Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4341 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – rel. Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6512/2018 proposto da:

Peyrani Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 39, presso lo studio

dell’avvocato Giovannetti Alessandra, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Canale Guido, Tarocco Fabrizio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Taranto Energia Srl in Amministrazione Straordinaria, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Pietro Della Valle 1, presso lo studio dell’avvocato

Petrivelli Fernando, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Guerrieri Gianluca, Maffei Alberti Alberto, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Guido Canale per il ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito l’Avvocato Gianluca Guerrieri per il controricorrente, che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Peyrani spa propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano che ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla ricorrente avverso lo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria della Taranto Energia srl, società del gruppo ILVA spa, confermando l’ammissione del credito di 1.890.282,24 Euro (di cui 340.225,24 Euro per Iva) oltre ad interessi in chirografo, con esclusione della prededuzione, invocata dalla ricorrente ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter.

Il tribunale, in particolare, premesso che ai fini dell’attribuzione della prededuzione dovevano sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come delineata dalla disposizione su citata, ha escluso la prededuzione in quanto la Taranto Energia srl in amministrazione straordinaria, sebbene appartenente al gruppo ILVA, non poteva qualificarsi come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del D.L. n. 207 del 2017, art. 1 non potendo estendersi tale qualità, sussistente in capo ad ILVA, alla società opponente.

Taranto Energia srl in amministrazione straordinaria, resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia la violazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, censurando la statuizione del tribunale che ha escluso la prededuzione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti di Taranto Energia, negando che quest’ultima possa qualificarsi come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 231 del 2012.

Secondo la ricorrente l’interpretazione del tribunale è in contrasto con il disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 3 sotto due profili:

a) Tale disposizione (al comma 1-ter) attribuisce la prededuzione ai creditori d’imprese che gestiscano uno stabilimento industriale di interesse nazionale, attribuendo rilevanza alla gestione dello stabilimento e non al fatto che l’impresa ne abbia l’esclusiva disponibilità o proprietà.

Ad avviso della ricorrente è pacifico che l’impianto siderurgico di Taranto è di interesse strategico nazionale, ed è ugualmente non contestato che Taranto Energia gestiva tale stabilimento unitamente – seppure con competenze ben definite – ad ILVA spa, svolgendo prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ed alla continuità dell’attività di quell’impianto produttivo.

b) Premesso che ILVA è stata posta in amministrazione starordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, il citato D.L., al comma 3, prevede la possibilità di estendere l’amministrazione straordinaria a tutte le imprese del gruppo, la cui controllante sia posta in amministrazione straordinaria e dispone che per tutte le imprese si applichi la medesima disciplina prevista per l’impresa soggetta alla procedura, ivi compresa la disposizione del comma 1-ter, che riconosce la prededuzione ai crediti derivanti da prestazioni anteriori alla procedura di Amministrazione straordinaria.

Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe omesso di dare rilievo al fatto, che ad avviso della ricorrente è pacifico in causa, che l’unico impianto di interesse nazionale fosse gestito da due imprese, ILVA e Taranto Energia srl.

In particolare, l’impianto produttivo (di interesse nazionale) sarebbe stato gestito da Taranto Energia in unione, seppure con competenze specifiche, con ILVA: Taranto Energia, dunque, dovrebbe essere ritenuta un’entità aziendale non autonoma rispetto ad ILVA e lo stabilimento sul quale la Peyrani aveva effettuato le sue prestazioni sarebbe unico, fisicamente contenuto all’interno dell’impianto siderurgico di (OMISSIS).

Ad avviso della ricorrente, inoltre, il mancato riconoscimento della prededuzione in favore di Taranto Energia determinerebbe la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra creditori assolutamente omogenei, vale a dire coloro i quali hanno eseguito prestazioni per il medesimo stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, censurando l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui alle imprese del gruppo si applicherebbero soltanto le norme processuali del D.L. n. 347 del 2003 che regolano la procedura madre, introducendo una limitazione che non è rinvenibile nella norma.

I motivi, che, per la loro connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, prevede i seguenti elementi costitutivi della prededuzione:

– la debitrice ammessa alla procedura straordinaria di cui al Decreto n. 347 del 2003 dev’essere un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1;

– deve trattarsi di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ed all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Tali elementi costitutivi della fattispecie devono evidentemente essere tutti presenti e, come ritenuto nel provvedimento impugnato, la disposizione è di stretta interpretazione trattandosi di norma speciale, che introduce un’ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l’alterazione della graduazione dei crediti e che dunque costituisce norma eccezionale in quanto deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c.

