Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4339 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28169-2015 proposto da:

S.A., (già S.C.), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VACCARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO GIUSEPPE

PATANE’;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già Fondiaria Sai S.p.A.), C.f.

(OMISSIS), in persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IESI, 72, presso lo studio dell’avvocato

BERNARDO DE STASIO che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

SA.GI., SA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1404/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Il ricorrente ha impugnato sentenza della corte d’appello di Catania 10-17 settembre 2015, che ha respinto l’appello proposto da S.C. avverso sentenza n. 172/2009 del Tribunale di Catania, sezione di Giarre, che le aveva negato il risarcimento di danni che avrebbe subito in conseguenza di sinistro stradale e per il quale aveva chiesto la condanna di Sa.Lu. e Fondiaria Sai S.p.A. Si difende con controricorso la compagnia assicuratrice, attualmente Unipolsai Assicurazioni S.p.A.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Viene presentato un unico motivo, il quale viene rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Detta doglianza, in realtà, propone una diretta censura in punto di fatto sull’essere stata la responsabilità del sinistro attribuita esclusivamente a S., e dunque non corrisponde ai mezzi invocati, bensì travalica i limiti della cognizione del giudice di legittimità.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente alle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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