Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4339 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO SCARL, in persona del Presidente

Pro tempore Sig. G.E. elettivamente domiciliato in

ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato

RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGLIA

SANDRO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TORRAZZO 96 SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

R.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUARESCHI BRUNO con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BNL SPA, ORIGONI ZANOLETTI SFA, ZINCHERIA ORIGONI SPA, UTENSILMAC DI

MAZZINI FERNANDO DITTA, A.E., A.G., A.

L., A.A.B., GIUSEPPE VERDI IMM SRL,

B.D., V.F., V.R., V.

A., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 918/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Prima Sezione Civile, emessa il 10/03/2004; depositata il 11/11/2004;

R.G.N.633/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato ANTONIO SINESIO (con delega Avvocato GUARESCHI

GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto con condanna

alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 12 settembre 1996 e date successive la Banca di Credito Cooperativo del Cremonese, soc. coop. a r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cremona, V.E., B.D., A.E., A.G., A. L., A.A.B., V.F., V.R., V.A., M.P., nonche’ la Torrazzo ‘96 s.r.l..

Premesso di essere creditrice di un ingente importo nei confronti di V.E., B.D., A.E., A. G., A.L., A.A.B. – quali garanti per fideiussione in favore della societa’ Volta Officine Meccaniche s.p.a. – la societa’ attrice ha fatto presente che costoro – intenzionalmente e in base a un preciso disegno fraudolento – avevano sottratto ai creditori i beni costituenti la loro garanzia patrimoniale, attraverso 6 distinti atti di compravendita stipulati, i primi tre il (OMISSIS), e gli altri, rispettivamente il (OMISSIS) dello stesso anno.

Con tali atti – ha riferito ancora la societa’ attrice – i fideiussori sopra menzionati si erano spogliati delle loro proprieta’ in favore di V.F., V.R., V.A., M.P., nonche’ della Torrazzo ‘96 s.r.l. e della Giuseppe Verdi Immobiliare s.r.l..

Poiche’ ricorrevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c. la attrice ha chiesto fosse dichiarata la inefficacia degli atti di compravendita in questione.

Costituitisi in giudizio V.E., B.D., V. F., V.R. e V.A. hanno resistito alla avversa domanda facendo presente che le vendite descritte nella citazione introduttiva si erano rese necessarie allo scopo di ripianare le perdite della societa’ Volta Officine Meccaniche (VOM) s.p.a..

Costituitisi in giudizio, altresi’, con separate comparse, M.P. e le societa’ Giuseppe Verdi Immobiliare s.r.l. e Torrazzo ‘96 s.r.l. questi eccepivano la carenza dei presupposti di cui alla domanda ex art. 2901 c.c. facendo presente di avere ignorato, all’epoca degli atti di compravendita impugnati, la esistenza di obbligazioni pecuniarie facenti capo ai venditori.

Svoltasi la istruttoria del caso, nella contumacia di A. E., A.G., A.L., A.A.B. e di R.G., e nel corso della quale sono intervenuti volontariamente in causa la Banca Nazionale del Lavoro, M. F., titolare della Utensilmac nonche’ le societa’ Origoni Metalli s.p.a. e la Zincheria Origoni s.p.a., tutti creditori, a vario titolo, dei convenuti A. e che hanno fatto proprie le domande ex art. 2901 c.c. spiegata dalla attrice, l’adito tribunale con sentenza 18 aprile – 20 novembre 2000 ha dichiarato inefficaci – ai sensi dell’art. 2901 c.c. – nei confronti della Banca di Credito Cooperativo del Cremonese soc. coop. a r.l., nonche’ dei creditori intervenuti Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (limitatamente agli atti dispositivi compiuti dai debitori A.E., A. G., A.L. e A.A. per le quote di pertinenza), ditta Utensilmac di Mazzini Fernando (limitatamente agli atti dispositivi compiuti dal solo A.E. per le quote di pertinenza), Origoni Metalli s.p.a. e Zincheria Origoni s.p.a.

(limitatamente, per queste ultime, agli atti dispositivi compiuti da V.E. e A.E. per le quote di pertinenza) gli atti di compravendita puntualmente descritti in sentenza.

Gravata tale pronunzia sia dalla societa’ Torrazzo ‘96 s.r.l. sia dalla societa’ Giuseppe Verdi Immobiliare s.l.r. la Corte di appello di Brescia, disposta la riunione delle distinte impugnazione con sentenza 10 marzo – 11 novembre 2004 in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda proposta dalla Banca Credito Cooperativo del Cremonese s.p. a., dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., da M.F., dalla Origoni Zanoletti s.p.a. e dalla Zincheria Origoni nei confronti della societa’ Torrazzo 96 s.r.l., con conferma, nel resto, della sentenza del primo giudice.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, la Banca Cremonese Credito Cooperativo s.r.l. con atto 22 settembre 2005 e date successive.

Resiste, con controricorso la Torrazzo ‘96 s.r.l..

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I giudici di appello, quanto agli immobili acquistati – con atto (OMISSIS) – dalla Giuseppe Verdi Immobiliare s.r.l. ha confermato la pronunzia del primo giudice che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c., atteso che era stata raggiunta – quanto a tale atto dispositivo – la prova della sussistenza della scientia fraudis da parte della societa’ acquirente specie tenuto presente che il legale rappresentante di questa era A.F., figlio di A.G. e nipote degli altri venditori.

