Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4338 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 10/02/2022), n.4338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32381/2018 r.g. proposto da:

FARMACIA SAN LUIGI di T.C. e C. società in accomandita

semplice, (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore T.C., nonché ISP INIZIATIVE

SANITARIE PORRETTANE s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore S.R., rappresentate e difese, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Carlo

Berti, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Augusto Riboty

n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Barbara Cufari.

– ricorrenti –

contro

L.P., (cod. fisc. (OMISSIS)) e FARMACIA delle TERME del Dott.

P.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli

Avvocati Mauro Mazzuccato, e Livio Matassa, con i quali

elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giovanni Bettolo n. 17,

presso lo studio dell’Avvocato Claudio Montefalcone.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 22.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 4 gennaio 1982 L.P., quale associante, associò ISP INIZIATIVE SANITARIE PORRETTANE s.r.l., quale associata, alla sua impresa farmaceutica, con la previsione, tra le altre disposizioni negoziali, che ISP dovesse fornire un apporto pari al 95% del valore della farmacia, con partecipazione agli utili nella stessa misura e che vi fosse la successione nel contratto di associazione dell’eventuale acquirente della farmacia in caso di vendita da parte dell’associante, fatta salva la facoltà dell’associato di chiedere lo scioglimento del contratto ed il diritto di prelazione in favore del farmacista designato dallo stesso associato e che infine il valore dell’apporto da restituire a quest’ultimo, al momento dello scioglimento del contratto, fosse determinato sul valore commerciale dell’azienda farmaceutica stimato in quel momento, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

2. L’accordo predetto fu integrato con successive pattuizioni ed in particolare con quella datata 24 gennaio 1982 con la quale si stabilì che l’associante, a richiesta dell’associato, fosse “disponibile a trasferire la titolarità dell’intera farmacia… ad una società o ente di sua fiducia” (art. 3).

3. Con raccomandata datata 24 novembre 2000 il Dott. L., in vista della scadenza del contratto prevista per il 4.1.2002, comunicò il proprio recesso e con atto datato 8 novembre 2001 conferì la farmacia nella società Farmacia delle Terme s.r.l.

4. Incardinato sulla base della clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione giudizio arbitrale irrituale da parte di ISP, il Collegio arbitrale dichiarò, per quanto qui ancora di interesse, L. tenuto a restituire a ISP l’apporto ricevuto nella misura pari a Lire 997.500.000,con rivalutazione monetaria pari a Lire 2.047.500.000, oltre interessi legali, e a pagare a ISP, a titolo di percentuale sugli utili conseguiti dal 1.1.2001 al 4.1.2002, la somma di Lire 55.902.021.

5. Con atto di citazione notificato in data 9.11.2004 ISP e Farmacia San Luigi s.n.c. convennero innanzi al Tribunale di Bologna L. e Farmacia delle Terme s.a.s., esponendo che Isp aveva esercitato il diritto previsto dall’art. 3 dell’atto integrativo del 24.1.1982, da qualificarsi come opzione per persona da nominare, in favore di Farmacia San Luigi, e che, per effetto della stipulazione contratta in suo favore, Farmacia San Luigi aveva acquistato la proprietà dell’azienda farmaceutica e aveva pertanto diritto alla consegna della stessa in suo favore, invece illegittimamente detenuta da Farmacia delle Terme con conseguenti danni derivanti dall’alienazione dell’azienda a un terzo in mala fede e dalla mancata percezione degli utili successivi al 1.2.2002.

6. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2461 del 2011, ritenuta la natura irrituale dell’arbitrato, dichiarò improcedibili le domande proposte dalle società attrici ISP srl e Farmacia San Luigi s.n.c., ritenendo che le censure mosse al lodo arbitrale non integrassero le ipotesi previste dalla legge per l’invalidità del lodo arbitrale e che, premessa la qualificazione dell’accordo di cui al predetto art. 3 come contratto preliminare unilaterale a favore di terzi, alla Farmacia San Luigi fosse opponibile anche la stessa clausola compromissoria del contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 1413 c.c.) e che comunque il riconoscimento in sede arbitrale del rimborso all’associato dell’apporto conferito fosse impeditivo dell’attribuzione dell’alternativo diritto al trasferimento della farmacia.

