Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4336 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato VECCHI
MARIA CARLA giusta procura speciale del Dott. Notaio ALBERTO
VLADIMIRO CAPASSO in ROMA 21/1/2009, rep. n. 77615, 9010 che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LA BARBERA MARIA
CRISTINA, CELLI ALDO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ZENETUR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
Z.U., V.F., B.M., G.
F. (OMISSIS), M.R., ALIA & C. S.R.L. in
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. B.
E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8,
presso lo studio dell’avvocato PAGANI MARCO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAGLIUCA COSTANTINO; BANCA SICILIA
SPA (OMISSIS) nella qualita’ di Responsabile dell’Ufficio
Recupero Crediti Dott. D.R.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARINONI MARINA giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 365/2004 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,
emessa il 29/5/2004, R.G.N. 28/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
07/01/2010 dal Consigliere Dott. PETTI GIOVANNI BATTISTA;
udito l’Avvocato MARIA CARLA VECCHI;
udito l’Avvocato MAURIZIO CALO’ per delega dell’Avvocato MARCO
PAGANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14 settembre 2001 C.R. adiva il Tribunale di Tempio opponendosi alla esecuzione n. 65 del 1997 nella quale il Giudice della esecuzione, fissata la vendita dei beni pignorati ad esso opponente, aveva disposto il trasferimento degli stessi agli aggiudicatari all’incanto. Il C. chiedeva lo accertamento della nullita’ della procedura con ordine agli aggiudicatari di restituire gli immobili o il controvalore degli stessi.
Si costituiva il Banco di Sicilia ed eccepiva la cessata materia del contendere in relazione a transazione con il C., deduceva altresi’ la tardivita’ della opposizione da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi. Analoga posizione assumevano gli opposti costituiti ( G.F. e piu’, unitariamente costituiti) i quali deducevano la tardivita’ della opposizione agli atti esecutivi ed in via subordinata agivano in rivalsa verso la Banca.
2. Il Tribunale di Tempio ha dichiarato la contumacia dell’aggiudicatario A.E. e con sentenza del 29 maggio 2004 ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’opposizione condannando l’opponente alle spese (vedi ampius in dispositivo).
3. Contro la decisione ricorre C.R. deducendo quattro motivi;
resistono il Banco di Sicilia ed gli aggiudicatari G.F. e piu’ con controricorso.
Questa Corte con ordinanza del 23 gennaio 2009 ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.E. con termine di 60 giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Nella udienza odierna (7 gennaio 2010) la difesa del C.R. ha prodotto atto di integrazione notificato il 9 marzo 2009, ma non depositato nel termine di 20 giorni ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi di ufficio la improcedibilita’ del ricorso ai sensi dello art. 371 bis c.p.c., essendo tardivo il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, come risulta per tabulas.
Le ragioni di improcedibilita’ prevalgono su quelle di inammissibilita’ sollevate in controricorso dal Banco di Sicilia e argomentate correttamente dal Tribunale di Tempio. Non puo’ dunque procedersi all’esame dei motivi per la preclusione processuale.
Al rigetto segue la condanna del C.R. a rifondere alle parti costituite Banca di Sicilia e gruppo G.F. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso di C.R. e lo condanna a rifondere al Banco di Sicilia ed al gruppo G.F., Zanetur s.r.l., V.F., B.M., unitariamente rappresentati e difesi, rispettivamente la somma di Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010