Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4335 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 4335 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA
SENTENZA
sul ricorso 1369-2009 proposto da:
ADDEO
LELIO
DDCBGI64P24C717F,
DDALLE66B05F8391,
AGOSTA
RITA
ADDUCI
BIAGIO
GSTRTI50D47H501R,
ALESSANDRELLI ALESSANDRA LSSLSN69A61H501R, ALVINO
MARIO LVNMRA44P12A509R,AMATI ROSALBA NTALRB41M49L117M,
AMICUCCI LAURA MCCLRA62R44H501Y, ANGELINI RAFFAELLA
2013
3546
NGLRFL53P65H501Z, ANSELMI CARMELO DEMETRIO
NSLCML53A22D704W, BENEDETTI ENRICA BNDNRC47R44L014Y,
BERGER MONICA BRGMNC60L67H501Y, BERNARDI MARIA LUISA
BRNMLS68E48A783C, BERTOLAMI EDOARDO BRTDRD38P16L431Y,
BIANCHINI ALIDA MARIA BNCLMR47P47043P, BIONDI VALTER
Data pubblicazione: 24/02/2014
BNVTR49B12H501P, BONACCORSO LUIGI BNCLGU6OL23F839K,
CAIANIELLO MARIA CNLMRA51R47F839D, CALVITTO LIBERO
CLVLBR67T16H926V, CAMPAGNA MARIA CMPMRA53T62Z614B,
CAMPAGNANO MAURA CMPMRA55E55H501B, CANDREVA MICHELE
CNDMHL60R13I895C, CAPOZ IO ANNA CPZNNA49H48H501Y,
ANGELO
CRNNGL53D04H501D,
CARROZZI
SIMONA
CRRSMN47T54D493V, CARUSO ANDREA CRSNDR49A23C351J,
CASSARINO CARLA CSSCRL55L53H501G, CATALANI ANTONIETTA
CTLNNT42D59D810S, CATALDI VALERIA CTLVLR70P55L049D,
CECCHI GIANNA CCCGNN49P49H501N, CELI ZULLO GIOVANNA
CLZGNN52C44F158K, CERSA ANNARITA CRSNRT61M47H501T,
CHERUBINI MARIA CHRMRA46B59H501X, CINTIOLI GIULIANA
CNTGLN48C71C251S, CIOCARI MARIA PIA CRRMRP43M58E908S,
– CIRELLI BARBARA CRLBBR56L49H501I , CORELLI VANDA
CRLVND56P67D440C, CORTESE GIUSEPPINA CRTGPP38T41L182N,
D’ALESSIO LOREDANA DLSLDN62H55H501D, D’ANDREA PAOLA
DNDPLA60A71H501L, DANELLA MARINA DNLMRN58L52G838J,
D’ANGELO MARIA TERESA DNGMTR44A53H501U, DE CAPUA
MARINA DCPMRN51B61H501H, DE PIANO RAFFAELLA
DPNRFL64C42F839I , DE RIENZO VITO DRNVTI39A01H501U,
DESSI GIORGIA DSSGRG70M59H501R, DI LORENZO ANTONIO
DLRNTN56D13H501Q, DI PIETRO MARCO DPTMRC62C14H501G, DI
RICO VALERIA DRCVLR67D64C632K, DI RIENZO MICHELE
DRNMHL59S20F839N, DI VITTORIO ELI DE DVTLDE51B47H501P,
DIANA LUCIANO DNLCN57B22H501L, DONATO ANTONELLA
DNTNNL69R71H501H, D’OVIDIO ROBERTO DVDRRT67E17H501S ,
CARONE
D’ UBALDI
STEFANO
DBLSEN64L26H501M,
D’ URSO
MARIA
DRSMRA62A58G187Z, ELEMENTI MARIA LMNMRA49T54L243Z ,
FAGRELLI GIOVANNI FGRGNN65C04H501Q, FANELLI CRISTINA
FNLCST64D47H501A, FANTONI GLORIA ENTGLR42A43H501G,
FARINA ROSALBA FRNRLB55P65G098R, FEOLE MARIA CATERINA
FERRINI ANTONELLA FRRNNL56D65H501R, FESTA ALBINO
FSTLBN45C07A489N, FIORE GIANCARLO FRIGCR67B14H501H,
