Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4336 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4336 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 389-2008 proposto da:
MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80213330584, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2013
3614

contro

MARCHESI AROLDO, COMUNE DI CASTIGLION DEL LAGO;
– intimati nonchè contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, POLLI

4,

notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

e sul ricorso 3960-2008 proposto da:
MARCHESI AROLDO C.F. MCRRLD34E13L466D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale – contro

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80213330584, – I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, COMUNE DI
CASTIGLION DEL LAGO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 537/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 24/08/2007 R.G.N. 1167/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

ì -r(tA

CLEMENTINA, fTEta delega in calce alla copia

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale condizionato.

Fatto e diritto

Aroldo Marchesi, già riconosciuto invalido al 100% ed in esito a visita medica di
revisione all’80%, adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il suo stato di totale
invalidità a decorrere dalla data della revisione .I1 giudice di primo grado accoglieva la
domanda, condannava l’INPS all’erogazione della prestazione revocata ed il Ministero

d’ufficio.
La sentenza era impugnata dal Ministero dell’economia e delle finanze che sul rilievo
della esclusiva legittimazione passiva dell’INPS deduceva l’errore del giudice di primo
grado per avere posto a carico di esso appellante le spese di lite e della consulenza
d’ufficio.
La Corte di appello di Perugia respingeva il gravame e condannava il Ministero alla
rifusione al Marchesi delle spese del giudizio di appello. Osservava la Corte territoriale
cheì essendo il ricorso di primo grado stato depositato in epoca successiva all’entrata in
vigore del d.l. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge n.326 del 2003,
trovava applicazione il disposto dell’art. 42, comma 1, d.l. cit. il quale stabiliva
espressamente che nei giudizi concernenti, tra l’altro, l’invalidità civile, il Ministero
dell’economia e delle finanze era litisconsorte necessario, riconoscendogli altresì le
facoltà indicate nel secondo comma dell’art. 194 cod. proc. civ. . La partecipazione al
giudizio era imposta con riferimento al controllo della sussistenza del requisito sanitario
prescritto dalla legge ai fini della concessione della prestazione richiesta. In conseguenza
il Ministero, pur non potendo essere destinatario di una pronuncia di accertamento e/o
di condanna al pagamento della prestazione, assumeva la veste di parte del processo “a
tutti gli effetti” e quindi anche in relazione al pagamento delle spese di lite. Inoltre,
essendo l’oggetto del giudizio costituito dalla verifica di legittimità della revisione della
percentuale di invalidità, sussisteva la legittimazione esclusiva del Ministero quale autore
dell’atto pregiudizievole.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’economia il quale,
premessa la inidoneità della notifica della sentenza — in data 8.10.2007- a determinare la

1

dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica

decorrenza del termine breve di impugnazione, ha chiesto la cassazione della decisione
sulla base di due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1,
d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003 sostenendo in sintesi che, in base alla
norma sopra richiamata, la legittimazione passiva di esso Ministero dell’economia e delle

medica provinciale del Ministero e non anche quando, come nel caso di specie, la
revisione era avvenuta ad opera della Commissione medica della Asl .
Con il secondo motivo deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc.
civ. , ha censurato la statuizione di condanna alle spese di secondo grado in favore del
Marchesi . Premesso che il principio della soccombenza presuppone l’esistenza di due
parti portatrici di interessi contrapposti, ricordato che l’accertamento della minore
percentuale di invalidità era stato effettuato dalla Commissione medica della Asl , il
Ministero ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie la sua partecipazione alla causa
non era avvenuta quale controdeduttore rispetto alle pretese sostanziali dedotte in
giudizio bensì unicamente per verificare la correttezza dell’accertamento delle operazioni
peritali . Il gravame proposto nell’interesse dell’Amministrazione Statale era inteso alla
rideterminazione del carico delle spese fra esso Ministero e l’INPS materia alla quale il
Marchesi era estraneo e rispetto alla quale non aveva alcuno specifico interesse a
contraddire.
Aroldo Marchesi ha resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale
subordinato con il quale ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di
lite e di ctu.
L’INPS ha depositato delega.
Il Marchesi ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi , principale e incidentale.
Il ricorso principale è tardivo in quanto depositato oltre il termine prescritto dall’art. 325
comma 2, cod. proc. civ. .

2

finanze sussisteva solo nell’ipotesi di visita di revisione operata dalla Commissione

• Va infatti disattesa la deduzione della parte ricorrente che ha sostenuto la nullità della
notifica della sentenza di secondo grado sul rilievo che in base all’art. 11 , comma 3, r.d.
n. 1611 del 1933 la stessa doveva essere effettuata direttamente all’Amministrazione
presso l’Avvocatura generale mentre nel caso di specie era stato indicato come
destinatario un Avvocato dello Stato.

“Avv. Ugo Adorno, ‘

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