Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4337 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 305, presso lo studio dell’avvocato

DE DONATO ANDREA, che lo rappresenta e difende con delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., M.G.;

– intimati –

e contro

R.S.;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 516/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa l’8/06/2004; depositata il 13/10/2004; R.G.N.813/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per attività

dell’opposizione, cassazione senza rinvio; compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 1369/95 il Presidente del tribunale di Salerno ha ingiunto a R.S. il pagamento della somma di L. 292.041.665 in favore di T.E..

Atteso che il debitore, nonostante l’intimatogli precetto, non aveva provveduto al pagamento della somma portata dal ricordato decreto, il T.E. con atto 10 gennaio 1996 premesse che il proprio debitore R. era, a sua volta, creditore – quanto a L. 89.300.000 – di G.L. ha proceduto a pignoramento presso terzi e convenuto il R. nonchè il G. innanzi al giudice dell’esecuzione competente ex art. 547 c.p.c..

Rimesse le parti innanzi al tribunale di Salerno competente all’accertamento dell’obbligo del terzo, l’adito tribunale, con sentenza n. 504 del 2000 – passata in cosa giudicata l’8 maggio 2001 – ha dichiarato la sussistenza di un debito di L. 89.300.000 di G.L. nei confronti di R.S. e con istanza 24 settembre 2001 il T. ha chiesto la fissazione di udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e nel corso di questa ha sollecitato la assegnazione della somma accertata.

Costituitosi in giudizio il terzo pignorato G.L. quest’ultimo ha eccepito la avvenuta estinzione del processo, per tardività della riassunzione, nonchè la nullità del pignoramento contestando nel merito ogni posizione debitoria.

Con ordinanza 24 maggio 2002 il giudice della esecuzione, ritenuta la tempestività della riassunzione, rilevato che le eccezioni proposte dal terzo dovevano ritenersi inammissibili, concretandosi in una opposizione all’esecuzione non consentita al terzo, e che lo stesso, comunque, non era neppure legittimato a eccepire vizi del titolo esecutivo, ha assegnato al T. la somma di Euro 151.010,40 a valere sul debito del terzo pignorato e pari a Euro 49.119,50.

Con atto 10 ottobre 2002 il G. ha proposto appello, avverso la ricordata ordinanza, insistendo nella dedotta invalidità del pignoramento e chiedendo fosse dichiarata la nullità della ordinanza di assegnazione.

In caso di ritenuta validità della assegnazione della somma – eccepiva ancora l’appellante – doveva riconoscersi a esso concludente il diritto a ripetere la somma pignorata.

Costituitosi in giudizio anche in grado di appello il T. ha eccepito la inammissibilità dell’appello, rilevando la impossibilità per il terzo di proporre opposizione alla esecuzione e facendo – comunque – nel merito, presente la infondatezza delle censure svolte da controparte.

Con sentenza 8 giugno – 13 ottobre 2004 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello del G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 13 dicembre 2004 ha proposto ricorso con atto 28 gennaio 2005 e date successive G.L., affidato a un unico, complesso motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giusta la testuale previsione di cui all’art. 370 c.p.c. la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabiliti per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale comma 1.

Al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile comma 2.

Deriva, da quanto precede, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che è precluso, nella specie, all’avv. M.G., pur presente in udienza, di partecipare alla discussione.

Nella specie, infatti, è mancata – totalmente – la proposizione di un controricorso a norma dell’art. 370 c.p.c., eventualmente notificato oltre i termini di legge, e tale da abilitare il predetto a partecipare alla discussione orale.

In particolare, in totale dispregio della regola posta dall’art. 83 c.p.c., comma 3, è stata prodotta, al fine di legittimare detta discussione, una procura ad litem rilasciata al predetto professionista dalla parte intimata con sottoscrizione del conferente T. autenticata dallo stesso professionista, spillata alla copia del ricorso notificato, assolutamente inidonea allo scopo.

E’ sufficiente, al riguardo, considerare che nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione la procura al difensore può essere rilasciata alternativamente o a margine del ricorso (da parte dello stesso ricorrente) o del controricorso (da parte del contro ricorrente) e, in questo caso l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore, o con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non si dubita al riguardo – infatti – che nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto si ritiene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal citato art. 83 c.p.c., comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. 5 giugno 2007, n. 13086, nonchè Cass. 30 luglio 2007, n. 16862, che ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale essendo stata apposta detta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso principale).