FOGLIETTA STEFANIA FGLSEN53D62H501R, FRAGIACOMO MARIA
GIOVANNA FRGMGV51P65H501T, FRANCHI ANLESSANDRA
FRNLSN50P48H501P, FRANCIOSI MAURO FRNMRA47D3OH501N,
FRAZZETTO ROBERTA FRZRRT65T66H501Q, GAETA ROSALIA
GTARSL55C52A509M, GALAZZO GABRIELLA GLZGRL59S43M088D,
GALLI LUCIANA GLLLCN43C52H501Z, GALLINA CATERINA
GLLCRN66L70H501C, GALLO GABRIELE GLLGRL66B08H501L,
GARGAGLIA PIETRO GRGPTR46S07H501B, GERINI MARIA PIA
GRNMRP59C42H501N, GERVASIO ALDO GRVLDA53L03H501D,
GILARDI
ROBERTO
GORI
GLRMRT61TO3H501F,
SILVANA
GROSVN47C54H501I , GUERRIERO FRANCESCO
GRRENC68L15H501Y, GUGLIELMI MONICA GGLMNC67R63H501S,
GULLO MARIA GLLMRA46D69A841S, (LA MANNA FRANCESCO
LMNENC74R3OH501M, LA MANNA GIANFRANCO
LMNGFR46R24H501W,
LMNGLC72M01H501B, quali
LA
eredi
MANNA
GIANLUCA
di
CAMILLETTI
GIUSEPPINA) , LA ROCCA ANNA LRCMNA56D63H5010, LA TORRE
MICHELE
LTRMHL61C26H501Z ,
LAGROTTERIA
VITTORIO
FLEMCT58E41H501T, FERRAIOLO CARMEN FRRCMN7OR44C352Y,
LGRVTR55B26C552A, LIBERATI GABRIELLA LBRGRL55A41H501D,
LONGO FRANCESCO SAVERIO LNGFNC69P06H501R, LUTTAZ Z I
VITTORIA LTTVTR43H42H501R, MANCA TERESA
MNETRS47C68H501F, MANCUSO GIGLIOLA MNCGLL63S42H501M,
MANFRE ‘ ELISABETTA MNFLBT59H67H501A, MARCUCCI FABRIZIO
MARTELLI GIUSEPPE MRTGPP64005H926Z , MARTUSCELLI ANDREA
MRTNDR55M01H501M, MARUCA ROSAMARIA DIANA RITA
MRCRMR65A46D476K, MASCOTTINI TIZIANA MSCTZN61B60D964C,
MASSARO MARIA ROSA MSSMRS57R47D784Q, MECO IRIS
MCERSI 68B56A515G, MEROLLI IVANO MRLVNI60T23H501Q,
MIELE MARIA ODETTA MLIMDT53P56H501P, MIGLIETTA LAURA
MGLLRA51S56E506X, MIRTI AUGUSTO MRTGST44R06G022G,
MODADU ANTONIO MDDNTN51B23H501H,
TOMMASO
MNTMTM46B14A893N,
MRBNNT51D5OH501E,
MONTONERI MARIO
MORAB I TO
ANTONIETTA
MORGAGNI MARCO MRGMRC57L22H501T,
MORGANA ROSARIA MRGRSR58H64H501N, MORICONI MAURIZIO
MRCMRZ46B25H501F,
NAI TANA
MARIA
NTNMNT52H59G962Y,
NATILI
FERNANDA
ANTONIETTA
SABRINA
NTLFNN55S45H501S, NEGRETTI MARIA LUISA
NGRMLS57C61H501P, OLIVI VALDIMIRA LVOVDM45E62H501A,
PALADINO LAURA PLDLRA62D51H501L, PALORI SILVIA LILIANA
PLRSVL53E54Z600L, PANDOLFINI ESTER PNDSTR55C68G082K,
PASQUALI LUANA PSQLNU54H62 F6110 , PASQUI AGOSTINO
PSQGTN65S15H501W,
PASSERI
CARLA
PSSCRL43A68H501I ,
PEDROLA DARIO PDRDRA54H02H501S, PETRONE MARIA LINA
MRCFRZ60H11H501B, MARINO ANNA MARIA MRNNNR43B63H703D,
PTRLMN46B42H501Z ,
PTRNNN5OTO1R028V,
PIETROPAOLO
PINNA
ANTONINO
FRANCESCA
PIERA
PNNFNC41C49H501T , PIPITONE EMILIA PPTMLE60E71H501Z ,
PISANELLI ROSARIA PSNRSR56C44E506A, PISANI MAURIZIO
PSNMRZ41A21H501P, PISCIOTTA MARIA PSCMRA62P68E839J,