7. Proposto gravame da parte di ISP s.r.l. e Farmacia San Luigi s.a.s. (già s.n.c.), la Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

8. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la tesi delle appellanti – secondo cui la clausola compromissoria non avrebbe potuto estendersi alla società San Luigi (che non l’aveva mai sottoscritta per accettazione) – era errata perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo risulta opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme; ha inoltre osservato che il collegio arbitrale non si era limitato a dichiararsi incompetente sulle domande dirette al trasferimento della farmacia (ciò in quanto i soggetti nei cui confronti tale pronuncia avrebbe dovuto operare non erano parti del giudizio arbitrale) ma aveva anche positivamente accolto la domanda alternativa sempre proposta da ISP di restituzione dell’apporto capitalistico conferito nell’associazione in partecipazione, con ciò riconoscendo un diritto del tutto incompatibile con la pretesa di trasferire la farmacia alla società Farmacia San Luigi; ha infine osservato – quanto alle doglianze proposte in riferimento al mancato accoglimento delle domande risarcitorie – che sulle stesse si erano già pronunciati gli arbitri che avevano motivatamente disatteso i dedotti profili di inadempimento del L., con la conseguente correttezza della decisione impugnata che aveva evidenziato l’impossibilità di esaminare direttamente il merito della questione, dovendosi fermare allo scrutinio sulla validità o meno del lodo, valutazione quest’ultima espressa in termini negativi; ha da ultimo evidenziato che la doglianza sulle spese era stata formulata in termini generici e comunque infondati, avendo il tribunale applicato il principio della soccombenza.

2. La sentenza, pubblicata il 22.8.2018, è stata impugnata da FARMACIA SAN LUIGI di T.C. e C. e ISP INIZIATIVE SANITARIE PORRETTANE s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui L.P. e FARMACIA delle TERME del Dott. P.L. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c., artt. 1324, 1331, 1362 e segg., artt. 1351, 1372, 1376, 2932, 1413 e segg. e art. 24 Cost. e comunque nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Le società ricorrenti sostengono che la clausola arbitrale contenuta nel contratto di associazione in partecipazione del 4.1.1982 (sottoscritto dal L. e dalla ISP) non si estenderebbe all’atto integrativo del 24.1.1982 (dagli stessi sottoscritto) né comunque all’atto del 29.12.2001 con il quale la società ISP designò la società Farmacia San Luigi quale terzo beneficiario del trasferimento della farmacia, sul rilievo che la società Farmacia San Luigi non sarebbe stata parte del contratto intercorso tra il L. e ISP, né della convezione arbitrale che pertanto non le sarebbe stata in alcun modo opponibile, così come non le sarebbe opponibile la pronunzia resa dal collegio arbitrale e contenuta nel lodo irrituale qui impugnato.

1.1 Il motivo è infondato.

1.1.1 Occorre in primo luogo chiarire che il denunciato vizio di omessa pronuncia è infondato posto che la corte di merito ha specificatamente preso in esame ed espressamente deciso le questioni sollevate dalle società ricorrenti. Sul punto è necessario ricordare che, per costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione ai sensi e nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura solo allorquando manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. anche Cass. n. 5730/2020; v. anche Cass. 3388/2005).

1.1.2 Per il resto le doglianze proposte non sono condivisibili.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cui anche questo Collegio aderisce con convinzione), la clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13474 del 10/10/2000; v. anche Cass. n. 2384 del 1997).

A tale criterio, che attiene alla problematica relativa alla trasmissione al beneficiario del contratto a favore di terzo della titolarità del rapporto compromissorio quale componente del rapporto scaturente dal contratto originario, e quindi della soggezione della parte subentrata nella posizione contrattuale sostanziale alle eccezioni processuali derivanti dalla convenzione compromissoria, risulta conforme la censurata decisione. E sull’applicazione di tale criterio non esplica interferenza il diverso principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto a cui essa inerisce, che, attualmente sancito normativamente dall’art. 808 c.p.c., quale modificato con la L. 5 gennaio 1994, art. 3, comporta che la validità della clausola compromissoria debba essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto nel quale è testualmente inserita, con l’effetto di estendere la cognizione del giudice arbitrale, investito mediante clausola in se stessa valida, alle questioni attinenti all’eventuale contestazione della validità del contratto di riferimento (cfr. anche, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11261 del 27/05/2005).

