Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4338 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.F.D. (OMISSIS), nella qualita’ di

erede dell’Ing. N.S. elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 110, presso lo studio dell’avvocato MERLA GIOVANNI, che la

rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPI SPA (OMISSIS), SVIL ITALIA SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 26696/2005 proposto da:

SVILUPPO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Ing. C.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, che la

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

e contro

N.F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 702/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Prima Sezione Civile, emessa il 12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato GIOVANNI MERLA, udito l’Avvocato CARLO SRUBEK

TOMASSY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per previa riunione dei

ricorsi, accoglimento de ricorso principale limitatamente al terzo e

quarto motivo, assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 novembre 2001 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione di N.S. alla procedura esecutiva per L. 210.144.367 promossa della SPI S.p.A. in relazione alle fideiussioni da essa prestate a garanzia dei mutui concessi alla Minerva S.p.A., di cui egli era azionista e amministratore, dal Credito (poi Mediocredito) dell’Umbria. L’opponente aveva contestato il diritto della SPI ad agire esecutivamente assumendo che il preteso credito si era estinto in seguito all’accollo liberatorio avvenuto tra la stessa SPI, il Mediocredito dell’Umbria e la Metra – Mezzi di Trasposto S.p.A., cessionaria dell’azienda Minerva S.p.A..

Con sentenza in data 12 novembre 2004 – 11 maggio 2005, notificata il 20 luglio 2005, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposta dal N.S. e condannava N.F.D., sua erede, al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: al debito originario del N.S. (L. 210.144.367), accertato giudizialmente, dovevano essere aggiunti interessi (al tasso legale da 15 giugno 1998 al 19 gennaio 1989 e al tasso dell’11% da tale data al saldo) e spese processuali (oltre L. 15 milioni); la somma di L. 295.000.000 versata il 17 aprile 1997 alla SPI da parte di Mediocredito nell’ambito della procedura concorsuale instauratasi dopo il fallimento della Minerva e quella di L. 16.754.290 ricevuta precedentemente avevano ridotto, ma non estinto, il debito che, ormai, si avvicinava a L. 500 milioni; la quietanza rilasciata dalla SPI aveva regolato il rapporto della medesima con Mediocredito e Minerva (rectius: Metra Trasporti), ma non aveva liberato il garante;

la SPI, in occasione dell’accollo da parte della Metra Trasporti dei debiti della Minerva verso il Mediocredito, non aveva espresso il proprio assenso alla liberazione del garante N.S.; la relativa dichiarazione non esisteva e non avrebbe avuto alcuna ragione di esistere; esisteva, invece, la richiesta della SPI al N.S. e la risposta positiva di costui in relazione al consenso all’accollo del debito principale da parte della Metra Trasporti, che era esattamente la condizione opposta perche’, a norma dell’art. 1275 c.c. in tema di accollo, la liberazione del debitore originario producesse l’estinzione delle garanzie annesse al credito;

d’altra parte l’obbligo di garanzia gravante sul N.S. non poteva essere considerato, ai sensi dell’art. 1275 c.c., connesso al credito originario, sia in quanto costui non era granate del debitore originario (Minerva), ma del garante (SPI), sia poiche’ la SPI aveva subito l’escussione della garanzia da parte del Mediocredito e, avendo pagato, aveva un credito di rivalsa, proprio e diretto, nei confronti del N.S..

Avverso la suddetta sentenza N.F.D. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.

La Sviluppo Italia S.p.A., incorporante per fusione della SPI S.p.A., ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. con conseguente nullita’ della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. A sostegno della censura assume che la sentenza e’ stata pronunciata nei confronti della SPI S.p.A., societa’ estintasi in data 30 maggio 2000 per effetto della fusione con la Sviluppo Italia S.p.A. la quale, nel costituirsi, aveva dichiarato di essere avente causa a titolo universale della SPI, notizia di cui la Corte territoriale non aveva tenuto conto.

Inoltre assume che la sentenza non aveva correttamente riportato le conclusioni dell’appellante, avendo riferito quelle contenute nell’atto d’appello, anziche’ quelle precisate dalla N. all’udienza del 22 giugno 2004, nella quale aveva dovuto estendere il gravame all’eccezione di carenza di legittimazione della SPA Sviluppo Italia in conseguenza della costituzione in giudizio di quest’ultima in luogo della SPI. Questo tema e’ stato trattato anche con il secondo motivo, mediante il quale la N. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonche’ del D.Lgs. 16 novembre 1991, n. 22;

omessa decisione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Punto nodale della censura e’ il rilievo che la Spa Sviluppo Italia non aveva dimostrato l’esistenza nel patrimonio della societa’ incorporata del preteso credito vantato nei confronti del N.S. alla data dell’incorporazione. Proprio a tale fine nelle conclusioni finali ella aveva chiesto che venissero svolte indagini contabili. D’altra parte il D.Lgs. menzionato aveva recepito una direttiva dell’Unione Europea introducendo nel nostro ordinamento istituti completamente nuovi in tema di fusione di societa’.

Le due censure, che si rivelano connesse e, quindi, si prestano alla trattazione congiunta, risultano infondate.

La stessa ricorrente da ripetutamente atto nel proprio ricorso che nel giudizio d’appello si costitui’ la Sviluppo Italia S.p.A., quale societa’ incorporante la SPI. S.p.A., e non quest’ultima. Ne consegue che l’indicazione nella sentenza impugnata come parte costituita dell’una anziche’ dell’altra societa’ costituisce un mero errore materiale, emendabile con la relativa procedura e non determina la nullita’ della sentenza impugnata. D’altra parte l’art. 110 c.p.c. stabilisce che quando una parte viene meno (sia per morte, sia per altra causa) il processo e’ proseguito da o nei confronti del successore universale, qualita’ certamente rivestita dalla societa’ Sviluppo Italia nei confronti della societa’ SPI. Sotto diverso profilo, e’ agevole rilevare che, accogliendo la tesi della ricorrente circa la “estinzione” della SPI S.p.A. in data 30 maggio 2000 (quindi nel corso del giudizio di primo grado), si perverrebbe alla conclusione che il giudizio d’appello (il cui atto introduttivo e’ stato notificato il 13 dicembre 2002) sarebbe stato da lei promosso nei confronti di soggetto non piu’ esistente, con le relative conseguenze.

L’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza non e’ causa di nullita’, ma puo’ solo rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronuncia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il Giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 15582 del 2007).

La considerazione che l’indicazione dell’una anziche’ dell’altra societa’ costituisca mero errore materiale induce ad escludere che l’incompleta indicazione delle conclusioni dell’appellante sia rilevante sotto tale profilo.

Altra questione e’ quella attinente all’eccezione relativa all’esistenza nel patrimonio della societa’ incorporata del preteso credito vantato nei confronti del N.S. alla data dell’incorporazione.

Sotto tale profilo appare rilevante la considerazione che detta fusione si era verificata antecedentemente alla emissione e pubblicazione della sentenza di primo grado.

L’art. 345 c.p.c., comma 2 stabilisce che nel giudizio d’appello non possono essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Quella sollevata dalla N. costituisce eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall’attore; pertanto, essa non e’ deducibile per la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato (Cass. n. 816 del 2009). Viceversa, la stessa ricorrente ammette di avere chiesto alla Corte di svolgere attivita’ istruttoria al fine di verificare quanto da essa eccepito e messo in dubbio.

Non induce a diversa statuizione la circostanza affermata dalla N. – di essere venuta a conoscenza della intervenuta fusione solo con la costituzione in giudizio dell’attuale resistente.

Infatti e’, comunque, tardiva un’eccezione sollevata non con l’atto di appello ma soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e, d’altra parte, l’avvenuta fusione della societa’ era accertabile prima della proposizione del gravame. Tuttavia la Corte non si esime dal rilevare che l’accertamento della sussistenza della perduranza del debito del N.S. costituiva proprio l’oggetto della causa e che il trasferimento alla Sviluppo Italia delle attivita’ e passivita’ facenti capo alla SPI e’ connaturato alla avvenuta incorporazione.

Quanto ai rilievi relativi alla fusione, e’ agevole rilevare che essi travalicano i limiti della controversia.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 1375 c.c. in materia di buona fede e di interpretazione dei contratti, nonche’ violazione degli artt. 1275 e 1372 c.c.;

incompleta o erronea motivazione su punti essenziali della controversia.

La pluralita’ delle censure ne compromette la necessaria specificita’. Con il motivo in esame vengono trattate le seguenti questioni: a) l’origine del credito della SPI; b) gli importi corrisposti da Metra Mezzi di Trasporto e da Mediocerdito alla SPI in relazione all’operazione di accollo con liberazione della Minerva e la sua insufficienza a estinguere il credito della SPI nei confronti del N.S.; c) la regolazione dei rapporti tra Fallimento Minerva, Mediocredito, SPI e Metra Mezzi; d) l’assenso (negato) del N.S. con effetto liberatorio alla operazioni di accollo e, comunque, la perduranza dell’obbligazione di garanzia.

Le asserite violazioni o false applicazioni (non meglio specificate come se si trattasse di sinonimi) sono ricollegate non ad enunciazione da parte della Corte territoriale di principi di diritto erronei, ma alla ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, sulla base di argomentazioni che rendono necessari esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, attivita’ riservate al giudice di merito e inibite al giudice di legittimita’.

L’unico tema consentito in questa sede e’ il riferimento all’art. 1275 c.c.. La ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, in caso di accollo le garanzie annesse al credito permangono solamente se colui che le ha prestate consente espressamente di mantenerle e aggiunge che non risulta che il proprio dante causa abbia mai manifestato tale volonta’.

Ma la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato che la SPI richiese al N.S. di dare il suo consenso all’accollo del credito principale da parte della Metra Trasporti e che il N. S. assenti’.

Inoltre la Corte territoriale ha esplicitato una seconda ratio decidendi – non censurata dalla ricorrente – asserendo che in realta’ l’appellata non aveva alcun onere di chiedere quel consenso per le due ragioni che sono state sintetizzate nella parte espositiva di questa sentenza.

Ne deriva l’infondatezza della censura.

Con il quarto motivo la N. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; erronea o mancata motivazione su un punto essenziale della controversia. Assume che il credito all’origine della controversia viene fatto derivare non dalla scrittura del 16 ottobre 1979, ma dal decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale e dalla successiva sentenza del Tribunale di Firenze, senza considerare la modifica del rapporto avvenuta per fatti successivi. Questi ultimi vengono indicati negli accordi intervenuti tra la SPI, il Mediocredito, La Metra Mezzi di Trasporto, il Fallimento Minerva e poi la Minerva.

In realta’ tali rapporti sono stati esplorati dalla sentenza che si e’ pronunciata in ordine agli effetti da essi riverberati sulla controversia. La censura rimane nel generico, implica accertamenti di fatto e non adduce argomentazioni idonee a contrastare la motivazione della sentenza.

Con il quinto motivo la N. lamenta violazione dell’art. 615 c.p.c. per non omesso esame della domanda risarcitoria avanzata con l’atto di opposizione coltivata nel corso del giudizio.

La censura presuppone, evidentemente, l’accoglimento delle precedenti, poiche’ la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto esaminate tale domanda solo dopo aver ritenuto fondata l’opposizione, e ne segue la sorte.

Pertanto il ricorso principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.500,00, di cui Euro 6.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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