BRUNA
PSLBRN68M56H501Y,
PISELLI
PISTORIO GIAMPAOLO PSTGPL66D27H501S,
PZZMRT66S58H501L,
REVOLFATO
BRUNO
RCCSEN66D01H501D,
RCCGPP36R48F839B,
RCCMDM66L03M0110,
GIANNA,
POZZI MARTA
PRELLI RICCARDO PRLRCR63C19H501Y,
RVLBRN62 P22 Z326B,
RICCI
RICCIOLINO
ROCCARO
STEFANO
GIUSEPPINA
MARIO
DOMENICO
RONCACCI MARIO RNCMRA37H15H501H,
ROSELLI MAURIZIO RSLMRZ53L10G791Z ,
ROSSI ALBERTO
RSSLRT65E15H501J, ROVELLO GIOVANNA RVLGNN39H60D768B,
RUSSO MAURO RSSMRA54B02H501W, SAMPERI CLAUDIA
SMPCLD69P63H501S, SERAFINI ANTONELLA SRENNL58A55H501Q,
SERANGELI ANNA MARIA SRNNMR54C46H501C, SINIS I VINCENZA
MARIA M SNSVCN51R57H312K, SMISI FRANCA
SMSFNC47SS69H501, SORBARA PASQUALE SRBPQL53A04A386N,
S PAGOCC I
RITA
SPGRT145R52H501D,
SPANU
LUCIA
SPNLCU54A53C613I , TAMMEO LILIANA TMMLLN5OR61L219H,
TAVIANI ALESSANDRA TVNLSN63R66H501U, TESTA ANNA MARIA
TSTNMR57H44H501J, TESTA EMANUELA TSTMNL62M66H501J,
T IMPERI STEFANO TMPSEN61T26L1820, TODINI MANZOCCHI
BRUNA TDNBRN47B64C841L, TOGNINI FRANCESCA ROMANA
TNGENC66B49H501D, TRABALZINI TIZIANA TRBTZN56C70F592U,
PISELLI
TROIANI BERNARDINO TRNBNR53H11H501N, URCIUOLI ROSA
RCLRS049H68D653R,
URSO
PAOLA
RSUPLA57B43H5011,
VELLUCCI CONCETTA VLLCCT50S611339R, VIGEVANI LIA
VGVLIA67H61H501R, VIGLI MARIA LAURA VGLMLR61C41H501V,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MOSCATELLI PIERA, NICOTERA UGO che li rappresentano e
difendono, giusta deleghe in atti;
– ricorrenti contro
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ope legís, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controrícorrente –
avverso la sentenza n. 8566/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 05/01/2008 R.G.N. 1899/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato NICOTERA UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
ALBERTELLI 1, presso lo studio degli avvocati CARTONI
R. Gen. N. 1369/2009
Udienza 5/12/2013
Roncacci Mario + 166 c/ Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 722/2005 del 20/1/2005 il Tribunale di Roma accoglieva la
domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, già dipendenti del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere
l’indennità di amministrazione nella misura percepita dai colleghi provenienti dalla
Presidenza del Consiglio, essendo quest’ultima di gran lunga superiore a quella loro
corrisposta. Il Tribunale dichiarava la nullità parziale degli artt. 33 e 22 dei c.c.n.l. di
settore, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 45 co. 2 T.U.