Diversamente, con riguardo all’atto (OMISSIS), nel quale la qualita’ di acquirente e’ stata assunta dalla societa’ Torrazzo ‘96 s.r.l., i giudici di secondo grado – andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal tribunale – hanno rigettato la domanda attrice.

Unico argomento valorizzato dal primo giudice, nel pervenire alla affermazione della scientia fraudis -hanno osservato i giudici di appello – e’ dato dalla molteplicita’ e dal valore degli immobili negoziati elemento codesto che tuttavia non e’ di per se’ decisivo, soprattutto se si considera che quando fu stipulata la vendita, nel patrimonio degli A. erano ancora presenti quei beni che…

soltanto il (OMISSIS) successivo sarebbero stati trasferiti alla Giuseppe Verdi Immobiliare s.r.l..

Non era, dunque, prosegue la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione, immediatamente percettibile a occhi estranei quella finalita’ di spoliazione del patrimonio immobiliare che si sarebbe reso evidente solo con l’esaurimento dei cespiti conseguente al secondo atto notarile.

In particolare:

– la persona fisica stipulante l’acquisto per conto della Torrazzo ‘96 risulta essere R.G., che nulla permette di ricollegare in qualche modo alla famiglia A.;

– e’ irrilevante che una societa’ fiduciaria (la SER FID) fosse depositaria delle quote della Torrazzo ‘96 s.r.l. non essendo dato sapere per conto di chi dette quote venissero gestite, ne’ appare meritevole di accoglimento la istanza diretta a ottenere un ordine di esibizione del contratto fiduciario, atteso il suo carattere manifestamente esplorativo;

– la societa’ acquirente e’ stata costituita solo pochi giorni prima dell’atto di acquisto, e, quindi, in vista della stipulazione del negozio per cui si controverte, ma un tale argomento e’ di natura neutra di valenza indiziaria, atteso che la pratica commerciale permette di riscontrare con una certa frequenza la creazione di societa’ finalizzate al compimento di un solo affare;

– quand’anche cosi’ non fosse, comunque, manca la consequenzialita’ logica necessaria a far ricondurre alla scientia fraudis la peculiarita’ del rapporto teleologico fra costituzione della societa’ e il negozio di compravendita.

2. La ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; ed agli artt. 2121 e 2729 c.c.).

Si assume, infatti, che la Corte di appello di Brescia ha fatto malgoverno delle disposizioni degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. nel senso che non ha tenuto conto degli elementi gravi, precisi e concordanti che concorrevano nella fattispecie e che l’avrebbero indotta a conferma la sentenza di primo grado anche per quell’atto di cui era acquirente la Torrazzo ‘96 s.r.l., enucleando viceversa da tutto un contesto che, sotto l’aspetto del consilium fraudis era di incontestabile eloquenza.

3. Il motivo e’ inammissibile.

Il vizio di violazione di legge (sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge – sostanziale e processuale – indicate nella intestazione del primo motivo artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. in realta’, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., n. 5).

5. Anche tale motivo e’ inammissibile.

Si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, che il ricorso per cassazione – in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi’ a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369:

Cass. 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 10 agosto 2004, n. 15412; Cass. 13 settembre 1999, n. 9734, tra le tantissime).

Il ricorrente per Cassazione – pertanto – il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 13 maggio 1999, n. 4754).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie la ricorrente censura la sentenza impugnata perche’ questa nel motivare il proprio convincimento – quanto alla inesistenza, nel caso concreto, delle condizioni per dichiarare inefficace l’acquisto posto in essere dalla Torrazzo ‘96 – avrebbe preso in considerazione solo due aspetti della fattispecie (gli A. al momento della vendita alla Torrazzo ‘96 erano ancora proprietari di beni – venduti alla Giuseppe Verdi Immobiliare solo a distanza di 29 giorni – si’ che il terzo acquirente non poteva accorgersi della finalita’ di spoliazione del patrimonio che quell’atto aveva in se’; la circostanza che la Torrazzo ‘96 sia stata costituita solo qualche giorni prima dell’atto e’ un elemento di neutra valenza indiziaria) mentre non ha collegato i vari elementi noti che consentivano di desumere con ragionevole certezza anche probabilistica il fatto ignoto.

Parte ricorrente, peraltro, pur assumendo che la sentenza impugnata presenta una motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia, si astiene – totalmente – dall’indicare quali, in tesi, sono le altre circostanze trascurate dai giudici a quibus le quali – ove tenute presenti – avrebbero con certezza condotto quei giudici a una diversa conclusione e svolte sopra, la inammissibilita’ del motivo, certo e accogliere, quindi, la domanda attrice.

E’ palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, la inammissibilita’ del motivo, certo essendo che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento alla esistenza di “altri elementi noti” “che consentivano di desumere” la fondatezza della domanda spiegata da essa attrice, non valutati o, in tesi, malamente valutate dai giudici a quibus, ma doveva trascrivere in ricorso quali fossero tali elementi, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di decidere.

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore della Torrazzo ‘96 s.r.l., liquidate come in motivazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore della Torrazzo ‘96 s.r.l., liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 8.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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