuratrice di questo ultimo.

Anche nella eventualità, pertanto, il ricorso del B. dovesse – per ipotesi – risultare fondato il L. non potrebbe mai essere destinatario di una pronuncia di condanna in favore del ricorrente.

4. Deducendo l’appellante che la prova assunta nel corso dell’udienza del 6 dicembre 1995 innanzi al pretore di Roma era valida e alla luce della stessa, di conseguenza, doveva essere definito il giudizio, il giudice di appello ha accertato, in linea di fatto che dal verbale della udienza del 6 dicembre 1995 risulta che:

– su richiesta del procuratore della parte convenuta di potersi allontanare dall’aula per altro processo il pretore ha rinviato la causa all’udienza del 5 giugno 1996, ore 9, per il deposito materiale della lettera L. n. 990 del 1969, ex art. 22 nonchè per la quantificazione della domanda attrice nonchè, in assenza di istanze istruttorie, per la precisazione delle conclusioni;

successivamente sempre nel corso dell’udienza del 6 dicembre 1995) peraltro, è stata assunta la prova testimoniale dedotta dall’attore in presenza del solo procuratore di parte attrice, previa istanza di questo ultimo e ordinanza del pretore secondo cui revocata la pregressa ordinanza, disposta l’assunzione di prova testi vista la presenza del teste in aula e per giornata caotica odierna e in considerazione della mancata iniziale costituzione della parte convenuta, rinvia al 5 giugno 1996.

Trattenuta la causa in decisione il 10 ottobre 1997 – ha ancora osservato il giudice di secondo grado – il pretore ha provveduto alla rimessione della causa sul ruolo revocando l’ordinanza con la quale il 6 dicembre 1995 aveva disposto l’assunzione della prova alla medesima udienza, motivando l’ultima ordinanza con il fatto che la prova era stata assunta in violazione del principio del contraddittorio e disponendo una nuova escussione dello stesso teste secondo il dettato della procedura.

Nei successivi verbali di causa – prosegue la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione – si legge che la parte attrice si è limitata chiedere che il giudice consentisse alle parti di precisare le conclusioni senza alcuna istanza di escussione testimoniale o di revoca dell’ordinanza da ultimo indicata.

Premesso quanto sopra ed esposto – altresì – che le ordinanze istruttorie non possono mai pregiudicare la decisione della causa, potendo essere sempre revocate o modificate dal giudice che le ha emesse, il tribunale ha evidenziando che in tema di ordinanze istruttorie restano ferme le salutazioni, che il giudice abbia fatto, nell’esercizio del potere discrezionale che si concretizza nel provvedimento ordinatorio, in merito alla rilevanza di un mezzo istruttorio, ovvero, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, in merito alla necessità di assumere nuovamente una prova che ritenga non validamente assunta. Conseguentemente, la parte che intenda contestare il contenuto dell’ordinanza, è tenuta a chiederne la revoca o la modifica allo stesso giudice che l’ha pronunciata, non potendo contestare il provvedimento dinanzi al giudice di appello.

Il primo giudice ha concluso il giudice di appello – preso atto della inattività della parte attrice nel presentare il testimone che avrebbe dovuto, in base all’ordinanza pretorile, essere nuovamente escusso, ha coerentemente ritenuto del tutto sfornita di prova la domanda, e la sentenza appellata – quindi – risulta corretta e condivisibile in quanto l’unica prova testimoniale è stata assunta all’udienza del 6 dicembre 1995, sulla base di una ordinanza ammissiva dell’esame del testimone in seguito revocata.

5. Il ricorrente principale censura la riassunta sentenza denunziando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 111, 251 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume, il ricorrente, che il procuratore che – per conto della parte convenuta aveva partecipato alla udienza del 6 dicembre 1995 – in quanto non costituito in cancelleria, non aveva titolo alcuno per rivolgere al magistrato istanze procedimentali e le parti convenute, di conseguenza, erano legalmente contumaci e che è inspiegabile il principio di cui all’art. 177 c.p.c. (in base alle quali le ordinanze istruttorie sarebbero sempre e comunque revocabili da parte del giudice istruttore) richiamato dalla sentenza di appello, atteso che il giudice di prime cure, nel momento in cui ha rimesso la causa sul ruolo, dopo averla trattenuta per la decisione, di fatto non ha semplicemente revocato la ordinanza istruttoria di ammissione della prova testimoniale ma ha, implicitamente dichiarato nulla la stessa acquisizione della prova.

