Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4335 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TONI FRANCO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PITRE’ 13, presso lo studio dell’avvocato GAGLIANO

EUGENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVOIA EMANUELE giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2005 del GIUDICE DI PACE di MODUGNO,

emessa il 13/9/2005, depositata il 16/09/2005, R.G.N. 80/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza parziale del 13 settembre – 18 ottobre 2005, il giudice di pace di Modugno, decidendo sulla causa di risarcimento proposta da C.I. contro la s.r.l. Murgia Garden (per i danni ad un vestito, causatile da un cameriere del ristorante) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della predetta societa’, rilevato che la stessa aveva concesso in affitto alla Alfredo Curci s.r.l.

l’intero ramo di azienda. Con la stessa decisione era disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di questa ultima societa’, con la estromissione dal giudizio della Murgia Garden s.r.l..

Le spese di giudizio tra l’attrice e la societa’ estromessa erano integralmente compensate.

Avverso tale decisione la s.r.l. Murgia Garden ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

Resiste la C.I. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c..

La norma richiamata dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.

Nel caso di specie, il giudice di pace aveva riconosciuto la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla societa’ convenuta, che dunque era risultata vittoriosa.

In applicazione dell’art. 91 c.p.c. – sottolinea la societa’ ricorrente – il primo giudice avrebbe dovuto porre a carico dell’attrice le spese, i diritti e gli onorari di causa, oltre gli accessori di legge.

Con il secondo motivo si denuncia omissione e/o contraddittorieta’ della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 92 c.p.c..

La sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la integrale compensazione delle spese, provocando alla convenuta vincitrice un danno, per gli oneri delle spese legali, quantificabile in circa ottocento/00 Euro.

Osserva il Collegio:

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che:

“Nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile, per effetto della proroga, disposta del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale la relativa statuizione e’ sindacabile in sede di legittimita’ nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice puo’ compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando percio’ applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6” (Cass. 24495 del 2006).

Va dunque confermato che, in base alle disposizioni all’epoca vigente, il giudice di merito ben poteva compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli.

Deve, peraltro, aggiungersi che dal complesso della motivazione risulta (come in altro caso analogo, cfr. Cass. n. 7523 del 2009) che il giudice ebbe a tener conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia.

Nel caso di specie, il giudice di pace, pur affermando la carenza di legittimazione passiva (rectius: della titolarita’ passiva dell’obbligazione dedotta in causa), ha tenuto conto del fatto che, solo a seguito della contestazione della societa’ convenuta, la attrice aveva avuto la possibilita’ di conoscere la non coincidenza tra il soggetto convenuto in giudizio e quello legittimato a resistere alla domanda).

Sulla base di tale principio, in analoga fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il ricorrente si doleva della sentenza del giudice di pace – in un procedimento instaurato prima della data del 1 marzo 2006, di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater conv. nella L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che, avendo rigettato, per difetto di legittimazione dell’attore, la domanda di risarcimento danni per sinistro stradale proposta nei suoi confronti, aveva tuttavia ritenuto la sussistenza di giusti motivi, compensando le spese processuali tra le parti. V. Cass. 17457 del 2007, 5828 del 2006, 19161 del 2005.

Nessuna contraddittorieta’ di motivazione o violazione di legge, pertanto, e’ possibile riscontrare nella decisione impugnata.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

In considerazione delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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