165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni garantiscono ai propri
dipendenti parità di trattamento contrattuale, ed affermava il diritto degli istanti a
percepire un’indennità di amministrazione dello stesso importo di quella percepita
dai dipendenti dell’ex Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del
Consiglio, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle conseguenti
differenze di retribuzione, oltre accessori. Con sentenza n. 8566/2007 pubblicata in
data 5 gennaio 2008, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame
interposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in riforma
dell’impugnata sentenza, rigettava le azionate domande. Riteneva la Corte territoriale
che non sussistesse, nella specie, alcuna violazione del principio di parità di
trattamento da interpretarsi alla luce di una valutazione omnicomprensiva della
retribuzione e non scrutinando in modo isolato le singole voci di essa. Rilevava che
delle disposizioni contrattuali asseritamente viziate, contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice di primo grado, la prima (art. 33 c.c.n.l. comparto Ministeri per il
quadriennio 1998/2001) non potesse considerarsi illegittima in quanto emanata prima
della Previdenza Sociale e quindi confluiti presso il Ministero del Lavoro e delle
R. Gen. N. 1369/2009
Udienza 5/12/2013
Roncacci Mario + 166 ci Ministero
del lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.P.R. n. 176/2001 e la seconda (art. 22 c.c.n.l.
comparto Ministeri per il quadriennio 2002/2005 — biennio economico 2002/2003)
fosse dimostrativa del fatto che il processo di perequazione era stato effettivamente
amministrazione superiore per i dipendenti ex Ministero del Lavoro (cfr. tabella D
richiamata dall’art. 22) rispetto all’incremento previsto per i dipendenti
ex
Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr.
tabella C richiamata dal medesimo art. 22).
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i dipendenti affidandosi a sei
motivi cui resiste il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: «Violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 346, 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.». Si dolgono del fatto che la Corte di appello abbia deciso oltre i
limiti dei motivi di appello in violazione del principio tantum devolutum quantum
appellatum in relazione all’art. 2909 cod. civ.. Evidenzia che l’asserita
omogeneiz7azione del trattamento era, in realtà, una circostanza mai dedotta
dall’amministrazione appellante che, al contrario, aveva riconosciuto implicitamente
l’esistenza di un differente trattamento economico in capo ai dipendenti dell’Ente
tanto che aveva tentato di darne una giustificazione ricorrendo all’assegno ad
personam.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 22 c.c.n.l. Comparto Ministeri — parte normativa 2002-2005,
avviato, atteso che emergeva la previsione di un incremento dell’indennità di
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Politiche Sociali
parte economica 2002-2003, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.».
lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto perequato il trattamento economico
“indennità di amministrazione” dei dipendenti dell’ex Ministero del Lavoro rispetto a
contrattuale si era solo limitata a prevedere incrementi differenti tra i due gruppi di
dipendenti dalle Amministrazioni soppresse senza indicare la misura finale
dell’indennità dagli stessi percepita.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: «Insufficiente ed illogica
motivazione circa l’asserita perequazione del trattamento economico “indennità di
amministrazione” dei dipendenti dell’ex Ministero del Lavoro rispetto a quello dei
dipendenti dell’ex Dipartimento Affari Sociali, in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ.». Si dolgono della ritenuta perequazione sulla base dell’art. 22 c.c.n.l.
sotto il profilo del vizio motivazionale e censurano l’omessa evidenziazione degli
importi finali delle indennità percepite dai lavoratori appartenenti ai due gruppi con i
differenti incrementi applicati.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: «Violazione e falsa
applicazione dell’artt. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, del previgente art. 49 d.lgs. n.
29/1993 nonché degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., in relazione in relazione all’art. 22
quello dei dipendenti dell’ex Dipartimento Affari Sociali laddove la norma
del c.c.n.l. Comparto Ministeri biennio economico 2002-2003 e del previgente art. 33
c.cn.l. Comparto Ministeri biennio economico 2000-2001, in relazione all’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ.». Si dolgono del fatto che secondo la Corte territoriale il
legislatore avrebbe inteso assegnare alla contrattazione collettiva un ruolo primario al
fine di regolare e razionalizzare la spesa pubblica, ritenendo che, pur in presenza
della violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, norma avente mero contenuto
f
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del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
programmatico, non fosse consentito al Giudice di adottare il meccanismo previsto
dall’art. 1419, comma 2, cod. civ., nonostante il diverso criterio adottato dalle parti
non desse un risultato più favorevole al lavoratore.
applicazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 176 del 2001 e degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.,
in relazione in relazione all’art. 33 c.cn.l. Comparto Ministeri quadriennio normativo
1998-2001 biennio economico 2000-2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ.». Si dolgono della ritenuta legittimità dell’art. 33 del c.c.n.l. in relazione alle
previsioni di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 176/2001 (Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) in quanto sarebbe stato
emanato prima della suddetta norma regolamentare (attuativa del d.lgs. n. 300/99) ed
evidenzia che il c.c.n.l. era stato oggetto di ulteriori modifiche intervenute nella
vigenza del d.P.R..