Ai fini del riconoscimento della prededuzione è anzitutto necessario che la società debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al Decreto n. 347 del 2003, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi del D.L. n. 207 del 2002, art. 1.

La norma rinvia dunque, ai fini della individuazione della nozione di stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ad un criterio formale, vale a dire alla previsione del D.L. n. 207 del 2012, art. 1.

Orbene è pacifico che l’unico impianto legislativamente individuato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è ” l’impianto siderurgico della società ILVA”.

Va al riguardo rilevata l’inammissibilità, per novità, della allegazione della ricorrente, secondo cui sarebbe pacifica la circostanza della co-gestione da parte di Taranto Energia, unitamente ad ILVA, dell’impianto siderurgico di Taranto, riconosciuto di interesse strategico nazionale.

Ed invero, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, nel grado di merito Peyrani si era limitata ad affermare, peraltro solo in sede di discussione, che la stessa Taranto Energia aveva creato tale “affidamento” quale impresa che gestisce un impianto di interesse strategico, compiendo affermazioni in tal senso sul sito web.

Dal decreto impugnato risulta inoltre che la ricorrente aveva fondato la prededuzione sul fatto di aver reso una prestazione in favore di Taranto Energia, la quale aveva, a sua volta reso una prestazione necessaria allo stabilimento produttivo di interesse strategico nazionale di ILVA: tale allegazione, che postula una relazione di strumentalità tra Taranto Energia e stabilimento ILVA, appare evidentemente incompatibile con la cogestione dello stabilimento.

La questione della effettiva cogestione dello stabilimento di interesse strategico nazionale è dunque del tutto nuova e per certi versi incompatibile rispetto alla prospettazione assunta dalla ricorrente nel grado di merito, quale risulta dal provvedimento impugnato che non è stato, sul punto, specificamente contestato con l’odierno ricorso. Il decreto del tribunale di Milano non fa alcun riferimento a tale elemento e la ricorrente non ha assolto all’onere, sulla stessa gravante, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

In ogni caso, la deduzione della ricorrente fa riferimento ad un elemento materiale, l’effettiva gestione, rectius cogestione, dell’impianto, a fronte del dato normativo in forza del quale, come già evidenziato, la qualifica di stabilimento industriale di interesse strategico nazionale postula un espresso riconoscimento normativo: ed è pacifico che gli unici stabilimenti specificamente qualificati dallo stesso D.L. n. 207 del 2012, all’art. 3, come di interesse strategico nazionale, individuati mediante il riferimento alla titolarità degli stessi, sono gli impianti siderurgici della società ILVA.

Nessuno stabilimento di Taranto Energia risulta indicato come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1 fonte secondaria cui il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter aveva demandato, in via esclusiva, la suddetta individuazione.

Ciò premesso, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in oggetto per disparità di trattamento dei creditori.

Fermo il carattere eccezionale della disposizione che ha introdotto una specifica fattispecie di prededuzione, non è dato rinvenire lo stesso presupposto della dedotta disparità di trattamento, vale a dire l’omogeneità delle situazioni, attesa la diversità del soggetto debitore, che come già evidenziato, costituisce elemento costitutivo della prededuzione.

Nè può ritenersi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore, di individuare, quale elemento costitutivo della fattispecie speciale di prededuzione la qualifica soggettiva della debitrice, trattandosi di misura inerente al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. n. 347 del 2003.

Del pari infondata la seconda censura.

La ricorrente deduce che il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 3, dovrebbe interpretarsi nel senso di estendere a tutte le società del gruppo ILVA ammesse alla procedura di Amministrazione straordinaria, compresa dunque Taranto Energia la speciale prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter.

Tale assunto non ha pregio.

Come già rilevato in relazione al motivo precedente, la fattispecie di prededuzione in esame prevede quale autonomo ed ulteriore requisito che la debitrice, ammessa alla procedura straordinaria di cui al Decreto n. 347 del 2003, sia un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1.

E’ evidente che tale requisito riguarda (deve riguardare) direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo, non potendo desumersi da alcun indice normativo, nè di carattere sistematico, la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 2003 una prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori della ILVA, in quanto, ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 3 la stessa è stata espressamente riconosciuta titolare di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art. 1 medesimo D.L.

Diversamente opinando, si amplierebbe inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l’attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, unicamente indirizzata ai creditori di una società ammessa all’amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347 del 2003, che gestisca un impianto industriale, individuato, ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1 come di interesse strategico nazionale in forza di un D.P.C.M..

La mancanza del requisito relativo alla qualità della debitrice è ostativo al riconoscimento della prededuzione invocata dall’odierna ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 13.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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