Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4340 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 4340 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BUFFA FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 9439-2011 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00471850016, in persona del(6
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et-c-A-Drhiceelettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio degli avvocati MARAZZA MAURIZIO, MARAZZA
2014
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MARCO che la rappresentano e difendono unitamente agli
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avvocati MARESCA ARTURO,
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delega in atti;
– ricorrente contro
MARCELLI
ALESSANDRA
C.F.
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Data pubblicazione: 24/02/2014
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA
CARPI 6, presso lo studio degli avvocati SILVESTRI
RENATO, MATTEI STEFANO che la rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– controri corrente –
di ROMA, depositata il 12/04/2010 R.G.N. 4938/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato DE FEO DOMENICO per delega MARAZZA
MARCO;
udito l’Avvocato MATTkI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.
avverso la sentenza n. 1193/2010 della CORTE D’APPELLO
1. Con sentenza depositata il 12 aprile 2010, la Corte d’appello di Roma,
riformando la sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato
illegittimo il licenziamento di Marcelli Alessandra ed ha ordinato a
Telecom Italia di reintegrarla nel posto di lavoro, condannando la
datrice di lavoro al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il recesso, motivato per relationern
alla contestazione disciplinare mossa alla dipendente in ragione
dell”esecuzione della prestazione per un arco di tempo inferiore a
quello contrattualmente previsto, fosse illegittimo in quanto
sproporzionato, anche alla luce delle previsioni del codice disciplinare
e dell’art. 47 c.c.n.l. (che prevedono sanzioni conservative per l’ipotesi
di ingiustificata riduzione dell’orario in relazione all’inizio o alla
cessazione della prestazione).
3. Ricorre contro tale sentenza la datrice di lavoro, con unico motivo,
illustrato da memoria. Resiste la lavoratrice con controricorso.
4. La ricorrente deduce violazione degli artt. 2118, 2119 cod. civ., 23 e 48
del contratto collettivo 28 giugno 2000, in relazione agli articoli 360 n.
3 e 5 cod. proc. civ., in ragione del fatto che la motivazione della
sentenza impugnata prescinde dalla tipologia della prestazione
richiesta e dal grado di affidabilità richiesto ai soggetti posti al vertice
dell’organizzazione aziendale.
5. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. La ricorrente, ha
richiamato delle asserite violazioni di legge senza poi sviluppare,
nell’esposizione del motivo, le ragioni dell’impugnazione. La denuncia
di violazione di norme contrattuali, per altro verso, non è stata
accompagnata dalla trascrizione delle norme contrattuali medesime e
dalla indicazione del richiamo (contestato dal controricorrente) alle
stesse nei precedenti gradi di giudizio.
6. Per altro verso, va rilevato che, nel generico richiamo all’art. 360 n. 5,
il ricorso non ha sollevato questioni ricollegate specificamente alla
ratio decidendi della sentenza impugnata, il cui iter motivazionale non è
stato neppure richiamato dal motivo al fine di evidenziarne lacune o
contraddizioni eventuali, sicché il ricorso risulta del tutto non
parametrato all’atto impugnato. In tema, va evidenziato che il
ricorrente non ha neppure impugnato la sentenza nel caposaldo che
ne fonda la decisione, e cioè nella parte in cui si esclude che i fatti
contestati siano sanzionabili secondo le norme disciplinare con la
sanzione espulsiva.
Udienza dell’8 gennaio 2014
Pres. Stile, Est. Buffa
Rg. 9439/11 — Telecom Italia spa c. Marcelli
Rg. 9439/11 — Telecom Italia spa c. Marcelli
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza, con
distrazione in favore dei procuratori della contro ricorrente avv.
Renato Silvestri e Stefano Mattei.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3000,00, di cui
100,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in
favore dei procuratori della contro ricorrente avv. Renato Silvestri e
Stefano Mattei.
Roma, 8 gennaio 2014
Il Presidente
p.q.rn.