Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4339 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4339 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

licorSó 31657-2007 propOSt4 da!
ZAINO ANNA C.F ZNANNA51L53G878V, domiciliata in ROMA,
VIA PAOLO FRISI 18, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI AMERIGO BOTTAI, rappresentata e difeso
dall’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, giusta delega in
atti;
– ricorrente 7

2014
contro

53

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del

-1)

e

••

Un_

• •

e

Data pubblicazione: 24/02/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA e
LA PECCERELLA LUIGI che lo rappresentano e difendono,
giusta procura speciale notarile in atti;

controricorrente

di L’AQUILA, depositata il 05/04/2007 r.g.n. 841/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 376/2007 della CORTE D’APPELLO

RG n 31657/2007

ZainoAnna/ INAIL

Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/4/2007 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale
di Pescara di rigetto della domanda di Anna Zaino volta ad ottenere la rendita dall’Inail per
malattia professionale.
La Corte territoriale ha rilevato che la consulenza svolta aveva escluso il nesso causale tra lo
sviluppo di un polipo laringeo e l’attività lavorativa svolta dalla Zaino tra il 1987 ed il 1998 presso

preparazione e somministrazione di prodotti farmaceutici chemioterapici in ambiente privo di cappa
aspirante e senza l’impiego di mezzi idonei di protezione individuale.
La Corte , inoltre, ha ritenuto circa la faringolaringite cronica da cui era affetta l’assicurata, che
l’esposizione ad agenti chemioterapici poteva aver avuto un ruolo concausale nell’insorgenza eío
nella progressione del quadro morboso quantificabile nel 4%.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Zaino formulando due motivi.
Si costituisce l’Inail depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art
378 cpc .
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa ,insufficiente motivazione .
Censura la sentenza per avere la Corte territoriale escluso il nesso causale tra esposizione a
chemioterapici antiblastici e lo sviluppo del polipo laringeo non tenendo conto che dal 1987 al
1998 la Zaino aveva espletato mansioni di preparazione e somministrazione di prodotti
chemioterapici in ambiente privo di cappa aspirante.
Lamenta vizio di motivazione anche . con riferimento alla faringolaringitc cronica da cui era affetta e
per la quale il CTU aveva determinato nel 4% il ruolo concausale. Lamenta che la Corte non aveva
esaminato le note del CTP in cui si lamentava che la quantificazione era stata effettuata senza alcun
riferimento alle norme applicate e cioè se effettuato con riferimento al Ti).
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre
che immune da errori di diritto, circa l’affermata esclusione del nesso causale tra l’esposizione a
chemioterapici antiblastici e lo sviluppo di polipo laringeo nonché della faringolaringite cronica.
Il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della
medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto
1

l’Unità operativa del Centro trasfusionale con annesso day hospital oncologico , con mansioni di

tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione( Cass n. 2357de1 07/02/2004; n 7846 del
4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011) .
Nella specie la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU, ha dato ampia ed
esauriente spiegazioni delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo
analitico tutti gli elementi disponibili .
In particolare la Corte territoriale ha evidenziato, con riferimento alla sviluppo del polipo laringeo,

respiratorio e non segnalano incidenze superiori alla norma di neoformazioni benigne in addetti alla
manipolazione di chemioterapici antiblastici ” e che ” i polipi alla laringe rappresentano evenienza
abbastanza comune.. .l’appellante nell’arco di tempo di circa un anno è stata sottoposta ad
asportazione di ben quattro neoformazioni benigne in sedi diverse”.
La Corte ha, poi, precisato , quanto alla faringolaringite cronica,

che ” vi sono alcuni

chemioterapici antiblastici , in particolare gli achilanti , che sono dotati di azione irritante ,
vescicante ed allegirzzante , che si manifesta per il contatto cutaneo o con mucose , per cui ha
concluso che, limitatamente alla faringolaringite cronica, non può escludersi la possibilità che,
almeno nel periodo di lavorazione senza cappa aspirante, l’esposizione ad agenti cheinioterapici
abbia svolto un ruolo concausale nell’insorgenza e/o nella progressione del quadro morboso , ciò
che comporta però una eventuale valutazione del danno nella misura del 4%”.
Costituisce principio affermato più volte da questa Corte ( Cfr ord. n 1652/2012; ord. n
22707/2009; sent. N 9988/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie
relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione,
della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è
ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va
indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non
può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico
formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”.
Nella specie la ricorrente si è limitata ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove
raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o
scientificamente errate. Il motivo è, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge .Lamenta che la Corte ha
valutato il danno concausale rispetto alla faringolaringite nel 4% senza indicare quale parametro sia

2

che ” i dati scientifici nel loro complesso escludono un rischio cancerogeno a carico dell’apparato

stato utilizzato che ,nella specie, doveva essere il TU n 1124/1965 ( la domanda era del 29/11/99) e
non la normativa successiva.
Il vizio denunciato è inammissibile sia in quanto del tutto generico con riferimento all’ indicazione
delle norme violate essendosi limitato il ricorrente a denunciare il vizio di cui all’ad 360 n I e 3
cpc. Del pari risulta inammissibile il quesito formulato in questi termini : “se nell’ipotesi di istanza
proposta per il riconoscimento di una malattia professionale sia applicabile la disciplina di cui al

non tabellata quale faringolaringite cronica nella misura dell’11%”.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c., ancora applicabile alla fattispecie in quanto relativa a sentenza
pubblicata il 5/4/2007, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un
corrispondente principio di diritto. Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del
relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere tbrmulato in
maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es.
Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non
pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel
provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si
sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339, v. anche Cass.
20-6-2008 n. 16941). Nel caso di specie,con riferimento ai vizi di violazione di legge,la ricorrente
non ha specificato sia la “regola : iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia il diverso
principio che essa ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del
primo . Il quesito formulato in ricorso risulta formulato in termini difformi dal suindicato schema
non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti , del modo in cui i giudici li
hanno rispettivamente decisi , nonchè delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe
condotto a diversa decisione palesandosi astratto e generico , sostanziandosi nella richiesta di
generici principi di diritto e a tale stregua privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività tale da consentire, in base alla sua sola lettura, di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto . Nulla per spese considerato
che al giudizio in esame non è applicabile ” ratione temporis ” l’art 152 disp. Att. cpc come
sostituito dall’art 42 del D.L. n 269/2003 convertito nella legge n 326/2003, per essere stato
3

DPR 30/6/65 n 1124 ; nonché se sia conforme al DPR 30/6/65 n 1124 la valutazione di una malattia

depositato ( in data 8/2/2002) l’originario ricorso prima del 2/10/2003 , data di entrata in vigore
della stessa disposizione .
PQM
La Corte
Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Roma 8/1/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA