Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4340 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FRESCHI & SCHIAVONI SRL (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione Sig. P.F. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VILLANI MARCO, VILLANI ALOIDE con delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSIC. SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato HEILBRON CARLO con

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1099/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 15/03/2005; depositata il

26/04/2005; R.G.N. 2089/2002 + 3874/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato MARCO BOGGIA;

udito l’Avvocato HEILBRON CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1 marzo – 4 aprile 2002 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dalla Freschi & Schiavoni S.r.l., che aveva chiesto fosse accertato l’obbligo della Winterthur Assicurazioni S.p.A. (attualmente Aurora Assicurazioni S.p.A.) di tenerla indenne dalle domande dei terzi danneggiati in relazione ad un trasporto di merce commissionatole da Lufthansa Cargo S.p.A. e la relativa condanna in relazione alla rapina subita.

Con sentenza in data 15 marzo – 26 aprile 2005 la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello della soccombente, che condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza la Freschi & Schiavoni S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, mediante il quale denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento con riferimento al certificato decesso del proprio procuratore, verificatosi in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica alla comparsa conclusionale, che infatti non era stata depositata.

L’Aurora Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso e presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta nullita’ della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 assumendo che il decesso del proprio procuratore, verificatosi in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica alla comparsa conclusionale, aveva determinato ope legis l’interruzione del processo, trattandosi di conseguenza automatica della morte dell’unico procuratore della parte costituita idonea a precludere ogni ulteriore attivita’ processuale.

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della censura sono indubbiamente corrette e ribadite anche di recente da questa Corte (confronta, per tutte, la recente Cass. n. 3459 del 2007), ma non sono sufficienti per addivenire all’annullamento della sentenza impugnata, poiche’ altrettanto correttamente la resistente ha sottolineato che la nullita’ della sentenza e del procedimento debbono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione alla denuncia del vizio idoneo a determinarle segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.

Infatti questa Corte (confronta, per tutte, Cass. nn. 4435 del 2008 e 16630 del 2007) ha sempre enunciato la regola – indubbiamente rispettosa dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) – secondo cui, in materia di impugnazioni civili, vige il principio per cui la denunzia di vizi dell’attivita’ del giudice che comporti la nullita’ della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio.

La conseguenza logica del ribadito principio e’ che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorche’ nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere un pronuncia diversa e piu’ favorevole rispetto a quella cassata.

Nella specie la Freschi & Schiavoni ha spiegato che, a causa della morte del proprio procuratore, non ebbe la possibilita’ di depositare la memoria di replica all’avversa comparsa conclusionale, ma tale affermazione si rivela insufficiente a determinare l’annullamento della sentenza in quanto assolutamente generica dal momento che non vengono indicate in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare con successo quanto affermato nell’avversa comparsa conclusionale ovvero le istanze, modifiche o deduzioni che si sarebbero volute presentare e il conseguente pregiudizio derivatone.

Pertanto il ricorso va rigettato. La natura della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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