Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4342 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2709-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SERIT SICILIA S.p.A., P.I. (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 697/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 23/06/201;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

depositata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Ricorrente è Riscossione Sicilia S.p.A.; intimata è T.L..

Il ricorso viene proposto avverso sentenza del Tribunale di Trapani del 23 giugno 2015, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso sentenza del giudice di pace di Alcamo n. 131/2014, il quale aveva accolto l’impugnazione di T.L. avverso una cartella di pagamento, per violazione di norme relative alla notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, artt. 148 e 156 c.p.c..

L’impugnazione può essere trattata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il Tribunale ha qualificato l’opposizione della T. come opposizione ex art. 617 c.p.c., desumendone inammissibilità dell’appello. Il ricorso presenta un unico motivo, che riconosce esatta detta qualificazione della opposizione, ma lamenta che il Tribunale ha omesso di rilevarne la tardività e quindi la inammissibilità. L’argomento è inconsistente, poichè se l’appello è inammissibile, il giudice d’appello nulla può rilevare in ordine all’atto introduttivo del primo grado, su cui si è formato il giudicato.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la motivazione semplificata, non essendovi poi luogo a pronuncia sulle spese per mancata costituzione della intimata. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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