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 del d.P.R. n. 176 del 2001 e degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., in relazione
in relazione all’art. 22 c.c.n.l. Comparto Ministeri quadriennio normativo 2002-2005
biennio economico 2002-2003, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.». Si
dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’art. 22 del c.c.n.l. sia
stato attuativo del disposto di cui alla norma regolamentare senza considerare che, a
fronte di una previsione nel senso della omogeneità della misura dell’indennità di
amministrazione, andava dichiarata la nullità parziale della norma pattizia prevedente
incrementi che, al contrario, non avevano determinato la perequazione dell’indennità
di amministrazione dei dipendenti dell’ex Ministero del Lavoro rispetto a quelli
dell’ex Dipartimento Affari Sociali.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: «Violazione e falsa
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7. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo della mancata
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ovvero quella del tantum devolutum
procedendo, doveva essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, n. 4,
dello stesso codice di rito. Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso
con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di
diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) – cfr. in tal senso Cass. 19 gennaio
2007,n. 1196; id. 12 maggio 2006, n. 11039-.
In ogni caso va ritenuto che non viola il principio del tantum devolutum quantum
appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da
quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non
specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali però appaiano, come nel caso di
specie, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei
motivi stessi, e come tali comprese nel thema decidendum
–
cfr. in tal senso Cass. 5
aprile 2011, n. 7789; id. 25 settembre 2009, n. 20652; 10 febbraio 2006, n. 2973, 1
settembre 2003, n. 12750 -). Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può
riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non
travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione
impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di
contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella
gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di
impugnazione.
7. Il secondo motivo non è conferente rispetto al decisum.
quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), traducendosi nella denuncia di un error in
f
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del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Si dolgono, infatti, i ricorrenti del fatto che la Corte di appello abbia acclarato la
legittimità delle norme contrattuali sulla base della raggiunta perequazione, intesa
come piena e perfetta identità del quantum tra la misura dell’indennità di
Sociali e quella percepita dagli ex Dipendenti del Ministero del Lavoro. In realtà la
sentenza impugnata, lungi dall’affermare che la norma pattizia (art. 22 c.c.n.1.)
avesse assicurato la piena e perfetta identità, ha solo fatto riferimento ad una
concordata “progressiva attuazione” dell’omogeneizzazione dell’indennità di
amministrazione, nel rispetto dell’art. 7 del d.P.R. n. 176/2001.
8. Gli altri motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della
intrinseca connessione, sono infondati alla luce dell’orientamento di questa Corte già
espresso nelle decisioni n. 18107 del 25 luglio 2013, n. 13048 del 24 maggio 2013,
n. 10105 del 29 aprile 2013, n. 4971 del 28 marzo 2012, n. 4962 del 28 marzo 2012
nelle quali si è affermato che: “Il principio espresso dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del
2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di
inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi
o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le
differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento
differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con
specifiche previsioni normative”.
Il medesimo principio va applicato nella specie.
Il d.lgs. n. 300/99 nell’istituire il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha
previsto che al suo interno confluissero i dipendenti dell’ex Ministero del Lavoro e
amministrazione percepita dai dipendenti provenienti dall’ex Dipartimento Affari
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Udienza 5/12/2013
Roncacci Mario + 166 c/ Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
della Previdenza sociale, nonché i dipendenti del Dipartimento Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio. Il successivo regolamento di attuazione d.P.R. n. 176 del
2001, art. 7 ha stabilito che <
demandandosi, per tale processo, alla contrattazione collettiva, che vi ha dato
effettivamente corso.
E’ dunque erronea la premessa su cui si fondano le censure dei ricorrenti, ovvero
che le clausole contrattuali siano nulle laddove mantengono diverse indennità di
amministrazione per il personale ora confluito, da diverse amministrazioni, in un
unico Ministero.