Il tribunale – afferma ancora il ricorrente – non è stato chiamato a decidere sulla legittimità o meno della revoca di una semplice ordinanza istruttoria ma sulla denunciata abnormità del provvedimento in base al quale una prova regolarmente acquisita è stata posi arbitrariamente dichiarata inefficace dal pretore, atteso che il giudice non poteva d’ufficio rilevare la nullità della prova nè, ancora, il provvedimento con cui è stata disposta la rinnovazione della prova trova giustificazione, nel caso concreto, nell’art. 257 c.p.c..

6. Il motivo è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

6.1. Quanto al primo aspetto (inammissibilità del motivo) si osserva che il ricorrente non censura quella che è la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quest’ultima – in particolare – come si è osservato sopra, preso atto – da un lato, che il primo giudice aveva revocato la ordinanza con la quale, nel corso dell’udienza del 6 dicembre 1995 era stata disposta l’assunzione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice e disposto una nuova escussione dello stesso teste secondo il dettato della procedura;

– dall’altro, che successivamente a tale ordinanza la parte attrice in primo grado non aveva nè formulato istanza di escussione del teste (in conformità all’ordinanza) nè chiesto la revoca della ordinanza (di revoca di quella che aveva disposto l’assunzione della prova testimoniale), ha rigettato l’appello sul rilievo che il contenuto della detta ordinanza (adottata dopo il trattenimento della causa per la decisione in data 10 ottobre 1997) poteva – doveva essere censurato nel prosieguo del giudizio di primo grado, eventualmente allorchè la causa è stata trattenuta la seconda (e ultima volta) per la decisione ma non certamente, per la prima volta, con l’atto di appello.

6.2. Anche a prescindere da quanto sopra, comunque, si osserva – come sopra anticipato – che il motivo in esame è manifestamente infondate, atteso che la affermazione posta dal giudice di appello a fondamento del rigetto dell’appello del B. è corretta e conforme a una giurisprudenza pressochè consolidata di questa Corte regolatrice.

Quest’ultima, in particolare, è fermissima nel ritenere che le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, nè per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione.

E’, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio,considerare irrilevante anche l’oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata (Cass. 18 aprile 2006, n. 8932).

Contemporaneamente, qualora il giudice modifichi, o revochi, una propria precedente ordinanza concernente l’ammissione o l’espletamento delle prove è onere della parte che censuri tale ultimo provvedimento, alternativamente o proporre reclamo, ai sensi dell’art. 178 c.p.c., avverso tale ordinanza, o dolersene allorchè il giudice sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189 c.p.c., sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa – in sede di decisione – qualsiasi pronunzia in ordine all’ammissibilità della prova, con l’ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. 1 agosto 2007, n. 16993).

In altri termini, in tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purchè la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè – ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo – è precluso al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello (Cass. 14 aprile 2004, n. 7055; Cass. 16 settembre 2000, n. 12480).

Essendosi il giudice a quo puntualmente attenuto ai principi che precedono è palese:

– da un lato, che il B. (che in occasione della precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice non aveva chiesto la revoca della precedente ordinanza con la quale era stata disposta, nel corso dell’udienza del 6 dicembre 1995, l’assunzione della prova articolata da esso B.) non poteva censurare l’ordinanza in questione per la prima volta in grado d’appello;

– dall’altro, che è irrilevante ogni indagine diretta a accertare se – in tesi – quell’ordinanza fosse, o meno, conforme a diritto.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia per non avere i giudici di secondo grado dichiarato la concorrente pari, presunta responsabilità dei conducenti dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro per cui è controversia.

8. Per un vero il motivo è inammissibile (certo essendo che l’eventuale omessa pronunzia doveva essere denunziata lamentando la nullità della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n 4. e non certamente la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3), per altro lo stesso è manifestamente infondato, atteso che perchè operi la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. è indispensabile – abbiano o meno entrambi i veicoli riportati danni (cfr. C. cost. 29 dicembre 1972, n. 205) – che sia stata raggiunta la prova di uno scontro tra i due veicoli, prova nella specie totalmente mancata.

9. Risultato infondato in ogni sua parte il ricorso principale, in conclusione deve rigettarsi, con assorbimento di quello incidentale, espressamente condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale e condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;

condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.400,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della Il Sole Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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