A ciò va aggiunto che non può certo ritenersi che la legittimazione del terzo, e cioè della società Farmacia San Luigi, derivi, nella specie, dal solo atto integrativo del 24.1.1982, che, in quanto per l’appunto integrativo, trova causa nello stesso atto di associazione in partecipazione del 4.1.1982, contenente la clausola compromissoria di cui si discute.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 1286 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., e comunque nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 99 e 112, sempre codice di rito, sostenendo che la decisione arbitrale non avrebbe precluso la possibilità per la società Farmacia San Luigi di ottenere il trasferimento della farmacia. Più in particolare, le ricorrenti sostengono che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che le statuizioni del lodo arbitrale non sarebbero state opponibili alla Farmacia San Luigi e, dall’altro, che le domande proposte da ISP in sede arbitrale non sarebbero state formulate in modo alternativo ma subordinato, nel senso di esprimere la scelta di ISP di preferire la soluzione comportante il trasferimento della farmacia in favore della società San Luigi rispetto a quella, per l’appunto solo subordinata, di conseguire l’apporto capitalistico rivalutato.

2.1 Anche la seconda censura non merita accoglimento.

2.1.1 Quanto al vizio di omessa pronuncia varrà richiamare quanto già osservato in riferimento al primo motivo di censura, con il conseguente epilogo di infondatezza della relativa censura già sopra decretato.

2.1.2 Nel resto le doglianze si presentano infondate già solo nella loro prospettazione posto che dalla lettura della narrativa del ricorso introduttivo (cfr. pagg. 5-6) si scopre che, in sede arbitrale, ISP formulò – tutte in via principale – tanto la richiesta di restituzione di apporto capitalistico quanto la richiesta di trasferimento della farmacia in favore della società San Luigi, con ciò evidenziandosi la proposizione di due richieste tra loro alternative, senza graduazione dell’una rispetto all’altra e senza che gli arbitri fossero vincolati ad esaminarle secondo uno specifico ordine di priorità.

Ne consegue che la censura, proposta dalle ricorrenti come violazione e falsa applicazione dell’art. 1286 c.c., neanche coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata che ha escluso la dedotta violazione imputata alla decisione arbitrale perché quest’ultima conforme alla modalità procedimentale di presentazione delle domande sopra ricordate e di decisione sulle stesse.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., artt. 1372 e 1351 c.c., nonché dell’art. 24 Cost. e artt. 1,99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si dolgono le società ricorrenti del mancato accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte dalla società Farmacia San Luigi, domande invece ritenute tutte improcedibili essendo state oggetto del lodo e ricadendo dunque tutte nell’ambito della clausola compromissoria

3.1 Anche la terza doglianza, così proposta, è infondata.

3.1.1 Sul vizio di omessa pronuncia non può che ripetersi quanto già sopra chiarito.

3.1.2 Nel resto le ricorrenti propongono doglianze in parte sovrapponibili con le censure proposte con il primo motivo di ricorso, già sopra dichiarato infondato, posto che lamentano l’erroneità della decisione sull’improcedibilità delle domande risarcitoirie in quanto rese omettendo di considerare la circostanza della pretesa inopponibilità della clausola compromissoria e della decisione arbitrale alla società San Luigi in quanto atto reso inter alios.

Sul punto possono pertanto richiamarsi le considerazioni sopra svolte quanto all’opponibilità della clausola compromissoria anche al terzo beneficiario della stipulazione in suo favore, secondo lo schema del contratto in favore di terzo.

Generiche e dunque irricevibili, in quanto non illustrano l’effettivo contenuto della doglianza, devono ritenersi le censure proposte in riferimento alla dedotta violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1351 c.c..

4. Con il quarto mezzo si denuncia l’erroneità della decisione impugnata in ordine alla condanna alle spese di lite, con violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 5 e 6 (applicabile ratione temporis), sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si osserva che i giudici del merito avrebbero dovuto per lo meno compensare le spese di lite in considerazione della complessità delle questioni trattate e del comportamento anche processuale della controparte vittoriosa e si evidenzia comunque l’eccessività della somma liquidata.

4.1 La doglianza è inammissibile.

Si richiede, cioè, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge ex art. 91 c.p.c., una rivalutazione del merito della decisione sulla regolamentazione – anche quantitativa – delle spese di lite, con ciò avanzando doglianze non ricevibili nel giudizio di legittimità.

Senza contare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; n. 8421 del 2017).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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