Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4337 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4337 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20565-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.E.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
nonche’ per ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. OLIVETTI,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2013
3788

STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA
VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti contro

MUSARO’ LUCIANO;

Data pubblicazione: 24/02/2014

- intimato –

Nonché da:
SCHIATTINO MARIA ASSUNTA SCHMSS51L48F221W, DE LUCA
IMMACOLATA

DLCMCL20T48G136N,

MSRNGL60B18G136M,

MUSARO’

MUSARO’

ANGELO

FABIO MSRFBA78M23L419N,

qualità di eredi di MUSARO’ LUCIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso
lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO, giusta delega
in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

MIN1gTRO

ISTRUZIONE

UNTvERSITA’

RICERCA

C.E,

80185250588, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A OLIVETTI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1063/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 25/05/2009 r.g.n. 2187/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

MUSARO’ GIANPIERO MSRGPR77B25L419V, tutti nella

R.G. 20565/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 25-5-2009 la Corte d’Appello di Lecce,
riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce del 10-5-

confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Tecnico Commerciale
“A.Olivetti”, dichiarava il diritto dell’appellante a vedersi determinata la
retribuzione all’interno della posizione economica del profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi” (DSGA) sulla base
dell’anzianità maturata alla data del 24-7-2003, comprensiva dei servizi preruolo e di quelli prestati in qualifica inferiore e condannava il Ministero al
pagamento delle differenze retributive tra quanto come sopra dovuto (ai sensi
dell’art. 142 del ceni 24-7-2003 che richiama l’art. 66 del ceni 4-8-1995) e
quanto corrisposto, a decorrere dalla detta data, con gli interessi legali dal
giorno di maturazione di ciascun diritto, oltre al pagamento delle spese del
doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ed il citato Istituto Tecnico Commerciale hanno proposto ricorso con
un unico motivo.
Gli eredi del Musarò, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso
ed hanno proposto ricorso incidentale con un unico motivo chiedendo il
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati
anteriormente al 1-9-2000, data di inquadramento nell’area D2 con il profilo di
DSGA.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
1

2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Luciano Musarò nei

Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con l’unico motivo del ricorso principale, il
Ministero ed il nominato Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 66 comma 6 del ceni 4-8-1995, degli artt. 34 e 48 del ceni 26-9-1999,

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in sostanza deducono che le parti in sede di
contrattazione collettiva hanno inteso compiutamente disciplinare il
trattamento economico spettante ai lavoratori transitati nel nuovo profilo per
effetto della prima applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99 e hanno deciso di
usare il meccanismo della temporizzazione quale criterio attraverso il quale
ciascuno avrebbe dovuto essere collocato nelle varie posizioni economiche in
cui il profilo era destinato ad articolarsi, per cui a tali lavoratori non può essere
applicata la vecchia disciplina.
Il detto ricorso principale è fondato e va accolto in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ripetutamente affermato che
“in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del
CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo
biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4
agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL
Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del
personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL
24 luglio 2003.” (v. Cass. 1-3-2010 n. 4885, nonché, fra le altre, Cass. 2.12.10
2

degli artt. 8 e 19 del ceni 15-3-2001 e degli artt. 87 e 142 del ceni 24-7-2003, in

n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912 – 24913 – 24914, Cass. 24.2.11 n. 4805. ord.
N. 4508/2011, ord. n. 21208/2012).
Tale specifica norma, di cui all’art. 8 del ccnl citato, come è stato più volte
affermato, regola, infatti, “il trattamento economico spettante dal 1° settembre

servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi
dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per
il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica
superiore”, sia perché “non è configurabile alcun contrasto con le norme
imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 212-2010 n. 24431, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass.
23-6-2011 n. 13869), sia per la “specificità della situazione regolata che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (v. fra le altre
Cass. 16213/2011, Cass. 20665/2011, nonché, da ultimo, varie ordinanze di
manifesta fondatezza dei ricorsi del Ministero – v. fra le altre Cass. ord. n.ri
20651/2012, 21208/2012, 2587/2013, 2589/2013 – e infondatezza del ricorso
dei lavoratori — v. fra le altre Cass. 19785/2012, 20168/2012, 20624/2012,
22865/2012, 23224/2012, 2590/2013, 2271/2013).
Il ricorso del Ministero va pertanto accolto, così risultando assorbito
l’esame del ricorso incidentale, in quanto, alla stregua dei principi sopra
richiamati, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto integrale della domanda introduttiva del
Musarò.
3

2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei

Infine, mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti,
in considerazione della novità, all’epoca, delle questioni controverse, le spese
del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda introduttiva del Musarò, compensa le spese dei gradi di merito e
condanna gli eredi del Musarò al pagamento, in favore dei ricorrenti principali,
delle spese di legittimità liquidate i4euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Roma 19 dicembre 2013

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il

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