Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 434 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017), n. 434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23091-2014 proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE AUROVILLE, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
AURISPA 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CALIGIURI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4541/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 12/02/2014 e depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito l’Avvocato Stefano Caligiuri, per la ricorrente, che si riporta
agli scritti.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente si duole della compensazione delle spese effettuata dal giudice di merito, pur essendo stato il suo ricorso integralmente accolto.
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, ed i giudici di merito avevano ritenuto, conformemente alla tesi esposta in ricorso, che quell’atto fosse tardivo, conseguentemente disconoscendo la pretesa tributaria. Avevano però compensato le spese con l’argomento che il ricorso non era stato notificato all’Agente della riscossione.
La contribuente lamenta l’infondatezza di tale argomento, posto che non v’era alcun litisconsorzio con l’Agente della riscossione che potesse fondare l’obbligo di notificare il ricorso anche a quest’ultimo. L’Agenzia si è costituita senza controdedurre.
Il motivo è fondato.
La CTR ha compensato le spese, pur avendo integralmente accolto il ricorso. In realtà il motivo addotto a fondamento della compensazione, ossia la circostanza che il ricorso non è stato altresì notificato all’Agente della riscossione, è infondato, e non può essere considerato alla stregua di uno di quei gravi motivi che consentono la compensazione delle spese, pur essendo una della parti integralmente soccombente.
Nè la mancata evocazione in giudizio di una parte comporta soccombenza verso l’altra, tale da giustificare una compensazione.
Del resto lo stesso giudice di merito non ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, dovendo il giudice di merito decidere sulle spese, come richiesto dalla parte vincitrice.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017