Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4341 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato

BEVILACQUA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CORNIA FEDERICO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente

Avvocato F.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FORMARO ANTONIO con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Prima Sezione Civile, emessa il 21/12/2004; depositata il

07/06/2005; R.G.N.1788/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per integrazione del

contraddittorio di B.M., in subordine rigetto con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 7 marzo 1998 la Unicredit Banca s.p.a. (gia’ Rolo Banca 1473) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bologna i coniugi D.M.O. e B.M.G. perche’, in via principale, fosse dichiarata la simulazione, in via subordinata, fosse disposta la revoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dagli stessi stipulato il (OMISSIS) e avente a oggetto beni mobili e immobili, in parte di proprieta’ esclusiva del D.M. e in parte in regime di comunione legale tra i coniugi.

Ha esposto parte attrice, a fondamento delle spiegate domande, di essere creditrice del D.M., quale fideiussore della cooperativa CEM, unitamente a altre persone, della somma capitale di oltre L. un miliardo in forza di due decreti ingiuntivi emessi nel settembre e nell’ottobre 1993 nei confronti della CEM e che la costituzione del fondo patrimoniale doveva considerarsi simulata ovvero revocabile, essendo stata compiuta nella imminenza dell’assoggettamento della debitrice principale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (apertasi il (OMISSIS)) e preordinata alla sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale.

Costituitosi in giudizio il D.M. ha resistito alle avverse domande deducendone la infondatezza atteso, nell’ordine, da un lato, che alla data della costituzione del fondo patrimoniale ( (OMISSIS)) il credito dell’istituto nei confronti di esso fideiussore non era ancora sorto, dall’altro, che alla detta data non sussistevano elementi di sorta rilevatori di una incapacita’ della CEM di adempiere con regolarita’ ai propri impegni, da ultimo, che esso concludente – stante il ruolo che ricopriva all’interno della CEM non era al corrente della reale situazione aziendale, essendo svolta la gestione di questa in via esclusiva dalla Finaco Consultatants.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale con sentenza 8 giugno 2001 ha dichiarato inefficace, nei confronti della Rolo Banca 1473 s.p.a. e per quanto di proprieta’ di D.M. O., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in data (OMISSIS).

Gravata tale pronunzia dal soccombente D.M., nel contraddittorio della Unicredit Banca s.p.a., gia’ Rolo Banca 1473 s.p.a. che ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione e nella contumacia di B.M.G., la Corte di appello di Bologna con sentenza 21 dicembre 2004 – 7 giugno 2005 ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 2 agosto 2005, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, D.M.O., con atto 8 novembre 2005.

Resiste, con controricorso la Unicredit Banca s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo venga disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di B.M.G..

Premesso che la domanda, in primo grado, e’ stata proposta – e accolta da quel giudice – non solo nei confronti di D.M. O. ma anche di B.M.G., moglie del primo, che unitamente a questo ha costituito in fondo patrimoniale beni oggetto di comunione legale tra coniugi, che la corte di appello ha rigettato l’appello, avverso tale statuizione proposto dal D. M., nel contraddittorio – tra l’altro – della B., rimasta contumace, il P.G. invoca sussista un ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di questa ultima.

2. L’assunto e’ manifestamente infondato.

Ritiene la Corte – infatti – di dovere ribadire – ulteriormente – l’insegnamento di questa Corte regolatrice, costante nell’affermare che la azione revocatoria diretta a far valere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale puo’ incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l’altro coniuge estraneo all’azione, ancorche’ egli sia stato uno dei contraenti nell’atto di costituzione del fondo.

Deriva da quanto precede che il coniuge non debitore (come nella specie) non e’ litisconsorte necessario passivo dell’azione revocatoria (in termini, Cass. 29 aprile 2009, n. 10052, nonche’ Cass. 31 maggio 2005, n. 11582).

3. Ribadendo quanto gia’ in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice i giudici di appello hanno – in primis – disatteso l’affermazione di parte appellante secondo cui l’obbligazione del fideiussore sorge soltanto quando rimane inadempiuta la obbligazione del debitore principale, atteso che la obbligazione del fideiussore sorge contestualmente al sorgere dell’obbligo in capo al debitore principale, mirando la fideiussione ad ampliare la garanzia offerta da questo ultimo, ai sensi dell’art. 2740 c.c..

4. Con il primo motivo il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 1936 c.c., con riferimento all’insorgenza del debito fideiussorio.

Il motivo e’ infondato.

5. Come al momento pacifico presso una piu’ che consolidata giurisprudenza di legittimita’, si osserva che:

– il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, e’ atto a titolo gratuito (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 8 agosto 2007, n. 17418; Cass. 7 luglio 2007, n. 15310);

– lo stesso puo’ essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;

– avendo l’actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’eventus damni e’ sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (o di piu’ beni immobili come nella specie) di proprieta’ dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di gia’ prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosita’ di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova (in termini, Cass. 29 aprile 2009, n. 10052);

– sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso, l’obbligazione fideiussoria), e’ sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova puo’ essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), ne’ la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 7 luglio 2007, n. 15310).

