Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4336 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2199-2015 proposto da:

N.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO

SPARANO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DELLA SPEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1402/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 29/10/2014 e depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato Vincenzo Sparano, per il ricorrente, che si riporta

al ricorso.

Fatto

RITENUTO UN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1.: N.R.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova pubblicata il 7-11-14 che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni da lui proposta nei confronti del Comune della Spezia.

L’intimato non si è difeso.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c. come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia “violazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie”.

Nel corpo del motivo denunzia violazione dell’art. 2051 c.c. ed errata ed illogica interpretazione del medesimo articolo.

3. Il motivo è inammissibile.

In realtà, pur facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con l’esame di tutte le risultanze istruttorie.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7-11-2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Si propone pertanto l’inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata alle parti. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il collegio riunito in camera di consiglio condivide le ragioni in fatto e diritto esposte nella relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese per l’assenza dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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