Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4338 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4338 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 23341-2010 proposto da:
MAIURI GAETANO c.f. MRAGTN66D20A460M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato CISBANI FABIO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ALFIERI MARCO, MAIURI GAETANO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
3810

contro

CASSA NAZIONALE FORENSE C.F.80027390584, in persona
del legale rappresentante pro temmo rre, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo

Data pubblicazione: 24/02/2014

studio dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato RICCIARDI EDILBERTO, giusta
delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 574/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 30/06/2010 R.G.N. 1202/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato RICCIARDI EDILBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

EQUITALIA E.T.R. S.P.A.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, accogliendo parzialmente
l’opposizione al fermo amministrativo sulla propria auto svolta da
Maiuri Gaetano, nel radicato contraddittorio con la Cassa Nazionale

Equitalia ETR spa, dichiarò la legittimità del fermo amministrativo
disposto in data 18.11.2005, relativamente alla sola cartella
esattoriale n. 10019991000141764000, per euro 6.014,76, notificata
il 20.12.1999.
Con sentenza del 5.5-30.6.2010, la Corte d’Appello di Salerno rigettò
il gravame proposto dal Maiuri.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per ciò che ancora qui
rileva, ritenne quanto segue:
– come poteva evincersi dalla chiara ed inequivoca formulazione
letterale dell’art. 86 dpr n. 602/73, il richiamo all’art. 50, comma 1, del
medesimo decreto era stato operato con esclusivo riferimento al
termine previsto dalla suddetta norma (ossia sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento), prima del cui decorso non
è possibile, quindi, disporre il fermo dei beni mobili registrati, e non
anche in relazione agli ulteriori adempimenti – ivi compresa la notifica
dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni – che sono invece prodromici alla sola
espropriazione forzata;
– peraltro, nella specie, il preavviso di fermo era stato ritualmente
notificato al Maiuri, che, per sua stessa ammissione, ne aveva avuto

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di Previdenza ed Assistenza Forense e con la concessionaria

comunicazione dall’ETR spa in data 3.7.2004, cosicché la censura
formulata, sul punto, dall’appellante, si appalesava, in ogni caso, del
tutto infondata;

prescrizione del credito azionato con la cartella esattoriale, non
essendo stata proposta opposizione avverso tale atto impositivo e
non essendo quindi più possibile sollevare eccezioni e/o formulare
deduzioni attinenti al merito della pretesa portata dalla cartella
esattoriale in parola, dal momento che l’obbligazione contributiva
fatta valere dalla Cassa Nazionale Forense era da ritenersi ormai
definitivamente ed incontrovertibilmente accertata, essendo stata
posta a base di una cartella esattoriale che, a causa della mancata
proposizione di tempestiva opposizione, aveva acquisito autorità di
titolo esecutivo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Maiuri Gaetano
ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha
resistito con controricorso.
L’intimata Equitalia ETR spa non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 86 e 50 dpr n. 602/73, deduce che erroneamente la Corte
territoriale aveva escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’obbligo
imposto dal secondo comma del ridetto art. 50, dovendo farsi
applicazione del principio, ricavabile dalla sentenza delle Sezioni

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– non poteva essere accolta la doglianza incentrata sull’intervenuta

Unite della Corte di Cassazione n. 4077/2010, secondo la quale, in
tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art.
77 del dpr n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e

per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo dpr e non può,
quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli
ottomila euro.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 615 cpc, il
ricorrente deduce che l’opposizione era stata svolta per un fatto
estintivo (decorso della prescrizione quinquennale stabilita dall’art. 3
legge n. 335/95) intervenuto dopo la notifica della cartella esattoriale,
avvenuta il 20.12.1999.
2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che, come già esposto
nello storico di lite, la Corte territoriale ha enunciato due rationes
decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali è di per sé

idonea a sostenere il decisum:
– la prima è costituita dal rilievo che il richiamo fatto dall’art. 86 dpr
n. 602/73 all’art. 50, comma 1, del medesimo decreto era stato
operato con esclusivo riferimento al termine previsto dalla suddetta
norma (ossia sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento), e non anche in relazione agli ulteriori adempimenti – ivi
compresa la notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni – che sono
invece prodromici alla sola espropriazione forzata;

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strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti

- la seconda dal rilievo che il preavviso di fermo era stato
ritualmente notificato al Maiuri in data 3.7.2004.
2.111 ricorrente ha censurato la prima delle suddette ragioni del

costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di
interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta
definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe
produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr,

ex

plurimis, Cass., n. 2499/1973; 7948/1999; 12976/2001; 18240/2004;
20454/2005; 13956/2005; 9247/2006; 2272/2007; 24540/2009;
3386/2011).
2.2 Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi
l’infondatezza anche nel merito della censura svolta.
Il principio enunciato dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte non è infatti estensibile alla diversa fattispecie qui
all’esame, non vertendosi in tema di insussistenza di un requisito
previsto per l’assoggettamento del bene all’espropriazione, ma di un
adempimento procedurale non richiamato dal comma primo dell’art.
86 dpr n. 602/73, che, al comma successivo, detta invece la
disciplina specifica per l’avvio della procedura di iscrizione del fermo
di beni mobili registrati.

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decidere, ma non la seconda; trova quindi applicazione il principio,

3. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che lo stesso è privo di
riscontro fattuale, essendo stato irretrattabilmente accertato dai
Giudici del merito l’avvenuto compimento, nell’arco del quinquennio

della prescrizione, quale la già ricordata notificazione del preavviso
di fermo in data 3.7.2004.
3.1 Per completezza di motivazione va comunque osservato quanto
segue:

a mente dell’art. 3, comma 9, legge n. 335/95, il termine di

prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è
fissato in cinque anni;

deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente

affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della
riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui
al dl.vo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa
contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve
ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal
debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di
omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida
riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007;
17978/2008; 2835/2009; 8931/2011);

ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa

contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione
alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più

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dalla notificazione della cartella esattoriale, di un atto interruttivo

soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione
previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto
l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente

sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi
dell’art. 2953 cc), trova applicazione il termine prescrizionale
decennale ordinario di cui all’art. 2946 cc (cfr, per arg., Cass., n.
17051/2004, in motivazione).
3.2 Anche il motivo all’esame non può dunque essere accolto.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese in favore della controricorrente, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Non è luogo a provvedere al riguardo nei confronti dell’intimata
Equitalia ETR spa, in carenza di una sua attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.100,00
(tremilacento), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre
accessori come per legge; nulla sulle spese quanto all’intimata
Equitalia ETR spa.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2013.

formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in

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