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione – e di ritenere, di conseguenza, il nominato avv. M. abilitato a partecipare alla discussione nell’interesse della parte intimata – è la nuova formulazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3 quale risultante con decorrenza dal 4 luglio 2009, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45.

Da un lato, infatti, salva diversa espressa previsione, le disposizioni della L. n. 69 del 2009 che modificano il codice di procedura civile – giusta la testuale previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 – “si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore”, cioè ai giudizi instaurati, in primo grado, successivamente al 4 luglio 2009.

In secondo luogo, anche a prescindere dal pur assorbente rilievo che precede si osserva che il nuovo art. 83 c.p.c., comma 3, consente che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore solo nel caso non ricorrente nella specie di “memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”.

2. Accertato che il gravame del G. era stato ritualmente notificato anche al debitore principale R., i giudici di appello hanno – in limine – dichiarato ammissibile l’appello, proposto dal G., avverso l’ordinanza di assegnazione.

Con tale ordinanza – hanno osservato i giudici di appello – il giudice dell’esecuzione non si era limitato a assegnare il credito accertato in favore del R. e a carico del G. ma si era pronunziato sulla inammissibilità delle eccezioni proposte dal terzo nonchè sulla invocata nullità del pignoramento, con ciò dando luogo a una pronunzia di merito.

3. Osserva – ex officio – la Corte che erroneamente è stata affermata, dal giudice a quo, la natura di sentenza della ordinanza di assegnazione del credito di cui si discute.

Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una risalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice – l’ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti, si configura essa stessa come atto esecutivo.

La stessa, di conseguenza mai soggetta al ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa.

Eccezionalmente la stessa può essere impugnata con l’appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore (Cass. 22 giugno 14574 2007, n. 14574; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2745; Cass. 16 maggio 2005, n. 10180; Cass. 23 aprile 2003, n. 6432; Cass. 29 gennaio 1999 n. 796, tra le tantissime).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie è agevole osservare che l’ordinanza del tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, ben lungi dal contenere una pronunzia di merito, come tale suscettibile di appello, si è limitata a assegnare il credito accertato in favore del R. e a carico del G..

Quel giudice, infatti, “ritenuto che le eccezioni e deduzioni sollevata dal terzo sig. G.L., a mezzo di procuratore legalmente esercente…e formalizzate sia nel verbale di causa che nelle note difensive autorizzate di cui in atti, non possano ritenersi accoglibili per inammissibilità delle stesse, stante il principio di diritto, ormai consolidato in giurisdizione, secondo il quale al terzo è preclusa la possibilità proporre opposizione all’esecuzione e di muovere contestazioni o eccezioni in ordine alla assoggettabilità o meno ad esecuzione del credito per cui si agisce;

ricordato che.. che il terzo pignorato non è legittimato a eccepire ulteriori ed eventuali vizi del titolo esecutivo, potendo essere dedotti soltanto dal debitore; qualificati, quindi, in questa sede, irrilevanti tutti gli eventuali vincoli non fatti valere direttamente dalla parte esecutata; rilevata l’assenza di cause di prelazione;

rilevata altresì la non rilevabilità di ufficio della nullità del pignoramento di cui trattasi in quanto tale nullità può essere dedotta e fatta valere soltanto da debitore e con la formalizzazione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.” ha disposto l’assegnazione del credito.

In realtà un tale provvedimento, conclusivo del procedimento di opposizione, era censurabile – dal G., le cui eccezioni e deduzioni sono state dichiarate inammissibili – con opposizione agli atti esecutivi innanzi allo stesso giudice che l’aveva pronunciato, nei termini del caso (art. 617 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis) e non – certamente – come anticipato, con appello, atteso che il giudice dell’esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo.

Non essendo stata rilevata dal giudice a quo l’inammissibilità dell’appello è onere di questa Corte rilevarlo d’ufficio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da G. L. avverso l’ordinanza di assegnazione 23 maggio 2002.

Nulla sulle spese di lite.

PQM

LA CORTE Pronunciando sul ricorso dichiara inammissibile l’appello proposto da G.L. avverso l’ordinanza di assegnazione 23 maggio 2002 del tribunale di SalerNo, sezione distaccata di Montecorvino Rovella.

Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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