Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4340 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Immobilquattro s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Via Panama 68, presso lo studio
dell’avv. PUOTI Giovanni, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Gavardo, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Via Giuliana n. 32, presso lo studio
dell’avv. LIBERATI Enrico, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
nonchè
Equitalia Esatri s.p.a.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 31/09/63 depositata il 26/1/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Immobilquattro s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Brescia n. 222/8/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il ruolo e la cartella di pagamento n. (OMISSIS) ICI-1998-2001.
La CTR confermava il giudizio di inammissibilità del ricorso, espresso dalla CTP, stante la tardiva esibizione- solo all’udienza davanti alla CTP – dell’avviso di ricevimento attestante la avvenuta notifica del ricorso alla Esatri s.p.a..
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Le parti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, relativamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Comune di Gavardo.
La censura è inammissibile in quanto priva del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, relativamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Equitalia Esastri s.p.a.. La produzione dell’avviso di ricevimento postale relativo alla notifica eseguita non influirebbe sulla validità della notificazione nè sul momento di perfezionamento della stessa.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. La censura è comunque infondata. Nel processo tributario il termine ultimo per il deposito dei documenti non può essere che quello di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissato dal D.Lgs. 30 dicembre 1991, n. 546, art. 32, comma 1;….il fatto che il citato D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 22, comma 1, preveda che il ricorrente deve costituirsi entra trenta giorni dalla proposizione del ricorso depositando, a pena di inammissibilità, l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c., e segg., ovvero copia del ricorso spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di spedizione, non consente affatto di affermare che il ricorso possa essere deciso indipendentemente dalla prova della intervenuta instaurazione del contraddittorio, la quale ovviamente dipende dal ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, e non certo dalla sola spedizione da parte del notificante (SS.UU. 8/2/2008 n. 3006).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Gavardo, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011