Essendosi i giudici di merito puntualmente attenuti a principi di diritto sopra riferiti e’ palese la infondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Per quanto attiene alla c.d. scientia damni – ha osservato la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione – non puo’ sussistere alcun dubbio in ordine alla consapevolezza da parte del D.M. di quella che era la situazione di difficolta’ economiche in cui versava la CEM facendo egli parte del Consiglio di amministrazione della medesima e non essendo verosimile che pur essendosi personalmente esposto quale fideiussore per un importo rilevante, si disinteressasse del tutto o quasi dell’andamento della posizione debitoria della societa’, ancorche’ relegato a svolgere incarichi piu’ marginali.

7. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza gravata con il secondo e il terzo motivo con i quali lamenta:

– da un lato, art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla sussistenza dell’eventus damni nonche’ art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. atteso che la banca attrice non ha dato alcuna prova che la CEM (in favore della quale il D.M. aveva prestato fideiussione) non avesse soddisfatto le proprie obbligazioni presso l’istituto di credito secondo motivo;

– dall’altro, art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla sussistenza della scientia damni nonche’ art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dell’art. 2901 c.c..

8. I motivi, intimamente connessi e da esaminarsi congiuntamente non possono trovare accoglimento perche’ per alcuni profili inammissibili, per altri manifestamente infondati.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

8.1. Il vizio di violazione di legge, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

E’ di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilita’ del secondo e del terzo motivo nella parte in cui gli stessi censurano la sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dell’art. 2901 c.c..

Il ricorrente, infatti, lungi dal censurare la sentenza impugnata per la interpretazione dalla stessa data dell’art 2901 c.c. (peraltro, conforme a quanto assolutamente incontroverso, alla luce di una consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, come gia’ evidenziato in sede di analisi del primo motivo), sollecita una inammissibile e contra legem nuova ricostruzione delle circostanze di causa, diversa quella data dai giudici del merito.

8. 2. Quanto alle censure sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osserva la Corte che il motivo di ricorso per Cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non puo’,invece, essere inteso – come ora pretende il ricorrente incidentale – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, nonche’ Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

8.3. Anche a prescindere da quanto precede i due motivi sono manifestamente infondati.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

Come affermato da una giurisprudenza (gia’ richiamata sopra) piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice a determinare l’eventus damni al fine dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. e’ sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.

Una tale variazione qualitativa del patrimonio del debitore e’ integrata – alla luce delle ricordata giurisprudenza – con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprieta’ del coniuge (o di entrambi) (Cass. 8 agosto 2007, n. 17148).

In tale caso, infatti, si determina, in presenza di una fideiussione prestata in favore di terzi anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosita’ di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova.

In tale eventualita’, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso, l’obbligazione fideiussoria), e’ sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (acientia damni), la cui prova puo’ essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ne’ la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (In termini, Cass. 17 gennaio 2007, n. 966. Ma sempre sulla revocabilita’ della costituzione del fondo patrimoniale successiva alla prestazione, da parte del costituente di fideiussione, Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 8 agosto 2007, n. 17148, tra le tantissime).

Premesso che prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (in particolare: la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di sua proprieta’) successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 9 aprile 2009, n. 8680), si osserva che i giudici del merito hanno accertato in linea di fatto la ricorrenza delle condizioni che giustificano l’accoglimento della domanda.

Infatti:

– e’ incontroversa la situazione di difficolta’ economia in cui versava la societa’ CEM (e’ pacifico, in causa che il D.M. ha prestato fideiussione in favore della CEM il (OMISSIS);

che il debito della CEM verso la Banca ammontava nell’ (OMISSIS) a oltre L. 500 milioni; che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e’ del (OMISSIS); che in data (OMISSIS) e’ stata disposta ispezione ordinaria della cooperativa e, infine, il (OMISSIS) la stessa e’ stata sottoposta a procedura concorsuale);

– il D.M. faceva parte del Consiglio di Amministrazione della CEM e non poteva non essere a conoscenza delle difficolta’ economiche della stessa, sia tenuto presente che – da un lato – aveva prestato fideiussione per la stessa, dall’altro, vantava, nei confronti di questa, ingenti crediti, quale lavoratore dipendente;

– da ultimo, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata – esiste una circostanza fortemente indicativa di una condotta da parte del D.M. posta in essere non solo con la consapevolezza di recare pregiudizio con la costituzione del fondo patrimoniale all’interesse della creditrice Rolo Banca, ma al limite del dolo;

– tale circostanza e’ rappresentata – hanno evidenziato quei giudici – dalla costituzione di analogo fondo patrimoniale nella stessa giornata, o comunque, dopo pochi giorni, presso lo stesso notaio, da parte di altri due fideiussore della CEM in relazione al credito ottenuto dalla Rolo Banca, cosi’ rendendosi piu’ che legittimo il sospetto di una manovra concordata e dolosamente preordinata al fine di limitare le conseguenze delle garanzie offerte.

Certo quanto sopra, non controverso che le – assolutamente generiche – considerazioni svolte nei due motivi ora in esame non indicano quali emergenze – risultanti dagli atti – non sono state tenute presenti dalla sentenza impugnata e per quali ragioni – ove considerate – le stesse avrebbero condotto, con certezza, a una soluzione della lite totalmente diversa da quella fatta propria dalla sentenza stessa, e’ palese – come anticipato – la manifesta infondatezza delle censure in esame.

Specie tenuto presente che i due motivi del ricorso in esame prescindono – totalmente – dalle circostanze di fatto sopra indicate, costituenti la ratio decidendi della sentenza impugnata.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 5.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

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