Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 434 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 11/01/2011), n.434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25440-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CIGNITTI GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), NUOVA MAA ASSICURAZIONI

S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1645/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 07/06/2005, depositata il 23/06/2005

R.G.N. 4150/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza per sentir condannare M.A. e la Nuova Maa Ass.ni s.p.a. al risarcimento dei danni a lui derivati da un incidente stradale, ed i convenuti si opponevano alla domanda, chiedendone il rigetto.

All’esito dell’istruzione probatoria il Tribunale adito respingeva la domanda e, proposto appello dal C., mentre gli appellati resistevano al gravame, con sentenza depositata il 23.6.05 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con un solo motivo, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c., comma 2 nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito, da un lato, ritenuto l’attendibilità dei testi escussi anche sul punto valutazione della velocità tenuta dall’auto del M., mentre, dall’altro, ha escluso che il dato “velocità” potesse essere attendibilmente ricostruito sulla base di C.T. di parte.

Il motivo è infondato.

Ed invero, rilevato che la censura in questione si incentra esclusivamente sulla valutazione data dalla sentenza impugnata circa la velocità tenuta dal veicolo (Fiat Punto) condotto dal M., osserva questo Collegio come la Corte di merito abbia fornito una logica, coerente ed esauriente esposizione delle ragioni per le quali ha ritenuto, da una parte, pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste Ma.Gi. in merito alla velocità tenuta sia dalla Punto del Manzatto che dalla Golf del C. (procedevano entrambe, a suo dire, a 40/50 Kmh) e, dall’altra, ha invece escluso che la velocità della Punto potesse essere invece attendibilmente ricostruita sulla base della consulenza tecnica di parte.

I giudici d’appello hanno, infatti, sul primo punto valorizzato l’elemento della inscindibilità della valutazione, da parte del teste, della velocità della Punto dal contesto oggettivo e complessivo della sua deposizione sui fatti, per cui la valutazione circa l’assoluta attendibilità di quest’ultima non può essere parcellizzata in relazione a singole fasi della medesima, nel senso cioè che le dichiarazioni rese dal teste Ma. si ritengano attendibili in relazione alla sua descrizione dell’evento collisione ed inattendibili invece in ordine all’elemento velocità della Punto.

Sul secondo punto, invece, la Corte di merito ha rilevato come quella consulenza non fosse idonea in concreto ai fini della ricostruzione della velocità della Punto, avendo essa all’uopo tenuto conto non solo dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro nelle parti in cui essi sono entrati in collisione tra loro, ma anche di quelli, più gravi, riportati dalla Golf nella parte laterale sinistra, “danni che in gran parte derivano dalla velocità della stessa Golf che ha arrestato la sua corsa contro il palo, scaricando in tale urto l’energia cinetica di cui era dotata”.

La sentenza gravata ha anche evidenziato come i danni riportati dalla Punto nella sua parte anteriore, e correttamente considerati come i più significativi della velocità dalla stessa tenuta, non appaiano in concreto come indicativi di una velocità particolarmente elevata, considerate anche la totale assenza di frenata e la circostanza notoria della voluta non resistenza, da parte delle case costruttrici automobilistiche, delle parti anteriori dei veicoli in modo tale che possano assorbire gli urti, limitando i danni – degli occupanti (il M. ha riportato, infatti, solo lievi danni alla persona).

La Corte di merito, al cui potere discrezionale compete – come è noto – la libera valutazione degli elementi di prova, si è avvalso nel caso di specie di tale potere individuando in maniera specifica le fonti del proprio convincimento relativamente, in particolare, alla velocità tenuta dalla autovettura del M.: e tale convincimento si sottrae al sindacato di legittimità, risultando l’esposizione delle ragioni a suo sostegno affatto immune da vizi logici o errori giuridici.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione per la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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