Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4338 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.20/02/2017),  n. 4338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14915-2015 proposto da:

P.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

DE CESARIS giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., titolare della omonima ditta ” B.E. Elettropompe

Motori Irrigazione”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIUSEPPE FACCENDI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2015 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. proponeva nei confronti di B.E., titolare della ditta individuale ” B.E. – Elettropompe Motori Irrigazione”, domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall’incendio sviluppatosi nella corte interna ad un edificio in Grosseto, in uso alla predetta ditta.

La domanda risarcitoria veniva accolta dal Giudice di Pace di Grosseto mentre il Tribunale, in accoglimento dell’appello del Benelli, riformava la pronuncia di primo grado accogliendo l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta già dinanzi al Giudice di prime cure dall’appellante, sul rilievo che l’attore non aveva fornito indicazioni idonee a far comprendere il suo personale coinvolgimento nell’incendio.

Avverso la sentenza n. 242/2015 del Tribunale di Grosseto P.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su un solo motivo, cui ha resistito il B. con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

Non sono state depositate memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia genericamente, nella rubrica dello stesso, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, senza ricondurre la propria censura ad una delle ipotesi di vizio della sentenza censurabile per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c..

Dall’illustrazione del motivo, si evince che il P. contesta l’accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione attiva da parte del Tribunale, affermando che non possa neppure astrattamente ipotizzarsi una carenza di legittimazione processuale all’interno di una domanda volta al risarcimento del danno extracontrattuale, essendo tale categoria utilizzabile in relazione ai soli diritti relativi, esercitabili solo dal loro titolare, e non anche laddove sia prospettata la violazione di un diritto assoluto. Ad avviso del P., solo per i diritti relativi sarebbe possibile compiere un vaglio preliminare in merito alla titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata, al fine del riconoscimento della legittimazione ad agire quale presupposto necessario dell’istanza stessa di tutela giudiziale.

1.1. Il motivo, al di là della sua generica formulazione, è infondato.

Ed invero, anche in relazione all’azione di risarcimento della responsabilità civile può porsi la questione della legittimazione ad agire dell’attore, volta ad identificare se chi agisce sia astrattamente titolare di una situazione idonea ad essere lesa dall’altrui condotta lesiva (questione che si è posta, negli ultimi anni, a proposito della legittimazione degli enti esponenziali quali i consigli dell’ordine professionali o talune associazioni ad agire a tutela dell’onore degli appartenenti alla categoria: v., a proposito della legittimazione ad agire del Consiglio dell’Ordine dei Geometri, Cass. n. 10125 del 2011).

1.2. Inoltre, e più radicalmente, il ricorrente non coglie che il Giudice d’appello ha riformato la sentenza di condanna risarcitoria in suo favore rilevando come l’attore non avesse in alcun modo precisato nè provato la sua legittimazione, nè sotto il profilo processuale nè sotto quello sostanziale, ovvero non avesse minimamente precisato in virtù di quale rapporto con la situazione dannosa (incendio sviluppatosi nel cortile interno di un palazzo) lo stesso avesse potuto riportarne un danno non patrimoniale, evidenziando che il P. non aveva precisato nè provato “quale fosse la sua residenza o il suo domicilio nè se, inoltre, al momento dell’incendio si trovasse (quale che ne fosse il titolo) nel condominio suddetto”.

1.3. Sotto il profilo della carenza di una qualsiasi legittimazione sostanziale – che il ricorrente non ha mai chiarito e non enuncia neppure in questa sede, in cui ha genericamente indicato di abitare e risiedere nelle palazzine, antistanti alla predetta corte, di via Roma e di via Fiume, lasciando imprecisata, tranne i predetti generici riferimenti, l’individuazione della situazione, transeunte o duratura (quale il semplice passaggio all’interno dell’immobile al momento dell’incendio, o la stabile abitazione all’interno di uno degli appartamenti sovrastanti), che avrebbe esposto il P. ai fumi, alle esalazioni, agli odori dell’incendio provocandogli un non meglio precisato danno non patrimoniale – la sentenza di appello non è stata impugnata.

2. Il ricorso, anche in difetto di impugnazione dell’autonoma ratio decidendi appena richiamata, di per sè idonea a sostenere il decisum, va complessivamente rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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