Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4340 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1343-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO SABETTA;

– ricorrente –

CONTRO

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., già R.A.S. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 886/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Ricorre S.R.; intimata è Allianz Assicurazioni S.p.A.

Il Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, con sentenza del 10 ottobre 2011 ha rigettato la domanda, proposta dall’attuale ricorrente, di condanna di controparte a pagarle l’indennità di polizza per il furto di una sua imbarcazione avvenuto mentre era al porto di (OMISSIS), ritenendo il Tribunale che il molo fosse libero e non sorvegliato, per cui la clausola del contratto assicurativo 3.10 invocata dalla compagnia convenuta rendeva inapplicabile la polizza. L’attuale ricorrente ha interposto appello, che è stato respinto con sentenza 1-17 dicembre 2014 dalla Corte d’appello di Lecce, che è quindi oggetto della presente impugnazione.

Il ricorso presenta cinque motivi – sostenuti pure nella successiva memoria versata dalla ricorrente – e può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice d’appello coordinato la suddetta clausola con le clausole 3.09 e 3.11: ma ciò confligge con l’effettivo contenuto della sentenza (pagine 4-5 della motivazione).

Il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.p.c. perchè in caso di dubbio, trattandosi di contratto il cui contenuto negoziale è stato determinato attraverso moduli/formulari, si sarebbero dovute interpretare le clausole nel modo più favorevole all’assicurato. Questa doglianza risulta peraltro, in concreto, una valutazione alternativa di fatto rispetto a quella adottata del giudice d’appello, che ha espressamente escluso la presenza di dubbi, qualificando la clausola 3.10 “chiarissima”.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, artt. 1346 e 1229 c.c. e contestuale esame “omesso e insufficiente” di fatti discussi e decisivi: in realtà presenta anch’esso un’ulteriore valutazione alternativa fattuale.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 34 cod. cons. e contestuale omessa decisione sul punto decisivo della controversia: anche qui a ben guardare si tratta di una critica su piano direttamente fattuale dell’interpretazione che il giudice d’appello ha dato della clausola 3.10.

Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1418 e 1904 c.c. ed omessa decisione su punto decisivo della controversia: l’appellante aveva prospettato anche che la clausola 3.10 fosse nulla per mancanza di causa. In realtà il motivo offre, ancora una volta, una valutazione alternativa dell’interpretazione rispetto a quella adottata dalla corte territoriale, la quale, del resto, a pagina 6 della motivazione, espressamente rileva che la clausola suddetta “vale ad individuare e delimitare l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore”.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali per mancata costituzione della intimata. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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