Peraltro, il rinvio alle
essere letto in uno con la previsione di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 («Le
amministrazioni garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art.2 comma 2 , parità
di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai rispettivi contratti collettivi») con la conseguenza che certamente il limite
dell’omogeneizzazione era costituto dalla garanzia per chi fosse confluito nella
nuova struttura di trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi (e, dunque, nel caso di personale proveniente da più amministrazioni,
garantendo il mantenimento dei trattamenti in godimento che sono irriducibili).
art. 45, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione
R. Gen. N. 1369/2009
Udienza 5/12/2013
Roncacci Mario + 166 ci Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Dunque, non solo è fatta espressamente salva la possibilità, a determinate
condizioni, di un trattamento economico individuale (evidentemente più favorevole,
non potendosi derogare in peius alla contrattazione collettiva), ma in ogni caso sono
perequazione.
Un tale processo risulta correttamente sviluppato nella fattispecie azionata in cui
le disposizioni contrattuali relative all’indennità di amministrazione (art. 22 del
c.c.n.l. Comparto Ministeri 2002 – 2003 e art. 33 c.c.n.l. Comparto Ministeri 19982001), hanno rideterminato gli importi della indennità in parola con l’esplicito
intento di «favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente
spettanti al personale del comparto…». Sul punto la Corte territoriale, con una
valutazione di fatto incensurabile in questa sede, ha accertato che gli incrementi
mensili dell’indennità di amministrazione previsti per i dipendenti dell’ex Presidenza
del Consiglio dei Ministri – che percepivano per tale titolo nell’ente di provenienza
importi superiori a quelli dei dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – erano con il tempo divenuti inferiori a quelli previsti per questi ultimi,
risultando così gradualmente attuata la prevista omogeneizzazione.
Si consideri, del resto, che le parti collettive, nel dar corso nel tempo a tale
omogeneizzazione, non potevano prescindere dalle risorse economiche rese in
concreto disponibili a tal fine dalla finanza pubblica, come espressamente
riconosciuto nella dichiarazione congiunta n. 5 contenuta nel c.c.n.l. 2002-2005,
secondo cui:
«Con riferimento all’art. 22, le parti affermano che la
omogeneizzazione dell’indennità di amministrazione percepita dai dipendenti in
servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non assume
affidate alla contrattazione collettiva le modalità, i tempi e le misure della
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Udienza 5/12/201.
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del Lavoro, della Salute e delh
Politiche Social carattere negoziale essendo connessa con il riassetto delle Pubbliche
Amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto, devono essere oggetto di
preciso finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere al dell 'Accordo sul costo del lavoro 23/7/93. Tuttavia le parti, nell 'ambito delle limitate
risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il processo di
riallineamento retributivo perseguito sin dal c.c.n.l. 16/5/95, attraverso un
meccanismo di perequazione dei valori dell'indennità stessa».
I ricorrenti non considerano la rilevanza assunta dagli indicati vincoli economici
nel dar corso alla prevista omogeneizzazione e, conseguentemente, nell'escludere
profili di irragionevolezza in ordine alle pattuizioni contrattuali che avevano
temporaneamente mantenuto la denunciata differenziazione, sostengono che il suo
protrarsi nel tempo avrebbe violato il principio di parità di trattamento per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45,
comma 2.
Così ritenendo ci si discosta da quanto reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio espresso dal d.lgs. n. 165 del
2001, art. 45, comma 2, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono
garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del
sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vietando
trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non
costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella
sede, così da non vietare ogni trattamento differenziato nei confronti di singole
categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni 15- raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti dall'applicazione R. Gen. N. 1369/2009
Udienza 5/12/2013
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Politiche Sociali normative; né, è stato parimenti affermato, in senso contrario valgono le indicazioni
della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee dal
sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le quali, subalterna sia mancata la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del
soggetto in posizione preminente (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 23 aprile 2008, n.
10454; id. Cass. 18 giugno 2008, n. 10105; 18 giugno 2008, n. 16504; 27 ottobre
2011, n. 22437; 28 marzo 2012, n. 4971; 29 aprile 2013, n. 10105).
9. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o
obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Infine, il diverso esito dei giudizi di merito ed il solo recente consolidarsi
dell'orientamento di legittimità costituiscono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del presente giudizio. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2013. essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione