Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4338 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11425/2018 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n.

172, presso lo studio dell’avvocato Galleano Sergio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Speranza Michele, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Stato

Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro

tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI, del 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/11/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO che ha chiesto di rimettere la

causa alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite e, in subordine,

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La signora D.R.A. chiedeva l’attribuzione dei benefici riservati ai superstiti delle vittime di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o di fatti delittuosi commessi da associazioni mafiose, previsti dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni, per la morte del padre, signor D.R.F., avvenuta a (OMISSIS), nel corso di una rapina compiuta dai signori C.P. e dai suoi complici, signori N.S., R.A. e L.D., componenti della “Banda C.”, presso l’agenzia n. (OMISSIS) del Banco di Napoli, durante la quale vi furono scontri a fuoco con la polizia che causarono il decesso anche di altre persone.

2.- Costoro furono giudicati dalla Corte d’assise di Milano responsabili dei reati di associazione a delinquere e di numerosi altri (furti pluriaggravati, rapine in concorso, sequestri, omicidi) compiuti tra il 1963 e il 1967 presso banche, gioiellerie e negozi, per i quali furono condannati alla pena dell’ergastolo (il L. alla pena di dodici anni).

3.- In sede amministrativa, il Ministero dell’interno rigettava l’istanza della signora D.R.A., ritenendo che l’evento in cui il D.R. aveva perso la vita non fosse inquadrabile nella fattispecie terroristica, stante l’assenza di finalità volte a sovvertire l’organizzazione dello Stato, nè in quella mafiosa, essendo il gruppo criminale facente capo al C. circoscritto ai soli componenti della banda.

4.- In sede giurisdizionale, il Tribunale di Napoli, in data 1 marzo 2018, ha rigettato la domanda, avendo escluso la natura terroristica delle azioni della “Banda C.”, consistite in atti criminali efferati e violenti diretti esclusivamente all’arricchimento dei componenti della banda, cui era estranea ogni finalità politica e ideologica, di destabilizzazione dell’apparato democratico statale e in tal senso rivoluzionaria.

5.- Avverso questa sentenza la D.R. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La richiesta del Procuratore genejalp e del ricorrente di rimessione alla pubblica udienza e alle Sezioni Unite non può essere accolta, non presentando il ricorso profili di particolare rilevanza nomofilattica.

2.- La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, come integrata dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 34, comma 3, che aveva ampliato la nozione di atti di terrorismo ricomprendendovi le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (primo motivo); violazione dell’art. 2 della Convenzione Onu di New York del 9 dicembre 1999, ratificata con L. 14 gennaio 2003, n. 7, per avere al fine di negare la natura terroristica dei reati della “Banda C.” dato impropriamente rilievo al mancato riscontro dell’utilizzo dei ricavati delle rapine per compiere ulteriori azioni terroristiche (secondo motivo); omesso esame di fatti assunti come decisivi, tra i quali la richiesta di riscatto del N., quale detenuto politico, da parte dell’organizzazione terroristica “(OMISSIS)” (terzo motivo); manifesta illogicità della motivazione che aveva negato la connotazione politico-ideologica del sodalizio criminale, travisando il senso delle dichiarazioni del C. circa la gestione dei proventi dell’organizzazione (quarto motivo).

3.- Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza del tribunale che avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello. La ricorrente ha replicato che la sentenza era ricorribile direttamente per cassazione, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, comma 2.

3.1.- L’eccezione di inammissibilità è fondata.

La L. n. 206 del 2004, avente ad oggetto “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, individua i presupposti e i termini di ammissibilità dello speciale procedimento giurisdizionale.

L’art. 11 recita: “Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell’invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all’impugnazione di cui all’art. 12, comma 2”.

Il successivo art. 12 detta la schematica disciplina del procedimento: “1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1, sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione”.

Nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (n. 17078 del 2011), è acquisito il principio secondo cui le suddette disposizioni hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all’effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Si tratta di un procedimento con “evidenti caratteri di spiccata eccezionalità” e “destinato ad operare solo temporaneamente, in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici in favore delle vittime del terrorismo così come aggiornata e integrata dalla citata L. n. 206 del 2004” (SU n. 17078 del 2011; sez. VI-L n. 1778 del 2016; sez. L. n. 2994 del 2011). Se ne ha conferma, oltre che nella limitata validità temporale della speciale regola impugnatoria creata, nella previsione di un termine di decadenza per la proposizione del giudizio che “deve essere instaurato entro il termine di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere, al di fuori di questa ipotesi, che la domanda debba essere fatta valere con le forme ordinarie attesa l’incompatibilità della procedura speciale con l’esigenza di accertare, nel giudizio, la dipendenza dell’infermità o del decesso dalla matrice terroristica” (Cass. sez. L n. 2994 del 2011).

Tanto premesso, il Ministero ha efficacemente osservato che “delle due l’una, o la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione di tale norma (l’art. 12 citato), e allora la causa andava instaurata nel termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 o (…) alla controversia in esame non è applicabile la suddetta norma e allora l’ordinario mezzo di impugnazione non poteva che essere l’appello”.

La ricorrente per giovarsi della previsione di impugnabilità per cassazione dell’ordinanza del tribunale invoca l’applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 12, ma a tal fine avrebbe dovuto rispettare il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione del giudizio (introdotto invece nel 2017). Altrimenti avrebbe dovuto introdurre un procedimento ordinario di cognizione, soggetto alle regole impugnatorie ordinarie, nel quale dimostrare la dipendenza della morte del D.R. da atti di terrorismo, se non previamente accertata con atti definitivi in sede giudiziaria, amministrativa o contabile (cfr. della L. n. 206 del 2004, art. 11), il che nella specie è contestato dal Ministero che ha richiamato la sentenza penale assolutoria degli imputati per l’omicidio del D.R. per insufficienza di prove.

Nè alla ricorrente gioverebbe invocare l’applicazione della L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 34, comma 3, che avrebbe ampliato la nozione di atti di terrorismo ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 206 del 2004, ciò confermando l’incompatibilità del procedimento speciale con l’esigenza di accertare, nel giudizio, la dipendenza del decesso da atti di terrorismo, quantomeno rispetto ai nuovi parametri valutativi introdotti, in tesi, dalla citata legge del 2007.

4.- L’impugnazione in esame proposta ad un giudice diverso da quello previsto dal codice di rito (la Corte d’appello) è dunque inammissibile.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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