Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4341 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4341 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 1018-2013 proposto da:
MELPIGNANO

TERESA

FELICITA

MLPTSF59C42G187F,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3884

SPATARO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO DE JORIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 22/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 7578/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2012 R.G.N. 7527/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per:
iniibilu primn inammi221billtà

D

infondatezza del secondo motivò;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI per delega
verbale Avvocato PIERLUIGI PANICI;
udito l’Avvocato FILIPPO DE IORIO.

NEGRI DELLA TORRE;

R.G. 1018/2013

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 7578/2011, depositata il 10 gennaio 2012, la Corte di appello di Roma

domanda di Teresa Felicita Melpignano nei confronti di Maria Spataro volta all’accertamento
della illegittima risoluzione ante tempus del contratto di lavoro, motivata da quest’ultima con
il mancato superamento del periodo di prova.
1.1. La Corte rilevava a sostegno della propria decisione che la clausola, con la quale era stata
stabilita la durata minima triennale del rapporto, non era contenuta nel contratto di lavoro in
data 2/1/2008 ma nella scrittura privata dell1/1/2008, con cui era stata prevista l’assunzione,
da parte della Melpignano, della direzione e della gestione della farmacia di cui era titolare la
Spataro, unitamente a vari obblighi reciproci delle parti contraenti, e che, tuttavia, era rimasta
totalmente inadempiuta;
1.2. La Corte rilevava, inoltre, che il contratto di lavoro aveva previsto un patto di prova e che
lo stesso era da ritenersi legittimo anche sotto il profilo della specificità della indicazione delle
mansioni, stante il richiamo, che vi era operato, al sistema classificatorio della contrattazione
collettiva di settore.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Melpignano con due motivi, cui ha
resistito la Spataro con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme concernenti
l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg. cod. civ.) per avere la Corte territoriale
erroneamente ritenuto, sulla premessa dell’esistenza di due distinti accordi, e peraltro in
contrasto con il contenuto dei documenti contrattuali e della lettera 14/3/2008 della ricorrente,
che la clausola di durata minima, di cui all’art. 4 del contratto in data 1/1/2008, si riferisse
non a tutte le pattuizioni contenute negli articoli precedenti, e così, attraverso l’art. 1, anche
al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 2/1/2008, ma alle sole obbligazioni
reciproche relative alla gestione della farmacia; nonché viene dedotta la violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di pronunciare sulla nullità del primo dei due
contratti, dedotta dalla resistente nel giudizio avanti al Tribunale, sul rilievo della contrarietà
1

confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la

dello stesso alle norme imperative che disciplinano il servizio farmaceutico, e riproposta anche
in grado di appello.
2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2096 cod. civ. per avere la Corte
ritenuto presente, nel contratto del 2/1/2008, un patto di prova, in contrasto con le evidenze
documentali, e per avere erroneamente ritenuto che le mansioni oggetto dell’esperimento vi
fossero state specificate, mediante il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione

indicazione delle mansioni descritte nella declaratoria del CCNL di settore; viene, inoltre,
dedotto, con il motivo in esame, il difetto di allegazione e di prova, da parte della resistente,
circa lo svolgimento delle attività proprie del farmacista, quali contenute nel decreto legislativo
n. 258/1991.
3. Il primo motivo è inammissibile.
3.1. La ricorrente, pur richiamando a sostegno della propria argomentazione il contenuto dei
contratti in data 1/1/2008 e in data 2/1/2008 e altre risultanze documentali, non si è, infatti,
e in primo luogo, conformata al principio di diritto, secondo il quale “stante la previsione di cui
all’art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi
necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed
altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione
integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla
base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative” (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 10484/2001).
3.2. La ricorrente, inoltre, nel denunciare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello,
come già il Tribunale, nell’interpretazione degli accordi intercorsi fra le parti, mediante la
deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 3 in relazione al complesso delle regole di ermeneutica
fissate dagli artt. 1362 ss. cod. civ., non si è attenuta al principio di diritto, secondo il quale
“la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio
di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto
individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.
1362 e ss. cod. civ., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il
punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le
censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella
accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere
accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole
individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare
l’erronea applicazione della disciplina normativa” (Cass. n. 25728/2013; conforme, fra le altre,
2

collettiva, malgrado l’assenza nel testo contrattuale di alcun richiamo in tal senso e la mancata

n. 15798/2005): principio ancora di recente ribadito da Cass. n. 15350/2017 (ord.) anche per
il caso in cui “nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico
criterio interpretativo legale”.
3.3. Il motivo in esame risulta infine inammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., per carenza di interesse ad impugnare e comunque per difetto di
autosufficienza, non essendo riprodotte le difese in appello della Spataro in cui l’eccezione di

4. Il secondo motivo è, per una parte, inammissibile e, per altra parte, infondato.
4.1. Esso è inammissibile, per le medesime ragioni già indicate sub 3.1., là dove deduce
l’errore della Corte territoriale nel considerare stipulato dalle parti un patto di prova e
sussistente la specifica indicazione, all’interno di esso, delle mansioni oggetto del futuro
esperimento, non trascrivendo né il contratto individuale di assunzione, né quello avente ad
oggetto la gestione della farmacia, e cioè i documenti dal cui esame la Corte ha tratto il proprio
convincimento; e per difetto di autosufficienza, là dove ripropone la questione della mancata
allegazione e prova dell’effettivo svolgimento delle attività professionali proprie del farmacista,
non censurando in alcun modo quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte di appello
ha ritenuto la tardività della relativa deduzione (cfr. p. 5, terzultimo capoverso).
4.2. Il motivo in esame è comunque infondato, essendosi la Corte di appello uniformata al
consolidato orientamento di legittimità, per il quale “il patto di prova apposto al contratto di
lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle
mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle
declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di
assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” (cfr., fra le molte conformi,
Cass. n. 11722/2009): ciò che la Corte risulta avere specificamente accertato, sottolineando
il rinvio operato nella lettera di assunzione al “1° livello Super del CCNL indicato nell’atto ed
applicato al rapporto, ossia CCNL delle Farmacie Private” e il riferimento contenuto nella
declaratoria di tale livello al “direttore di farmacia” (cfr. ancora sentenza impugnata, p. 5,
quinto capoverso).
5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
3

nullità del contratto in data 1/1/2008 sarebbe stata nuovamente proposta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA